Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17569 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.le Ippocrate 92 presso l’avvocato

Rosalba Genovese rappresentato e difeso dall’avvocato Mariano Giuliano del Foro

di Cassino giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

Prefetto di Frosinone domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge; – controricorrente –

avverso il decreto n. 4608 del Giudice di Pace di Frosinone dep. il 9.7.2009;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 2.7.2010 del Consigliere Dott. MACIOCE Luigi.

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazioneex art. 380 bis c.p.c.depositata il 20/5/2010 ha formulato le appresso riportate considerazioni, opinando nel senso:

“CHE il cittadino (OMISSIS) M.V. propose opposizione avverso il decreto in data 29.05.2009 emesso dal Prefetto di FrosinoneD.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. A-Bed il Giudice di Pace di Frosinone, con decreto 9.7.2009, respinse il ricorso sul rilievo per il quale: A) non sussisteva violazione di legge nell’avere lo straniero ricevuto copia trasmessa via fax del decreto di espulsione, priva di attestazione di conformita’, stante l’avvenuta rituale opposizione allo stesso; B) lo straniero, entrato clandestinamente, non aveva ancora chiesto permesso di soggiorno; C) non sussisteva necessita’ di adempiere alle comunicazioni di cui allaL. n. 241 del 1990, artt. 7e8;

CHE il decreto e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 biscome modificato dalD.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 2.10.2009 al quale ha resistito l’intimato Prefetto con controricorso 11.11.2009;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 9.7.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui allaL. n. 69 del 2009, art. 47abrogatrici dell’art. 366 bis (come non considerato dal controricorrente Prefetto) ma introducenti l’art. 360 bis e integratrici dei previgenti artt.375e380 bis c.p.c.;

CHE il motivo unico del ricorso appare manifestamente fondato, essendo evidente la violazione commessa per effetto della assenza di attestazione di conformita’, della copia del decreto espulsivo comunicata all’espellendo, all’originale dell’atto, posto che la consegna di copia priva della predetta attestazione determina nullita’ dell’atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita’ del procedimento comunicatorio (come affermato da questa Corte in pronunziati mai contraddetti pienamente condivisibili:Cass. 20196.08- 2884.05 – 17960.04) ed essendo ininvocabile il principio, erroneamente richiamato dal GdP, del raggiungimento dello scopo per effetto della consegna di copia inforale, tal principio essendo applicabile ai soli atti del processo;

CHE, ove si condivida il teste’ formulato rilievo, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza della censura”.

Ritiene il Collegio, nessuna considerazione critica essendo dalla controricorrente pervenuta con riguardo alla relazione, che le proposte ivi contenute e l’argomentare ivi dispiegato meritino piena condivisione.

Devesi pertanto accogliere il ricorso, cassare il decreto per la esposta ragione ed in applicazione del principio di diritto in relazione indicato, quindi provvedendosi, in difetto di margini residui per operare accertamenti di fatto (essendo ex actis documentata la consegna di copia del decreto espulsivo privo della attestazione di conformita’), alla decisione di merito. Si annulla pertanto l’espulsione adottata e comunicata il 29/5/2009 dal Prefetto UTG di Frosinone, che deve anche essere condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’ e del giudizio di merito in favore del ricorrente, spese che si determinano in dispositivo in misura comprensiva di eventuali esborsi.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c. annulla l’espulsione e condanna l’UTG Prefetto di Frosinone a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, determinate in Euro 700,00 per il merito (di cui Euro 400,00 per onorari) ed in Euro 1.000,00 per il giudizio di legittimita’, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010. Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c.annulla l’espulsione e condanna l’UTG Prefetto di Frosinone a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, determinate in Euro 700,00 per il merito (di cui Euro 400,00 per onorari) ed in Euro 1.000,00 per il giudizio di legittimita’, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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