Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17568 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.S., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avvocato Sergio Trentani del Foro di Monza

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto di Varese;

avverso il decreto 17.7.2009 del giudice di Pace di Varese;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza in Camera di

consiglio del 2.7.2010 dal relatore Dott. MACIOCE Luigi.

 

Fatto

OSSERVA

Il Collegio che il relatore designato ha depositato in data 11/5/2010 relazione ex art. 380 bis osservando:

CHE il cittadino (OMISSIS) N.S. propose opposizione avverso il decreto emesso dal Prefetto di Varese del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B ed il Giudice di Pace di Varese, con decreto esteso a verbale del (OMISSIS), respinse il ricorso sul rilievo per il quale l’espulsione era stata adottata nel rispetto della legge ed era “fondata”;

CHE il decreto e’ direttamente ricorribile per cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 come modificato dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4 ed e’ stato fatto segno a ricorso per cassazione con atto – articolato su unico motivo, denunziante la indebita laconicita’ della motivazione del provvedimento – depositato il 3.10.2009;

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 17.7.2009, devono essere applicate le disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47;

CHE il ricorso appare radicalmente inammissibile esso essendo stato depositato ed iscritto a ruolo senza previa notifica dell’atto ai sensi delle disposizioni del codice di rito sul ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. (spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione di ufficio nella sola ipotesi di procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 nella specie non ricorrente vertendosi in tema di opposizione al decreto di espulsione);

CHE, ove si condivida il teste’ formulato rilievo, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Ritiene il Collegio, nessuna osservazione essendo pervenuta dalla parte ricorrente, che le trascritte considerazioni siano da condividere pienamente, con la conseguenza per la quale il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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