Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17569 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 21/08/2020), n.17569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 756-2016 proposto da:

G.L., in proprio e quale titolare dell’impresa individuale

Global Sales Promotion di G.L.” elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato LUCA ZANACCHI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A. INDUSTRIE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO PIROVANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/06/2015 R.G.N. 1105/2011.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Piacenza condannava la società A. Industrie s.p.a. a corrispondere in favore di G.L., titolare della ditta Global Sales Promotion, la somma di Euro 600.000,00 a titolo di provvigioni per l’attività di procacciatore d’affari svolta nell’interesse della prima;

2. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26.6.2015, respingeva il gravame principale proposto dal G. ed, in accoglimento di quello incidentale della società A. Industrie s.p.a., riduceva la condanna di quest’ultima per differenze provvigionali ad Euro 473.050,00, oltre accessori di legge;

3. La Corte distrettuale rilevava che sull’appellante principale doveva ritenersi gravare l’onere probatorio in ordine all’effettivo procacciamento dell’affare ed all’incidenza sui margini di guadagno della società dell’attività svolta per la conclusione degli ordini, ovvero in ordine all’intervenuto accordo sulla misura delle provvigioni; osservava che tale onere non era stato assolto, in quanto la cd. “Tabella P.” sulla cui base si pretendeva di fondare il diritto a maggiori provvigioni rappresentava un documento indicativo degli affari cui il procacciatore aveva concorso, ma nulla provava in relazione all’adeguatezza del compenso riconosciuto come dovuto dalla società; la natura non definitiva di tale documento emergeva, invero, dal tenore letterale della mail di accompagnamento nella quale l’ing. P. si dichiarava in attesa di revisioni suggerite del G. e soprattutto di un riscontro positivo da parte della Direzione; peraltro, in ulteriore documento, successivo alla conclusione di tutti gli affari inseriti nella Tabella P., l’appellante principale auspicava l’individuazione di regole destinate a disciplinare nel futuro il rapporto tra le parti, emergendo da tale documentazione l’esigenza di ridiscutere l’accordo raggiunto nel caso di modificazione della base di calcolo, sempre con riguardo al singolo affare, e la possibilità di una rideterminazione dell’aliquota di provvigione in caso di modificazione dell’ordine. Non vi era, pertanto, alcun accordo per una provvigione minima predeterminata o per la indicazione di un minimo garantito nella Tabella P., essendo i compensi rapportati all’importanza del contributo del procacciatore alla stipula della commessa e dei margini di guadagno ottenuti dalla società preponente;

4. non essendo stato assolto l’onere probatorio, non poteva secondo il giudice del gravame – accogliersi neanche il secondo motivo dell’appello principale, per non essere stati acquisiti elementi probatori che legittimassero una liquidazione di quanto dovuto al G. per l’attività svolta in misura superiore a quanto riconosciuto dalla società, il cui appello incidentale meritava, invece, accoglimento;

5. di tale decisione ha domandato la cassazione il G., che ha affidato l’impugnazione a tre motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., cui ha resistito, con controricorso, la società.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ovvero per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, assumendo che era stato affermato che lo stesso non avesse assolto l’onere probatorio in ordine all’effettivo procacciamento dell’affare, per poi asserire contraddittoriamente che la Tabella P. poteva costituire al più un documento indicativo degli affari alla cui conclusione il predetto aveva concorso; si assume che nell’attività del procacciatore non era rilevante verificare l’incidenza dell’attività svolta per il perfezionamento dei contratti, essendo sufficiente che fossero stati messi in contatto i soggetti interessati all’affare (raccolta dell’ordine e sua trasmissione al committente), come riconosciuto anche in sede di interrogatorio dal legale rappresentante della A. Industre s.p.a. e da ulteriori comunicazioni scritte;

1.2. alla stregua di tali rilievi, il ricorrente sostiene che la Corte abbia fondato il proprio giudizio di adeguatezza del compenso riconosciuto al procacciatore partendo da assunti in irriducibile contrasto tra loro;

2. con il secondo motivo, il G. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo che il diritto a percepire il compenso scaturisca per il solo fatto della segnalazione e dell’acquisizione della commessa, valorizzando il contenuto della mail in cui si precisava che l’attività del G. era limitata alla segnalazione della commessa ed alla gestione dell’offerta per l’acquisizione della commessa ed escludendo una diversa incidenza dell’attività prestata dal procacciatore; evidenzia la differenza con quanto previsto nel contratto di agenzia, in cui il diritto alla provvigione dipende dalla regolare esecuzione dell’affare, e ritiene che da ciò debba desumersi l’esclusione di ogni onere del procacciatore di provare l’incidenza dell’attività svolta, non essendo il margine di guadagno conseguito dalla s.p.a. A. Industrie un elemento incidente sulla determinazione della provvigione; quest’ultimo peraltro, si precisa – è cosa diversa dal mark up, ovvero il ricarico o margine di trattativa che le parti individuavano prima della formulazione dell’offerta facendone parte integrante ed essenziale ai fini dell’aggiudicazione della commessa; richiama a tale proposito il contenuto della mail del 17.5.2006 del Dott. A. in cui si prefigurano le due diverse ipotesi di mark up incidenti sulla misura del compenso in favore del procacciatore ed osserva come molti dei documenti di indubbia rilevanza ai fini della ricostruzione della volontà delle parti in ordine ai compensi non erano stati disconosciuti dai vertici della società; la Corte territoriale avrebbe dovuto tenerne conto almeno con riguardo alla commessa n. (OMISSIS), in relazione alla quale era stato indicato il prezzo di vendita ed il quantum della provvigione sullo stesso – con precisa quantificazione sulla quale il G. si era limitato ad aggiungere il plus sui risparmi realizzati nella misura già individuata dal B. – e ad applicare il criterio equitativo per le ulteriori commesse;

3. con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 432,115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., con riguardo alla liquidazione equitativa operata dalla Corte bolognese in ordine all’ammontare delle provvigioni;

4. il primo motivo riconduce al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 ciò che, invece, doveva essere dedotto come vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e lo stesso si palesa inammissibile perchè la deduzione doveva essere riferita alla motivazione in sè, senza alcun riferimento alle risultanze processuali; la motivazione della Corte distrettuale, non intrinsecamente contraddittoria, diversamente da come sostenuto, è, peraltro, coerente rispetto alla domanda del procacciatore, intesa a dimostrare l’inadeguatezza dei compensi corrisposti dalla società, nella mancanza di un accordo sul quantum che il G. vorrebbe diversamente superare attraverso il riferimento al contenuto della Tabella P., cui la Corte ha argomentatamente attribuito un valore meramente indicativo e non definitivo, sul presupposto che, ai fini della provvigione, potessero rilevare anche l’entità di eventuali spese sostenute, di sconti concessi o di contributi promozionali pagati, cioè elementi idonei ad individuare l’esistenza di vantaggi dell’affare dell’una o dell’altra parte;

4.1. l’affermazione secondo cui il diritto al compenso del procacciatore è collegato alla circostanza che vengano in contatto i soggetti interessati all’affare non è inconciliabile con l’altra secondi cui sulla misura del compenso possono incidere ulteriori elementi che nella specie sono stati ritenuti non predeterminati, essendo stato motivatamente riconosciuto alla Tabella P. un valore meramente indicativo;

5. il secondo motivo presenta profili di inammissibilità connessi al suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. 23 giugno 2017, n. 15651; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443 e, da ultimo Cass. 23.10.2018 n. 26874, nei termini riportati);

5.1. non risulta trascritta la cd. Tabella P. ed il giudizio espresso dalla Corte territoriale risulta l’esito della valutazione dell’unica mail trascritta e degli ulteriori documenti, valutazione condotta avendo riguardo anche al comportamento complessivo delle parti. Anche il mancato disconoscimento di alcuni scritti da parte della società non assume valore decisivo nell’ambito della disamina complessiva effettuata dalla Corte distrettuale la cui valutazione deve ritenersi non scalfita da censura nella quale non sono neanche specificati i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. che in concreto si assumono violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le critiche alla decisione impugnata risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni; ed invero, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 27.6.2018 n. 16987, Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 15.11.2013 n. 25728); tale rilievo è fondamentale anche per disattendere la mail in cui si fa riferimento ai mark up richiamati, unica a porre in evidenza, per quel che si rileva dalla sua trascrizione, la sussistenza di prestabilito parametro di valutazione avente una qualche incidenza sul calcolo dei compensi;

5.2. deve, poi, ribadirsi come non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità;

5.3. la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016 cit.); la violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo allorchè il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. U, n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; una violazione dell’art. 2697 c.c. può, poi, porsi allorchè il giudice abbia invertito gli oneri probatori, ma tale situazione non è quella rappresentata nel motivo anzi detto, sicchè la relativa doglianza è mal prospettata; nella specie, invero, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, da ciò derivando che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

5.4. infine, la censura prospettata con riguardo al profilo dell’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile, per la mancata indicazione del fatto asseritamente omesso in sede di valutazione compiuta dalla Corte bolognese, tanto meno nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (cfr, al riguardo, Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie;

6. le critiche formulate nel terzo motivo scontano, nei termini in cui sono avanzate, i vizi e le carenze di formulazione già evidenziate con riguardo ai precedenti motivi, ciò che ne determina l’inammissibilità;

7. alle esposte considerazioni consegue l’inammissibilità complessiva del ricorso;

8. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

9. essendo stato il ricorso proposto in epoca posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il G. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 9000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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