Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1757 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29973/2018 proposto da:

H.M.K., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Angelini con studio in La

Spezia, via Ugo Bassi n 6, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

– Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Sezione Padova;

– Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 da Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. H.M.K., cittadino (OMISSIS), ricorre – affidandosi a cinque motivi – per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia n 4936/2018 depositato il 17.9.2018 che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di riconoscimento di qualsiasi forma di protezione internazionale deliberato dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria, il ricorrente deduce:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, lett. C. (rischio grave di violenza generalizzata);

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 par. 1 della Direttiva 2004/83 (dovere di collaborazione) in relazione all’art. 2697 c.c.;

1.1. Assume che il Tribunale aveva travisato la “notoria” situazione politica del paese di provenienza omettendo di adempiere al dovere di svolgere accertamenti e non esercitatando il dovere di cooperazione istruttoria che caratterizza il procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale.

1.2. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.

1.3. Il ricorrente infatti censura il decreto impugnato deducendo l’esistenza di una “situazione notoria” sulla quale si baserebbe il pregiudizio dedotto ma non indica affatto le forme di violenza indiscriminata – che, per probabile “lapsus calami”, riconduce al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, lett. C) – delle quali sarebbe stato vittima da parte del potere statale.

1.4. Per contro, in ordine alla critica ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa motivazione sulle condizioni del paese di origine del ricorrente, la censura è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato richiama espressamente il rapporto EASO del dicembre 2017 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) in base al quale il Tribunale ha escluso che ricorresse,, un conflitto armato interno.

2. Con il terzo ed il quarto motivo, in relazione al mancato rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, si deduce:

a. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3;

b. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale non aveva dato alcun rilievo ai fatti posti a base della domanda di riconoscimento dello stato di rifugiato o protezione sussidiaria.

2.1. Anche tale censura è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.

Il ricorrente, infatti, si limita ad enunciare che “i principi di diritto affermati nella sentenza in oggetto collidono con la normativa vigente”, senza alcuna indicazione concernente le violazioni richiamate in rubrica, con palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate.” (cfr. Cass. 17125/2007; Cass. 4036/2011; Cass. 5858/2013; Cass. 28242/2013).

3. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, infine, il ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del potere officioso di acquisire informazioni e documenti rilevanti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8; Dir. 2004/83/CE e art. 101 c.p.c., comma 2: lamenta che il Tribunale non si era avvalso dei poteri istruttori che avrebbe dovuto esercitare ed aveva basato le proprie valutazioni esclusivamente sulla assenza di credibilità del ricorrente, omettendo di acquisire informazioni sui paesi di origine, e senza alcun contraddittorio con l’interessato (cfr. pag. 17 del ricorso).

3.1. Deduce la violazione e falsa applicazione delle norme testè richiamate.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, prospetta il vizio di nullità ed apparenza della motivazione senza alcuna coerenza fra le censure avanzate e le argomentazioni prospettate; nè la critica risulta aver correttamente interpretato la ratio decidendi del decreto nel quale, come detto (cfr. cpv. 1.4), oltre ad essere richiamato l’esame delle informazioni aggiornate EASO del paese di origine, il Tribunale ha dato atto (cfr. pag. 6 secondo cpv decreto impugnato) dell’audizione del ricorrente, di cui viene contraddittoriamente denunciata l’omissione, pur dandosi atto che l’incombente era stato svolto (cfr. pag. 12 cpv. 1 e pag. 17 cpv 18 del ricorso del ricorso).

3.3. La valutazione del Tribunale concernente l’incoerenza ed inverosimiglianza del racconto del richiedente asilo è quindi fondata su una motivazione congrua ed al di sopra della sufficienza costituzionale.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile.

La mancata difesa della parte intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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