Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17568 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio dell’avvocato

JANNETTI del GRANDE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ONOFRI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

R.C. (OMISSIS), V.E., V.

C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 831/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE JANNETTI DEL GRANDE difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27/5/1996 V.R. conveniva in giudizio R.C., V.E. e V.C. per sentire accertare l’esistenza di una servitù di passaggio in favore del proprio fondo su una stradella posta sul fondo confinante, di proprietà dei convenuti.

L’attore assumeva che la servitù si era costituita per destinazione del padre di famiglia a seguito della divisione attuata con atto notarile dell’11/7/1974, tra i comproprietari dei due fondi (costituenti unica proprietà) V.C.P. (dante causa dell’attore) e V.A. (dante causa dei convenuti).

I convenuti si costituivano e contestavano l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù.

Il Tribunale di Brescia con sentenza del 17/7/2000 rigettava la domanda attrice rilevando che mancava il requisito dell’apparenza della servitù di transito, sotto il profilo di una situazione di assoggettamento di una porzione di fondo all’altra.

V.R. proponeva appello al quale resistevano i convenuti.

La Corte di Appello di Brescia con sentenza 8/10/2004 rigettava l’appello con sostanziale conferma della motivazione del primo giudice; la Corte, infatti, rilevava che mancava l’apparenza oggettiva della servitù come peso su un fondo e a vantaggio dell’altro fondo; l’apparenza non poteva essere desunta dalla circostanza che al momento della divisione una stradella percorreva entrambe le porzioni del fondo poi diviso mettendolo in collegamento con le due strade pubbliche ai lati dell’originaria unica proprietà, perchè la strada era al servizio del fondo nel suo complesso senza possibilità di affermare che fosse al servizio anche delle due singole porzioni risultanti dalla divisione.

V.R. propone ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo.

Non si sono costituiti R.C., V.E. e V.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente deducendo contestualmente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. e il vizio di motivazione carente e contraddittoria, assume che la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso che la servitù per destinazione del padre di famiglia si possa costituire anche nel caso di divisione di un unico fondo e non avrebbe considerato che la relazione di asservimento può realizzarsi anche tra due porzioni dello stesso immobile, come si verificava nella concreta fattispecie, nella quale il lato est della strada serviva la porzione ovest del fondo per raggiungere la strada lato est e viceversa.

Il ricorrente ulteriormente osserva che contraddittoriamente la Corte di Appello avrebbe ritenuto che l’apparenza della servitù avrebbe potuto manifestarsi solo dal momento della divisione, ma non prima, posto che rimanendo immutato lo stato dei luoghi prima e dopo la divisione, l’apparenza della servitù avrebbe dovuto essere affermata anche con riferimento alla situazione anteriore alla divisione.

2. Il motivo, nella parte in cui si deduce la contraddittorietà della motivazione, è fondato. La relazione di asservimento, ossia la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri “de facto” il contenuto proprio di una servitù (e utile ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia), può esistere anche tra due parti dello stesso immobile successivamente separate, così come può esistere una situazione di fatto di reciproca servitù tra l’una e l’altra porzione del fondo.

Ciò premesso, restando inalterata, dopo la divisione, la preesistente situazione oggettiva dei luoghi e, in particolare l’opera (la strada) che conferisce apparenza alla servitù, la motivazione per la quale l’apparenza può manifestarsi dalla divisione in poi e non prima e per la quale mancherebbe fino alla divisione una percepibile situazione di apparenza, appare contraddittoria e illogica perchè se la stessa strada rende apparente la relazione di asservimento (solo) dopo la divisione, si attribuisce ad un evento giuridico (la divisione) piuttosto che alla immutata condizione oggettiva dei luoghi, l’idoneità a rendere percepibile la suddetta relazione e si da una valutazione diversa ad una identica situazione di fatto, con l’effetto pratico di negare la stessa possibilità di una relazione di asservimento utile ad integrare la servitù tra due porzioni dello stesso fondo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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