Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17566 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 23049 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009 da:

S.P., rappresentato e difeso, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. CANDIANO Mario da Bari, e domiciliato

elettivamente in Roma, alla Via Germanico n. 107, presso l’avv.

Giuseppe Picone;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce, sezione promiscua,

n. 1813/09, del 12 maggio – 3 settembre 2009.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria l’11 maggio 2000 la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Viene proposto da S.P., quale erede di S. A., ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Lecce del 12 maggio – 3 settembre 2009, che ha rigettato la sua domanda del 4 gennaio 2007 nei confronti del Ministero della giustizia, di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, per i danni non patrimoniali derivati al defunto padre, dalla durata irragionevole di un processo dallo stesso iniziato con citazione notificata il 2 dicembre 2004 dinanzi al Pretore di Bari, per far dichiarare la nullità di una transazione conclusa con la convenuta. La Corte d’appello adita ha ritenuto che i rinvii per attività istruttoria mediamente intervenuti ogni quattro mesi e richiesti da entrambe le parti erano da ritenere logici anche in rapporto all’assunzione delle prove che hanno consentito; sui sei anni circa di durata dei giudizio civile fino alla morte del dante causa del ricorrente, il processo rinviato su dette richieste concordi delle parti per espletare attività istruttorie che non evidenziano alcuna patologia dell’apparato dello Stato nè un ritardo ingiustificate), non può ritenersi di durata irrazionale e quindi, è stato negato per esso il danno non patrimoniale con rigetto conseguente della domanda dell’erede dell’originario attore e compensazione delle spese di causa tra le parti. Nel suo ricorso in cassazione di unico motivo lo S., riferendosi, nella parte iniziale, ad entrambe le fasi del processo, anteriore e successiva alla morte del padre nella qualità di erede del quale egli agisce, afferma, in rapporto al solo periodo in cui il padre era vivente, che vi era stata, nel decreto impugnato, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, per avere affermato la logica dei rinvii per l’istruzione ogni quattro mesi per ciascun anno e non avere ritenuto ingiustificati i ritardi per un anno e un mese conseguenti alle istanze del padre, per cui con il periodo di tre anni comunque indispensabile alla decisione del processo presupposto e l’aggiunta della fase determinata dall’attività del padre si perveniva comunque ad una irragionevolezza di anni due e mesi cinque, con conseguente necessità di accogliere il ricorso per i residui anni di durata, da considerare irragionevoli. Il relatore ritiene che il ricorso è inammissibile in relazione all’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè per il periodo fino alla morte del padre del ricorrente e per le sofferenze dello stesso connesse all’attesa dell’esito del processo presupposto, la Corte d’appello afferma che “tutti i rinvii sono stati contenuti in termini ragionevoli, tant’è che per ciascun anno, a parte il 1996, sono state tenute più di tre udienze, udienze tutte necessitate da esigenze istruttorie con l’ammissione dei mezzi richiesti dalle parti concordemente” e quindi pure con il concorso del de cuius, tanto che nello stesso ricorso si afferma a pag. 2 che i rinvii sarebbero stati giustificati solo per un anno e un mese nella fase in cui attore era ancora quello originario, prima del decesso. Appare quindi palese la non autosufficienza del ricorso nel chiarire se i residui rinvii non sono stati concordati, come invece afferma il decreto impugnato in questa sede, per cui il ricorso non è esauriente nella esposizione dei fatti e nella indicazione degli atti su cui si fonda ed è per tale ragione inammissibile. In rapporto alla indicata inammissibilità, si chiede quindi che il Presidente voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per a decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte e il ricorrente ha invece depositato tempestiva memoria di replica alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e la memoria del ricorrente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso è quindi inammissibile, nulla dovendosi disporre per le spese, non essendosi il Ministero difeso in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA