Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1757 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8073-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, LUCIA POLICASTRO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 236/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/03/2012 R.G.N. 619/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTIANO per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1) P.L., dipendente dell’INPS in servizio presso la Sede Regionale dell’Abruzzo con la qualifica di direttore di divisione, sul presupposto dell’espletamento di fatto delle mansioni di dirigente quale responsabile dell’Ufficio Informatico Regionale della stessa sede, aveva adito il Tribunale di l’Aquila al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla retribuzione prevista per i dirigenti e, quindi, la condanna dell’Istituto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione dirigenziale. Ciò per il periodo compreso tra il 26 maggio 2000 ed il 14 ottobre 2004, data in cui, a seguito di superamento di apposita selezione, aveva ottenuto la qualifica di dirigente di seconda fascia. La ricorrente aveva specificato che con precedente sentenza del Tribunale di L’Aquila n. 26/2006 l’Istituto datore di lavoro, relativamente al periodo compreso tra il 1.7.1998 ed il 22.5.2000, era stato condannato a corrisponderle le differenze retributive tra lo stipendio percepito e quello previsto per i dirigenti, avendo espletato le medesime mansioni.

2) Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte di Appello di l’Aquila, adita dall’Inps, ha respinto l’appello. La Corte territoriale ha ritenuto:

a) Infondata la difesa dell’Istituto incentrata sulla allegazione che,a seguito della Delib. riorganizzazione Ente n. 201 del 2001, le sedi regionali avessero subito una riduzione delle competenze informatiche con conseguente declassamento della posizione del responsabile dell’Ufficio Informatico Regionale non più qualificabile di natura dirigenziale;

b) al contrario, l’ordine di servizio n. 7 del 29 novembre 2001 aveva introdotto, all’interno della Direzione Regionale dell’Abruzzo, quattro Aree professionali e nove Aree manageriali, assegnate ad altrettanti dirigenti. Una di queste era l’Area Tecnologia Informatica che fu assegnata in concreto alla P.. L’istruttoria compiuta, inoltre, aveva dimostrato che la posizione occupata dalla ricorrente non aveva subito il ridimensionamento prospettato dall’Istituto, essendo stato affidato alla stessa dal Direttore Generale, nel maggio 2002, un progetto di carattere nazionale ed essendo rimasta inalterata la gestione dirigenziale del personale con spendita di poteri organizzativi ed assunzione della relativa responsabilità.

c) infondato, secondo la Corte, era il rilievo che l’assegnazione della P. all’Area della Tecnologia Informatica avesse mera natura temporanea, atteso il carattere duraturo della medesima assegnazione e l’estraneità di tale concreto atteggiarsi dell’assegnazione all’espletamento di funzioni vicarie previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25 per i direttori di divisione (L. n. 88 del 1989, art. 15).

4) Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, P.L. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

1. La prima censura è formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 16 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 11 ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 17 come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 12 ora D.Lgs. 30 marzo 2001, art. 17, n. 165; violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2; violazione e falsa applicazione del del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 e art. 27”.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, a seguito del processo di rinnovamento organizzativo intrapreso dall’Istituto con la Delib. 28 luglio 1998, n. 799 dando attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 16 e 17 e successive modifiche, erano stati ridisegnati, con valenza immediata, i compiti e le funzioni della dirigenza, cosicchè nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi all’avvenuto svolgimento di mansioni che, nel precedente ordinamento, erano attribuite a Primo dirigente o a Dirigente Superiore. Tale mutato quadro organizzativo rendeva irrilevante il precedente giudicato formatosi con la sentenza n. 26/2006 del Tribunale di L’Aquila. Peraltro, era stato puntualmente precisato sin dalla memoria di costituzione di primo grado (pagina 3) che il C.D.A. dell’Istituto aveva approvato il nuovo regolamento di organizzazione e, con Delib. 26 luglio 2000, n. 409 un nuovo ordinamento delle funzioni centrali periferiche. Tale regolamento aveva realizzato il trasferimento dalle Direzioni Regionali alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni di alcune competenze in materia informatica e la soppressione dell’area dirigenziale “Tecnologia informatica”, fino ad allora esistente presso le strutture regionali. A tale regolamento era seguita la Delib. Consiglio di amministrazione 24 luglio 2001, n. 201 che aveva tassativamente ridotto alle sole Aree indicate le strutture di rilievo dirigenziale. A riprova di tale assunto, poi, doveva considerarsi che la stessa P. aveva allegato che, dopo l’attribuzione della qualifica dirigenziale nell’ottobre 2004, le era stata assegnata l’Area Acquisti Logistica e l’Area Amministrazione Controllo e Finanza, per le quali era previsto il profilo dirigenziale.

2. Con il secondo motivo, viene denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, nel periodo di svolgimento delle mansioni dedotte in causa, era intervenuto un nuovo ordinamento dell’Istituto per cui anche l’ordine di servizio n. 7/2001 del 29.11.2001 doveva essere interpretato in relazione alla nuova organizzazione, senza che potesse attribuirsi rilievo alla pagina 5 del documento laddove si indicava l’assegnazione alla “Tecnologia Informatica” del Dottor F.G. (Signora P.L. temporaneo).

3. I motivi vanno esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affrontare le tematiche giuridiche sollevate dal ricorrente (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540/2007; 19025/2007; 22890/2008; 23567/2008;25578/2008; 17367/2010; 4757/2011; 712/2012; 8301/2012; 21098/2012; 2860/2013; 14013/2013; 16583/2013; 5330/2014; 5331/2014; 5332/2014; 2045/2015; 20466/2014, 17290/2015; 17841/2015). In particolare è stato osservato che:

a) in base al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 17 poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 27, comma 1, gli enti pubblici non economici nazionali devono adeguare i propri ordinamenti a quelli stabiliti nel D.Lgs., adottando appositi regolamenti di organizzazione, obbligo al quale l’INPS ha adempiuto con la Delib. n. 799 del 1998;

b) nell’art. 16 sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle attinenti alla dirigenza non è stato previsto alcun differimento sino all’integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo;

c) dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale;

d) una simile conclusione, da un lato, non considera che una siffatta classificazione avrebbe in definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. n. 80 del 1998 (poi consolidate con il D.Lgs. n. 165 del 2001) e, dall’altro lato, non tiene conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle norme di cui alla citata Delib.;

e) le suddette fonti normative, nonchè il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001 – sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti (art. 2, comma 1, del C.C.N.L. stesso), il periodo dal 1^ gennaio 1998, portano a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in tale ultimo regime;

f) nel suindicato ambito è collocabile anche il personale del ruolo ad esaurimento (espressamente preso in considerazione dall’art. 13, comma 1, del citato c.c.n.l. 1998/2001) e, nel nostro caso, i direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in cui è confluito, fra l’altro, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (sul punto vedi anche: Cons. Stato, sez. 6^, sentenze n. 1887 e n. 1888 del 2005).

4. Proprio con riferimento agli effetti della ristrutturazione della dirigenza ad opera del legislatore, il ricorrente ha evidenziato l’irrilevanza della circostanza che gli uffici a cui era stata preposta la P. fossero di rilievo dirigenziale nel precedente sistema organizzativo dell’Ente, censurando quanto affermato al riguardo dalla sentenza impugnata per non avere tenuto in considerazione, nell’accertamento della natura dirigenziale o meno delle mansioni per cui è causa, l’evoluzione normativa della figura dirigenziale, e per essersi invece basata sulla situazione della sede come risultante da ordini di servizio ed organigramma anteriori alla riforma della dirigenza ed alla ristrutturazione dell’istituto; tali argomentazioni configurano pertinente e specifica critica all’affermazione della Corte territoriale secondo cui la riconducibilità delle mansioni espletate dalla P. a funzioni dirigenziali trovava riscontro anche nella produzione documentale (nota del direttore regionale n. 7 del 29 novembre 2001) sul conferimento dell’incarico di svolgimento di funzioni dirigenziali nel periodo sindacabile. Conclusivamente il ricorso va accolto.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure svolte, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza delle differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla Delib. Istituto n. 799 del 1998. Deve quindi disporsi il rinvio al Giudice designato in dispositivo, per nuovo esame della controversia, da svolgersi in conformità degli indicati principi di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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