Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17567 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12536/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIAE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato

EDOARDO BELLI CONTARINI, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati, MAURIZIO MANDEL, LEONARDO LAVIOLA, ALESSANDRA

AMENDOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5876/19/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 5876/19/14, depositata il 12 novembre 2014, non notificata, dichiarò inammissibile l’appello proposto nei confronti della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito SIAE) dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale (OMISSIS) di Milano – avverso la decisione della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla SIAE avverso avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio aveva richiesto l’importo di Euro 279.937,72 per imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza civile n. 11387/07 emessa dal Tribunale di Milano, sul presupposto che l’atto giudiziario dovesse essere assoggettato ad imposta proporzionale al 3%.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La SIAE resiste con controricorso.

Con l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che erroneamente la pronuncia impugnata avrebbe dichiarato inammissibile l’appello, essendo il divieto di eccezioni nuove in appello, di cui alla succitata norma, riferito alle sole eccezioni in senso stretto, dovendo invece ritenersi che le argomentazione svolte in appello dall’Agenzia delle Entrate integrassero il contenuto di mete difese.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice tributario risulta delimitato, per quanto attiene alla pretesa tributaria dell’Amministrazione, dal contenuto dell’atto impositivo, avverso il quale parte contribuente deve formulare i propri motivi d’impugnazione.

Orbene, la controricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato il contenuto dell’avviso di liquidazione, i motivi avverso il medesimo formulati con il ricorso della SIAE dinanzi alla CTP di Milano ed il contenuto delle controdeduzioni svolte in primo grado dall’Amministrazione.

Da quanto sopra risulta che l’avviso di liquidazione, che sostanzialmente inglobava, salvo che per gli importi modesti a titolo di “entr. event. Agenzia delle Entrate” e “tributi speciali e compensi” nell’unica causale “registro: altre voci – prop.” la pressochè totale quantificazione dell’importo ritenuto dovuto, senza precisarne in alcun modo nè l’aliquota, nè la base imponibile, nè le modalità di calcolo, era dunque in primo luogo oggetto d’impugnazione da parte della contribuente per carenza assoluta di motivazione, potendo quindi unicamente ipotizzare la contribuente che nella fattispecie fosse stato ritenuto applicabile l’art. 8, lett. b) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell’imposta proporzionale del 3% sugli “atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono il giudizio (…) b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”; nel merito assumendo invece la contribuente che, avendo ad oggetto la sentenza la condanna al pagamento di compensi per “copia privata”, soggetti ad IVA, l’atto dovesse essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, in forza del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro.

Dal canto proprio l’Ufficio in primo grado si era limitato a ribadire la legittimità dell’avviso di liquidazione, per essere dovuta l’imposta di registro sull’atto giudiziario nella misura del 3%, non avendo parte ricorrente dimostrato che le somme di cui alla sentenza sottoposta a tassazione fossero soggette ad IVA e che l’imposta fosse stata assolta. Sicchè, ciò constatato, deve ritenersi corretta la decisione in questa sede impugnata, che ha ritenuto che la specificazione, da parte dell’Amministrazione, che lamentava con il ricorso in appello il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo, dell’applicazione dell’aliquota del 3% unicamente con riferimento agli interessi moratori maturati, in quanto non soggetti ad IVA, incorresse nel divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, non trattandosi nella fattispecie in esame, così come prospetta la ricorrente, d’illustrare con nuovi argomenti eccezioni già formulate (cfr. Cass. sez. 5, 12 agosto 2004, n. 15646), ma avendo sostanzialmente l’Amministrazione, con l’atto d’appello, integrato il contenuto dell’avviso di liquidazione censurato dalla contribuente in primo luogo per carenza assoluta di motivazione, introducendo quindi circostanze e motivi diversi da quelli indicati nell’atto impugnato, ciò integrando un’inammissibile modificazione della pretesa effettivamente avanzata con l’avviso di liquidazione oggetto d’impugnazione da parte della contribuente (si vedano Cass. sez. 5, 13 ottobre 2006, n. 22010; Cass. sez. sez. 5, 29 ottobre 2008, n. 25909).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA