Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17566 del 18/07/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 17566 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

Data pubblicazione: 18/07/2013

SENTENZA

sul ricorso 20173-2007 proposto da:
MIL S.P.A., in persona del suo legale rappresentante
e

Presidente

Rag.

ANGELO

RAFFAELE

TOSTO,

elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato SINGETTA ALESSANDRO giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1084
contro

NICASTRO S.R.L.;
– Intimato –

.(e2D-

avverso la sentenza n. 84/2007 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 09/03/2007 R.G.N. 241/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;

Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

La Nicastro srl convenne dinanzi al Tribunale di Matera la
Mil spa esponendo di aver acquistato da quest’ultima un suolo
edificatorio per accedere al quale era stato pattuito il
diritto di essa acquirente a servirsi di una strada che,

un suolo della venditrice sino all’imbocco con altra strada
prevista nel piano regolatore, si doveva sviluppare lungo il
confine con il suolo venduto. Aggiungeva che la venditrice si
era obbligata a rendere carrabile l’accesso a sue cure e spese
entro il 30 settembre 1989 ed a bitumarla entro il 31 dicembre
1990.
Stante il perdurante inadempimento della MIL spa che aveva
omesso di costruire la strada in questione, la società attrice
chiese la condanna della convenuta a realizzarla, nonché il
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
La MIL spa si costituì in giudizio contestando la
fondatezza dell’avversa pretesa e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio il Giudice procedente autorizzò
l’attrice ex art. 700 c.p.c. ad occupare le parti di suolo
della MIL spa già destinate a strada, per eseguire i lavori di
costruzione di quella oggetto del contratto di compravendita ed
autorizzò il sequestro di determinati beni immobili della
medesima MIL spa a garanzia del rimborso delle somme di denaro
occorrenti per la realizzazione dell’opera.
3

iniziando dalla strada di Serritello La Valle e proseguendo su

Con successivo provvedimento il Giudice procedente devolse
al Tribunale di Matera la questione della propria competenza ad
emettere il provvedimento richiestogli.
Con sentenza del 25 marzo 1993 il Tribunale di Matera
riconobbe la competenza del Giudice procedente e rimise le

All’esito di quest’ultimo il G.o.a. del Tribunale di
Matera, oltre alle statuizioni confermative dei provvedimenti
cautelari e d’urgenza condannò la MIL spa al pagamento, in
favore della Nicastro srl, della somma di £ 140.963.510 quale
costo della strada, nonché della somma di £ 9.000.000 quali
oneri della cauzione, oltre accessori.
Avverso detta sentenza interpose appello dinanzi alla
Corte distrettuale di Potenza la MIL spa.
L’appellante chiese l’integrale riforma dell’impugnata
sentenza ed il riconoscimento giudiziale di nulla dovere nei
confronti della società appellata, con condanna di quest’ultima
alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio.
La Nicastro srl si costituì contestando la fondatezza
dell’interposto gravame e chiedendone l’integrale reiezione;
propose, a sua volta, appello incidentale.
La Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello
principale della MIL spa; ha accolto l’appello incidentale
della Nicastro s.r1.; ha condannato la MIL spa al pagamento
dell’importo corrispondente alla rivalutazione monetaria della
4

parti dinanzi a quest’ultimo per il prosieguo del giudizio.

somma di £ 140.963.510 dall’ottobre 1994 alla data della
precedente decisione, oltre interessi al tasso legale sulla
somma via via rivalutata ed interessi al tasso legale dalla
data della pronuncia al soddisfo; ha condannato la MIL spa al
risarcimento degli ulteriori danni da inadempimento, da

condannato la MIL spa alla rifusione, in favore della Nicastro
srl, delle spese del doppio grado di giudizio.
Propone ricorso per cassazione la MIL sp.a. con un unico
motivo.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso la MIL spa denuncia
«Violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c.,
insufficienza e contraddittorietà della motivazione».
Sostiene parte ricorrente che la Corte ha violato le
regole di interpretazione del contratto, specie in relazione
alla clausola in cui si afferma che la strada sulla quale si
costituiva un diritto di passaggio «sarà a cura e spese della
società venditrice, resa carrabile entro il 30 settembre 1989,
e completata con manto bituminoso entro il 31 dicembre 1990.»
Ad avviso della ricorrente l’obbligo da essa assunto era
proprio quello di rendere carrabile la superficie esistente e
comprensiva della scarpata.
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liquidarsi in separata sede, in favore della Nicastro srl; ha

Il motivo è infondato.
In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della
volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si
traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito
e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di

interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti
cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto
i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non
solo fare esplicito riferimento alle regole legali di
interpretazione mediante specifica indicazione delle norme
asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è
tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai
canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia
applicati sulla base di argomentazioni illogiche od
insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in
sede di legittimità (Cass., 9 ottobre 2012, n. 17168).
Nella specie il ricorrente, pur denunciando la violazione
delle norme sull’interpretazione del contratto, tende proprio,
surrettiziamente, ad una indagine di fatto non consentita in
questa sede di legittimità.
Corretta ed immune da vizi logici o giuridici deve invece
ritenersi l’impugnata sentenza laddove ha interpretato la

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motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di

clausola in oggetto rilevando che la Mil si era impegnata a
rendere carrabile la strada.
La comune volontà delle parti,

al momento della

stipulazione del contratto, era infatti quella di costituire un
diritto di passaggio a favore della Nicastro srl, sulla strada

proprietà del venditore, fino all’imbocco della strada del
piano regolatore.
Il mancato rispetto da parte del ricorrente (venditore)
del termine contrattuale per realizzare la strada lo rende
comunque inadempiente.
Non è vero invece che il Giudice ha demandato al Ctu
l’interpretazione del contratto, avendo semplicemente richiesto
la descrizione dei luoghi; muovendo da tale descrizione ha poi
interpretato il contratto.
Né si poneva alcun problema di impossibilità dell’oggetto,
tale da dar luogo alla nullità del contratto, in quanto non
sussistevano impedimenti di carattere materiale o giuridico che
ostacolavano in modo assoluto la realizzazione della strada.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con
condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di
cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

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che inizia da Serritiello La Valle e prosegue nella rimanente

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente
alle spese del giudizio di cassazione

che liquida in

complessivi E 7.200,00 di cui E 7.000,00 per compensi,

oltre

accessori di legge.
Roma, 16 maggio 2013

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Il Consigliere estensore

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