Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1757 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1757 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA
sul ricorso 3159-2014 proposto da:
PETRELLA ANTONIO C.F. PTRNTN58A16D269N, AVELLA LUCA
C.F. VLLLCU66P11D643L, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CASALE STROZZI 33, presso lo studio
dell’avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIERLUIGI COSTA, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2016
4536

contro
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

Data pubblicazione: 24/01/2018

studio

dell’avvocato

GIUSEPPE

CONSOLO,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 5893/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 31/01/2013 R.G.N. 2721/2010;

udienza

del

20/12/2016

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato RUGGIERO GIANFRANCO per delega
verbale Avvocato CONSOLO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. n. 3159/14
Udienza del 20 dicembre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l’appello interposto da Petrella Antonio e Avella Luca avverso la sentenza del
Tribunale di Foggia che, pronunziando nella controversia ai sensi della legge n.
1369/60 introdotta dai lavoratori, nei confronti di Trenitalia, aveva respinto le
domande di accertamento dell’illecita interposizione di manodopera intervenuta
tra alcune aziende appaltatrici e Trenitalia S.p.A. e dell’esistenza di un rapporto di
lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società ferroviaria.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i ricorrenti articolando
cinque motivi.
Trenitalia S.p.A. ha resistito con controricorso.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n.
1369/60, nonché, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.e., la
contraddittorietà della motivazione.
2. Con il secondo motivo si allega ancora la violazione dell’art. 1 della legge n.
1369/60, nonché la contraddittoria motivazione in relazione alla medesima
disposizione.
3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 2094 c.c. e
cdell’art. l, primo comma, della legge n. 1369/60.

1

La Corte territoriale di Bari, con sentenza depositata il 30/1/2013, respingeva

4. Con il quarto motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c., la insufficiente ed errata motivazione in ordine alla titolarità del
potere disciplinare nei confronti dei ricorrenti al fine di individuare il vero
datore di lavoro.

denuncia la violazione dell’art. 1, terzo comma, e 3, primo comma, della
legge n. 1369/60.
6. I motivi — da trattare congiuntamente, stante l’evidente connessione, essendo,
nella sostanza, tutti diretti a censurare l’interpretazione che la Corte
territoriale fa della legge n. 1369/60 — non possono essere accolti.
Invero, attraverso un iter motivazionale ineccepibile dal punto di vista logicogiuridico, e con riguardo alle doviziose risultanze istruttorie, la Corte di
merito, riportandosi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte di legittimità
(v. ex plurimis,

Cass. nn. 7897/2011, 19920/2011, 20159/2012), ha

sottolineato che “l’illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi
della L. n. 1369/60, sussiste nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la
messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all’appaltatore
i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione,
assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale
organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo
autonomo”.
Orbene, facendo corretta applicazione dei principi più volte ribaditi in sede di
legittimità, la Corte di Appello ha sottolineato che la gestione amministrativa
del personale, in particolare mediante la formazione dei turni di lavoro,
competeva alle società appaltatrici, le quali tenevano un loro preposto presso
la stazione ferroviaria di Foggia. quale responsabile di impianto per suo

5. Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si

conto, che svolgeva un ruolo di sovrintendenza ed era titolare del potere
disciplinare.
Peraltro, la Corte di merito ha pure sottolineato che i lavoratori non hanno
documentato, né provato di avere mai ricevuto dalla società ferroviaria un

essendo l’esercizio del potere disciplinare consentito con altre modalità.
Attraverso l’analitica considerazione di tutti gli elementi che connotano
l’interposizione fittizia di manodopera. la Corte, alla stregua dei criteri sopra
ribaditi e delle risultanze di causa, ne ha correttamente escluso la sussistenza
nel caso di specie.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2016

addebito o una censura o una qualsiasi altra censura ad personam, non

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