Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1757 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1757 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 30774-2011 proposto da:
TI-EFFE SNCA DI PANDIAN & FACCHIN 01949450231, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI
ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BACIGA STEFANO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente — controricorrente al ricorso incidentale —
contro
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA 03614140238, in
persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI
5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIGHETTI ELENA giusta procura alle liti a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso la sentenza n. 15/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
2/11/2010, depositata il 04/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Baciga Stefano difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Manzi Federica (delega avvocato Andrea Manzi) difensore della

ricorso.
sentito il P.G., in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che aderisce alla relazione.
E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’appello di Venezia,con sentenza del 2.11.010, in parziale accoglimento
dell’opposizione alla stima proposta dalla s.n.c. Tieffe di Pandian & Facchin contro la
Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a., ha liquidato in
complessivi € 94.961,54 le indennità dovute all’opponente per l’esproprio parziale di
un’area pertinenziale, adibita a parcheggio e mostra, antistante il fabbricato dove la
Tieffe svolge la propria attività di impresa.
La corte territoriale, dopo aver affermato che l’indennità di esproprio andava
corrisposta in misura corrispondente alla differenza fra il valore del bene nel suo
complesso prima dell’esproprio ed il valore residuo, ha determinato l’indennità
moltiplicando il valore a mq. dell’area pertinenziale stimato dal ctu (€ 80 a mq.) per i
mq. effettivamente espropriati (903) ed ha sommato all’importo di € 72.240 così
ottenuto l’indennità di occupazione temporanea (calcolata in misura pari ad 1/12
dell’indennità annua, determinata però in base al VAM), nonché € 20.000 per il
rifacimento di manufatti.
La sentenza è stata impugnata dalla Tieffe s.n.c. con ricorso per cassazione affidato
a cinque motivi, cui Società Autostrada ha resistito con controricorso, proponendo a
sua volta ricorso incidentale condizionato, cui Tieffe ha replicato con controricorso.
********
1) Con il primo motivo Tieffe, denunciando violazione dell’art.40 della I. n. 2359/1865
nonché vizio di motivazione, deduce che la corte territoriale, dopo aver affermato di
voler seguire il criterio secondo cui l’indennità va calcolata nella differenza fra il
giusto prezzo dell’immobile prima e dopo l’esproprio, non si è attenuta a tale criterio,
in quanto si è limitata a liquidare l’indennità in misura pari al valore dell’area
espropriata.
2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia
ritenuto edificabile la porzione espropriata e l’abbia stimata in € 7.838, secondo il
valore agricolo medio, escludendo che le fosse dovuta la maggiorazione del 10% di
cui all’art. 57 del d.P.R. n. 327/2001 sia in ragione della ritenuta non edificabilità
dell’area sia per l’inapplicabilità, ratione temporis, della norma.
3) Con il terzo motivo Tieffe rileva che, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 5 bis co. 4 del d.l. n.333/92, in comb. disp. con gli artt. 15
comma 1 e 16 commi 5 e 6 della I. n. 865171, l’indennità avrebbe dovuto essere
calcolata secondo il valore di mercato del suolo, pur nell’ipotesi di sua ritenuta
inedificabilità.
4) Con il quarto motivo, denunciando ulteriore violazione dell’art. 40 I. I. n.
2359/1865, la ricorrente contesta che l’indennità di occupazione potesse essere
calcolata in base al VAM.

controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del

5) Con il quinto motivo la ricorrente si duole della liquidazione delle spese del
giudizio.
6) Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, Società Autostrada
lamentando violazione dell’art. 40 I. n. 2359/1865 e vizio di motivazione della
sentenza impugnata, contesta che l’immobile di proprietà di Tieffe abbia subito una
diminuzione di valore a seguito dell’esproprio.
7) Col secondo motivo rileva che l’indennità avrebbe dovuto essere stimata secondo
il valore agricolo della porzione di area espropriata.

8)11 primo motivo del ricorso principale appare manifestamente fondato.
La corte territoriale, infatti, dopo avere affermato di voler seguire il criterio di
determinazione dell’indennità dettato dall’art. 40 della I. n. 2359/1865, ha valutato la
differenza fra il valore dell’immobile anteriore e successivo all’esproprio in una
somma corrispondente al valore di mercato della sola porzione espropriata,
incorrendo in un palese vizio di contraddittorietà della motivazione, posto che
dall’adozione di tale criterio di calcolo si dovrebbe desumere che l’immobile
espropriato non ha subito alcuna diminuzione di valore.
9) Manifestamente fondato appare anche il quarto motivo del ricorso principale,
atteso che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis co. 4 del
d.l. n.333/92, in comb. disp. con gli artt. 15 comma 1 e 16 commi 5 e 6 della I. n.
865/71, anche l’indennità di occupazione deve essere calcolata in base al valore di
mercato del bene.
10) Il terzo ed il quarto motivo di ricorso appaiono, invece, in parte manifestamente
infondati ed in parte inammissibili. Essi muovono, infatti, dal presupposto,
palesemente errato, che la corte territoriale abbia liquidato l’indennità di esproprio in
base al VAM, laddove (attraverso un semplice calcolo matematico) risulta evidente
che la liquidazione è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato della
porzione espropriata. Tieffe non contesta, d’altro canto, che detto valore sia quello
di € 80 a mq. stimato dal ctu, sicché difetta di interesse a sentir accertare che l’area
in questione è edificabile. Va infine rilevato che, correttamente, la corte di merito ha
ritenuto che non potesse darsi luogo alla maggiorazione dell’indennità del 10%
prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 327/01, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 57 I
comma del d.P.R. medesimo , non si applicano ai procedimenti espropriativi per i
quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia, come nel caso
di specie, intervenuta anteriormente alla data della sua entrata in vigore (30.6.03).
11) Manifestamente infondato, per le ragioni esposte sub 9), è anche il secondo
motivo del ricorso incidentale condizionato.
12) 11 primo motivo di tale ricorso, con il quale Società Autostrade contesta
l’applicabilità del criterio differenziale di cui all’art. 40 I. n. 2359/1865, sul rilievo che
l’immobile di Tieffe non ha subito una diminuzione di valore, risulterebbe assorbito
dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
13) Parimenti assorbito risulterebbe, infine, il quinto motivo del ricorso principale,
inerente le spese del giudizio di merito.
Si conclude pertanto proponendo l’accoglimento del primo e del quarto motivo del
ricorso principale, con assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale e del
quinto motivo del ricorso principale, ed il rigetto del secondo e del terzo motivo del
ricorso principale nonché del secondo motivo del ricorso incidentale, con cassazione
della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa alla Corte
d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio se il collegio condividerà le
considerazioni che seguono.

Il collegio letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente
contraddette nelle memorie depositate dalle parti.
1)Va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per
violazione del disposto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.: la ricorrente ha infatti specificamente
richiamato la pagina del supplemento di ctu contenente le valutazioni da cui la corte
d’appello si è discostata ed ha richiesto la trasmissione a questa Corte del fascicolo
d’ufficio (al quale è allegata la ctu), con ciò adempiendo alle prescrizioni della
disposizione in esame (cfr. Cass. S.U. n.22726/011).
2)La corte territoriale, dopo aver affermato che l’indennità “va corrisposta nella
misura della differenza di valore tra il valore del bene nel suo complesso prima
dell’esproprio ed il valore del bene residuo”, ha poi contraddittoriamente liquidato
l’indennità in misura corrispondente al valore della sola porzione espropriata (come
espressamente riconosciuto alla pag. 7, rigo 16 della sentenza), in tal modo
implicitamente escludendo che l’immobile abbia subito una diminuzione di valore a
seguito dell’esproprio parziale. Il vizio di motivazione permarrebbe, peraltro, anche
nel caso in cui si volesse aderire all’ “interpretazione autentica” del provvedimento
illustrata dalla controricorrente, dato che il giudice, dopo aver condiviso la stima del
ctu quanto al valore a mq. (di mercato e non agricolo) da attribuire all’area
espropriata, non ha spiegato perché ha ritenuto, invece, di doversi discostare dalle
conclusioni raggiunte dal consulente in ordine al deprezzamento subito dal bene nel
suo complesso.
3)Spettando alla corte di merito di chiarire se le circostanze accertate in fatto
conducano all’una od all’altra delle due possibili soluzioni alternative prospettate
dalle parti (e dovendosi, per altro verso, escludere che il riscontrato vizio di
motivazione si risolva in una mera omissione materiale, posto che la sentenza non
contiene neppure un accenno alle diverse conclusioni del ctu), non v’è dubbio che
all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale consegua l’assorbimento del
primo motivo di quello incidentale e che la causa vada rimessa al giudice a quo.
4) Da ultimo, ribadito che anche l’indennità di occupazione del bene dovrà essere
calcolata in base al valore di mercato dell’area, va escluso che possa farsi
applicazione della norma intertemporale di cui all’art. 2 comma 90 della I. n. 244/07,
che prevede la retroattività della nuova disciplina nei soli procedimenti espropriativi,
e non nei giudizi, ancora in corso (Cass. nn.67981013, 14939/010).
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale e dichiara
assorbiti il primo motivo del ricorso incidentale ed il quinto motivo di quello principale;
rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche
i
per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 5 novembre 2013

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