Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17567 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. II, 23/08/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G.G., C.A., CA.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALBERINI LUCIANO;

– ricorrenti –

contro

P.F., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio

dell’avvocato VESCUSO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende;

PI.BE., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 145, presso lo studio dell’avvocato MASOTTI GIULIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5556/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ALBERINI Luciano, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASOTTI Giulio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito l’Avvocato Lillo Bruccoleri, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VESCUSO Giuseppe, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., + ALTRI OMESSI tutti proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio di via (OMISSIS), convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, An., A., G.G. e C.G., eredi del costruttore dell’edificio condominiale, Ca.Gi., per accertare nei loro riguardi che le clausole di riserva della proprietà esclusiva in favore del costruttore di talune parti del fabbricato – tra cui, e per quello che ancora rileva in questo giudizio i legittimità, un’area adibita a parcheggio – erano nulle perchè contrastanti con l’atto d’obbligo stipulato con il comune di Roma per il rilascio della concessione edilizia. Chiedevano, pertanto che, integrati ope legis i rispettivi contratti d’acquisto delle singole unità immobiliari, fosse attribuita loro una quota di proprietà dello spazio relativo a parcheggio, ovvero che su di esso fosse riconosciuto loro un diritto d’uso.

I convenuti resistevano alla domanda.

Il Tribunale con sentenza del 28.4.2003 in accoglimento della domanda dichiarava in favore degli attori il diritto d’uso sull’area a parcheggio.

Tale decisione era confermata dalla Corte d’appello di Roma, adita dai C., con sentenza del 13.12.2006.

Osservava, in particolare, la Corte capitolina che l’eccezione di prescrizione del diritto d’uso, oggetto del secondo motivo di gravame, non poteva ritenersi proposta ritualmente, atteso che l’unico accenno negli scritti difensivi dei convenuti era contenuto nella frase finale della comparsa di risposta, con la quale i C. avevano concluso chiedendo che il Tribunale dichiarasse nulla e priva di effetto l’azione “peraltro prescritta”. Oltre a ciò, rilevava, nessun altro riferimento alla questione di prescrizione era stato operato dai convenuti, neppure nella comparsa conclusionale.

Osservava, ancora, che erano inammissibili, per carenza di interesse, i motivi con i quali gli appellanti lamentavano che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda principale degli attori volta ad accertare il loro diritto di comproprietà sull’area adibita a parcheggio e su quella destinata a verde condominiale.

Nel merito, osservava che i convenuti non avevano proposto apposita domanda diretta ad ottenere un compenso per l’uso dell’area, ma che, ad ogni modo, il Tribunale aveva affermato che tale diritto doveva ritenersi esistente per riequilibrare il sinallagma contrattuale.

Per la cassazione di detta sentenza ricorrono An., A. e C.G.G., formulando quattro motivi.

Resistono con controricorso B.G., + ALTRI OMESSI e con altro, separato controricorso, Pi.Be.. Quest’ultimo ha depositato, altresì, memoria.

Il ricorso non è stato notificato a Ca.Ga., che pure ha partecipato a entrambi i gradi di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare deve rilevarsi che sebbene Ga.

C., attore e appellante insieme con An., A. e C.G.G., non risulti tra i ricorrenti, nè tra i destinatari della notifica del ricorso, e la causa sia di natura inscindibile nel lato passivo, non deve procedersi all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., perchè il ricorso appare manifestamente infondato. Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, infatti, di definire con immediatezza il giudizio, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del procedimento di cassazione (v. Cass. S.U. n. 6826/10).

2. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonchè dell’art. 2943 c.c., comma 1, degli artt. 1026 e 1014 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la Corte capitolina ha ignorato le argomentazioni addotte nell’atto d’appello a sostegno dell’eccezione di prescrizione sollevata, argomentazioni che parte ricorrente ripropone affermando che il diritto d’uso di un’area, pertinenziale ad un fabbricato, adibita a parcheggio ai sensi della L. n. 765 del 1967, art. 18 e della L. n. 47 del 1985, art. 26 si prescrive in vent’anni dall’acquisto delle unità immobiliari singoli, termine che, nella fattispecie, è decorso per tutti gli attori, avendo riguardo quale dies a quo, alla data di trascrizione del regolamento di condominio, avvenuta il 1.7.1974.

Formula, quindi, il seguente quesito: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se, come d’altronde debitamente è stato provato e singolarmente motivato dagli appellanti nelle deduzioni e nelle illustrazioni del secondo motivo di impugnazione di cui all’atto d’appello datato 16 settembre 2003, la Corte di merito abbia violato o non, le norme di diritto in epigrafe omettendo di dichiarare e decidere che il diritto reale d’uso vantato dalle 24 parti attrici era ormai ineludibilmente prescritto dal momento in cui è stato fatto valere per la prima volta, ovverosia con l’atto di citazione notificato ai convenuti il 21 dicembre 1999; dica altresì l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se con la motivazione innanzi trascritta la Corte d’appello di Roma, abbia, oppure non, coerentemente e congruamente e non contraddittoriamente motivato in parte qua la reiezione per asserita infondatezza del secondo motivo d’appello”.

2.1. – Il motivo è infondato, perchè non coglie, eludendone il confronto critico, la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha respinto nel merito l’eccezione di prescrizione, ma ne ha rilevato la tardiva proposizione in appello, ritenendo non sufficiente la fuggevole notazione (“peraltro prescritta”, riferita all’azione) contenuta nella sola frase finale della comparsa di risposta di primo grado. Rispetto a tale argomentazione della Corte territoriale, la censura mira a tutt’altro, con la conseguenza d’introdurre, inammissibilmente in questa sede (cfr. per tutte Cass. nn. 1474/07 e 5620/06), una questione di diritto nuova, non dibattuta del giudizio d’appello.

3. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Riproposto per intero il terzo motivo d’appello, che si lamenta non essere stato esaminato dalla Corte di merito, limitatasi a rilevarne l’inammissibilità, parte ricorrente formula il seguente quesito:

“dica la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se (come d’altronde debitamente provato e come si conveniva motivato dagli appellanti nelle deduzioni e nelle illustrazioni del terzo motivo di impugnazione di cui all’atto di appello datato 16settembre 2003), la Corte di merito di Roma abbia violato, oppure non, le norme di diritto in epigrafe omettendo dì dichiarare e decidere che il dott. C.G. si era legittimamente riservato, tanto nel regolamento di condominio quanto nei singoli contratti di vendita, il diritto di proprietà del locale scantinato realmente destinato, per legge, a parcheggio condominiale; dica altresì l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se con la motivazione innanzi trascritta la Corte d’appello di Roma abbia, oppure non, coerentemente congrumente e non contraddittoriamente motivato nell’impugnata sentenza la pronunciata reiezione per asserita inammissibilità del terzo motivo d’appello”.

4. – Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Riproposto per intero, anche in tal caso, il quarto motivo d’appello, che si lamenta non essere stato esaminato dalla Corte di merito che si è limitata a rilevarne l’inammissibilità, parte ricorrente formula il seguente quesito: “dica la Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, sulla scorta di quanto dedotto, provato e motivato dagli appellanti nel quarto motivo di gravame dell’atto d’impugnazione datato 16 settembre 2003, se la Corte d’appello di Roma abbia violato, oppure non, le norme di diritto in epigrafe omettendo di dichiarare e decidere che il dott. C.G. si era legittimamente riservato, tanto nel regolamento di condominio quanto nei singoli contratti di vendita, il diritto di proprietà oltrechè del garage condominiale anche degli spazi adibiti a verde condominiale; dica altresì l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se con la motivazione innanzi trascritta la Corte d’appello di Roma abbia, oppure non, coerentemente, congruamente e non contraddittoriamente motivato nell’impugnata sentenza la pronunciata reiezione per asserita inammissibilità del quarto motivo d’appello”.

5. – Sia il secondo che il terzo motivo sono inammissibili per difetto d’interesse.

La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado la quale ha accolto non già la domanda di tesi degli attori, diretta ad accertare la nullità della clausola dei contratti di vendita con i quali il dante causa degli odierni ricorrenti aveva riservato a sè la proprietà dell’area adibita a parcheggio, ma quella subordinata, volta all’accertamento di un diritto d’uso sull’area stessa, sicchè i ricorrenti non hanno interesse ad alcuna statuizione negativa di quella pretesa, come del resto chiaramente esplicitato già dalla sentenza d’appello, di cui i ricorrenti vanamente eludono il dictum.

6. – Con il quarto motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), relativamente al quinto motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato l’omessa pronuncia in punto di diritto del costruttore- venditore, in ogni ipotesi, di ricevere dagli attori un compenso per l’uso dello scantinato adibito a parcheggio condominiale, e riprodotto per intero il prefato motivo di gravame, formulano a chiusura il seguente quesito: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, giusta quanto dedotto e motivato in punto di fatto e di diritto dagli appellanti Signori C. nel quinto mezzo di gravame dell’atto di appello datato 16 settembre 2003, se la Corte di appello di Roma abbia violato, oppure non, le norme di diritto enunciate in epigrafe omettendo di valutare e decidere che il Sig. C.G. aveva pieno diritto, ancorchè nel rigoroso rispetto della destinazione ope legis ad uso di parcheggio per i condomini del locale scantinato per cui è causa, non soltanto di riservarsene il diritto di proprietà, ma anche, e proprio per questo, di pretendere e di riceversi dai condomini utenti di tale parcheggio un equo compenso, ed a maggior ragione in casu posto che i prodotti contratti di compravendita provano che proprio per tale riserva del diritto di proprietà del locale destinato a parcheggio gli acquirenti-condomini hanno financo lucrato una riduzione del prezzo di acquisto”.

7. – Anche tale motivo è infondato, in quanto non contiene alcuna specifica censura sulla statuizione della Corte capitolina, che al riguardo ha rilevato la mancata proposizione di una domanda volta ad ottenere un compenso per l’uso effettivamente fatto dell’area in contestazione. Anche in tal caso, dunque, il ricorso non instaura una critica dialettica con la decisione impugnata, ma puramente e semplicemente ne rimuove il contenuto.

8. – In conclusione i ricorso è infondato e va respinto.

9. – Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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