Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17567 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17567
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 23532 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2009:
B.O., rappresentata e difesa, per procura a margine
del ricorso dall’avv. Falerno Arturo, presso il quale elettivamente
domicilia in Roma al Viale Carso n. 23;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI PRATO, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti ex lege domiciliati in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato e da
questa rappresentati e difesi;
– controricorrenti –
avverso il decreto del giudice di pace di Roma, n. 3151/09 del 22
settembre 2009, che ha convalidato l’ordine di trattenimento del
ricorrente presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di
(OMISSIS), emesso dalla Questura della provincia di
Prato il 19 settembre 2009.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. E’ stata depositata in cancelleria l’11 maggio 2000 la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La B., cittadina extracomunitaria, con decreto del Prefetto di Catania del 7.11.2006 era stata espulsa dal territorio dello Stato per essersi trattenuta in esso senza permesso di soggiorno ma il decreto era rimasto ineseguito nonostante l’ordine dì accompagnamento alla frontiera del Questore locale, per cui la donna, faceva opposizione a locale giudice di pace contro i due provvedimenti d’espulsione e di accompagnamento, ritenuti legittimi dall’adito giudice, che rigettava quindi il ricorso della donna.
In data 8 giugno 2007 la B. era fermata in (OMISSIS), per cui il successivo 11 giugno 2007 il Prefetto disponeva una nuova espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e il Questore disponeva di nuovo il trattenimento della donna presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza di (OMISSIS).
A seguito di nuovo fermo della B. in provincia di (OMISSIS), il Questore di questa città, accertata l’esistenza della espulsione rimasta non eseguita, decretava di nuovo il trattenimento della donna presso il medesimo centro di cui sopra con decreto del 19 settembre 2009, trasmesso al Giudice di Pace di Prato che lo convalidava con provvedimento del 22 settembre 2009, perchè a suo avviso l’atto del Questore dava esecuzione alla nuova espulsione disposta, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter come modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13.
Contro tale decreto propone ricorso in Cassazione la B.. Il ricorso lamenta in primo luogo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e 5 quater perchè in base a tali norme, a seguito del permanere nel territorio dello Stato dello straniero espulso e già trattenuto in un centro di identificazione, è necessario un nuovo decreto di espulsione, perchè il Questore possa emettere un provvedimento per l’esecuzione dell’atto prefettizio e in secondo luogo deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 per difetto di motivazione del provvedimento del Questore, imposta invece dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3 oltre che del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 3 e 20 per i quali sia il provvedimento prefettizio che quello del questore vanno consegnati al destinatario di essi. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto nel caso il rinnovato decreto di espulsione dell’art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. è stato già emesso l’11 giugno 2007 dal prefetto di Catania, dopo che era rimasto non ottemperato il precedente provvedimento prefettizio del novembre 2006; per l’esecuzione dell’atto prefettizio del 2007, il Questore ha emesso il decreto di trattenimento oggetto della convalida.
Deve quindi presumersi che della espulsione la ricorrente sia stata resa edotta con la consegna a lei del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter motivato dall’ingiustificato trattenimento dell’espulsa in Italia e che quindi nessuna violazione vi sia stata dei diritti connessi al procedimento di cui al ricorso.
Quest’ultimo va quindi rigettato perchè manifestamente infondato e si chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ex art. 375 c.p.c., n. 5”.
2. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte e non risulta che la ricorrente abbia replicato alla relazione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti, nella relazione e la soluzione da essa proposta.
2. Il ricorso è quindi manifestamente infondato.
3. Le spese del giudizio di cassazione – restano a carico della ricorrente e si liquidano nella misura ai cui al dispositivo in favore del controricorrente.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1000,00 (mille/00), oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte suprema di cassazione, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010