Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17569 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11311-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA NATALE;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1487/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata l’11/10/2017, comunicata via pec in pari data, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da P.S., cittadino del Bangladesh, con atto di citazione notificato il 7/9/2016 e iscritto a ruolo il 12/9/2016, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 23/6/2016, notificata l’8/7/2016, e notificato all’appellato il 17/1/2018, senza il rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto, avuto riguardo all’orientamento del S.C. relativo alla forma introduttiva dell’atto d’appello a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 150 del 2011, art. 19 e dal D.L. n. 142 del 2015, art. 27 (vedi le pronunce Cass. 17420/2017 e successive conformi).

Ha proposto ricorso per cassazione P.S., sulla base di un unico motivo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato con il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27e degli artt. 121,156,339,702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c..

Il ricorso è manifestamente fondato, alla luce del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), sulla questione di massima di particolare importanza, sollecitata dalla Prima sezione civile. Con tale arresto, infatti, le Sez. U. hanno affermato che, nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

E, come affermato nella pronuncia resa a sezione semplice, 29506 del 2018, “In altri termini, per le complesse ragioni espresse nella detta pronuncia, l’atto introduttivo doveva si essere proposto con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma il giudice di merito, fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f)) avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello pure in casi, come questo, nel silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).”

Conseguentemente, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che esaminerà la controversia alla stregua di quanto sopra rilevato, e provvederà anche a decidere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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