Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17568 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 29/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33150/2019 R.G., proposto da:

A.G. E C.T., rappresentati e difesi

dall’avv. Francesco De Luca, con domicilio in Vibo Valentia, Via

Moricca n. 12.

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA SETTORE TUTELA

AMBIENTALE E DIFESA DEL SUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO

PROVINCIALE, in persona del Presidente p.t..

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 646/2019,

depositata in data 27.3.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

29.4.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 646/2019, la Corte territoriale di Catanzaro ha confermato la pronuncia del tribunale di Vibo Valentia, con cui era stata respinta l’opposizione proposta A.G., in qualità di autotrasportatore, e da C.T., quale responsabile in solido, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 34622 del 2013 relativa al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1600,00, applicata ai ricorrenti per aver trasportato rifiuti speciali non pericolosi senza il prescritto formulario di identificazione.

Anche secondo il giudice distrettuale, il verbale di contestazione redatto dal Corpo forestale dello Stato, benchè non suffragato da altri elementi e benchè l’amministrazione non si fosse costituita in giudizio, era prova sufficiente della commissione dell’infrazione, avendo il giudice dell’opposizione poteri istruttori di ufficio ed essendo tenuto a valutare il corretto esercizio del potere sanzionatorio sulla base degli atti acquisiti. Inoltre, il fatto che il conducente non fosse in possesso dei fogli di identificazione era circostanza munita di pubblica fede, in quanto direttamente rilevata dagli organi accertatori.

La cassazione della sentenza è chiesta da A.G. e C.T., con ricorso basato su un unico motivo.

L’amministrazione provinciale non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, stante la contumacia dell’amministrazione, non era stato assolto l’onere della prova della violazione, occorrendo che le risultanze del verbale di accertamento fossero integrate con l’audizione dei verbalizzanti.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte, cui il ricorso non contrappone alcun argomento utile per mutare indirizzo – che nei procedimenti di opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’eventuale contumacia della P.A. opposta non può ritenersi di ostacolo all’accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d’ufficio.

Pur non potendosi il giudice del tutto sostituire all’amministrazione opposta con atti d’impulso istruttorio ove l’amministrazione abbia disatteso l’onere di provare le condotte sanzionate, resta che gli atti depositati costituiscono pur sempre la base di partenza dell’accertamento, che può essere eventualmente integrato con quei chiarimenti che il giudicante, attraverso l’esame dei verbalizzanti, ritenga necessari ai fini della verifica della fondatezza dell’addebito o, per converso, dei motivi di opposizione (Cass. n. 17692 del 2007; Cass. n. 4898 del 2015; Cass. n. 24691 del 2018).

L’audizione dei verbalizzanti, qualora sia stato comunque acquisito il verbale, è solo facoltativa (Cass. n. 34034 del 2019; Cass. n. 25690 del 2020) e – nello specifico – era del tutto superflua.

Il verbale faceva fede, fino a querela di falso, riguardo alla circostanza, direttamente percepita dagli agenti, che al momento del trasporto dei rifiuti speciale non pericolosi, il conducente non era in possesso i fogli di identificazione, e quindi costituiva una fonte conoscitiva capace di giustificare da sola la conferma del provvedimento sanzionatorio (Cass. n. 23800 del 2014; Cass. n. 11012 del 2013; Cass. n. 3705 del 2013).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’amministrazione svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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