Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17568 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12734/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO LBM

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2189/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2189/07/14, depositata il 21 novembre 2014, non notificata, la CTR della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – ha rigettato l’appello proposto dal sig. L.G., esercente attività d’intermediario di commercio di alimenti e bevande, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Reggio Calabria, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Reggio Calabria, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente, il quale aveva chiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, notificato per Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2007. Tale atto impositivo, muovendo dallo scostamento del ricavo puntuale, rispetto a quello dichiarato, derivante dallo studio di settore di riferimento, aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa, rispetto a quello oggetto di dichiarazione per l’anno in oggetto.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente.

Il motivo è manifestamente fondato.

La CTR ha motivato il rigetto del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, limitandosi ad affermare che “non basta che il ricorrente dichiari che gli studi di settore non tengono conto della realtà economica del territorio”, costituendo detti elementi “affermazioni generiche e mai sufficientemente provate”, essendo “pacifico che gli studi di settore costituiscano efficaci rilevatori di possibili anomalie nel comportamento fiscale del contribuente e che spetta allo stesso dare ampia prova della propria effettiva capacità reddituale rispetto a quella desumibile dagli studi di settore”; concludendo, quindi, nel senso che “ciò non è stato nè in sede di contraddittorio nè in sede di contenzioso”.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che ricorre la fattispecie della motivazione apparente allorchè la stessa, pur essendo materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, esibendo argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento del giudice, ciò impedendo il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (tra le molte, più di recente, si vedano le decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte, 5 agosto 2016, n. 16599; 22 settembre 2014, n. 19881; 7 aprile 2014, n. 8053).

Con riferimento alla decisione resa in grado d’appello confermativa della decisione di primo grado, la sentenza del giudice del gravame deve, in particolare, dar conto di essere approdata a detto convincimento in ogni caso attraverso l’autonoma valutazione delle deduzioni delle parti e, segnatamente, dell’inidoneità dei motivi di appello a confutare l’impianto argomentativo della decisione di primo grado.

Ritiene la Corte che la stringata motivazione sopra riportata costituisca, alla stregua dei parametri innanzi menzionati, motivazione apparente, non consentendo in alcun modo di verificare che la CTR abbia effettivamente esaminato le censure formulate dal ricorrente avverso la decisione di primo grado, limitandosi a riportare, come unica difesa del medesimo, quella riferita alla non rispondenza dello studio di settore applicato alla realtà economica del territorio, laddove, da quanto esposto dal ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tra le altre difese, il contribuente aveva sin dalla fase della contraddittorio, reiterando l’eccezione come motivo d’impugnazione dell’atto impositivo in primo grado e come specifico motivo di ricorso in appello, espressamente sollecitato l’applicabilità dello studio di settore più recente (per il 2010), che avrebbe condotto il giudice tributario a verificare, in conformità all’insegnamento in materia di questa Corte (oltre a Cass. sez. unite 18 dicembre 2009, n. 26635 e Cass. sez. 5, 11 settembre 2013, n. 20809, richiamate da parte ricorrente, si vedano anche, più di recente, Cass. sez. 5, 29 gennaio 2014, n. 1843; Cass. sez. 5, 18 novembre 2015, n. 23554), la legittimità della richiesta del contribuente.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza, restando assorbiti i motivi ulteriori.

La causa va quindi rimessa per nuovo esame alla CTR della Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria – in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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