Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17566 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 18/06/2021), n.17566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21331-2019 proposto da:

R.B. ed E.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFONSO ESPOSITO;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP. PER AZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2269/2017 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda principale, proposta da Banca Popolare di Bari S.c.r.l., poi divenuta Banca Popolare di Bari S.c.p.a., nei confronti di R.R., E.A. e R.B., di simulazione del contratto di con prevendita del 5.8.2010, con il quale R.R. aveva trasferito a R.B. ed E.A. la proprietà di una porzione di fabbricato ad uso abitazione. Ad avviso del giudice di prime cure, poichè il compratore non aveva provato l’effettivo pagamento del prezzo convenuto nella compravendita oggetto di causa, la stessa doveva presumersi simulata, in danno dell’attrice.

Interponevano appello avverso la decisione di prime cure R.B. ed E.A., eccependo in primo luogo la nullità del giudizio di primo grado, perchè l’ordinanza del 9.6.2015, resa fuori udienza dal Tribunale, non era stata ritualmente comunicata agli appellanti, che dunque non avevano potuto partecipare al successivo corso del giudizio di prima istanza.

Con la sentenza impugnata, n. 121/2019, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado e condannando gli appellanti alle spese del secondo grado di giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione R.B. ed E.A., affidandosi a tre motivi.

La Banca Cooperativa di Bari Soc. Coop per azioni, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata e del procedimento di merito, la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 159 c.p.c., nonchè il vizio della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di ravvisare che la mancata comunicazione al procuratore costituito, da parte del Tribunale, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza e depositata il 9.6.2015, aveva impedito al medesimo di partecipare alle successive fasi del giudizio e di esercitare le prerogative difensive degli odierni ricorrenti.

La censura è inammissibile.

Pur dovendosi ravvisare un vizio processuale nella mancata comunicazione del provvedimento assunto fuori udienza dal giudice di primo grado a tutti i procuratori costituiti (reso ancor più evidente dal fatto che nella sentenza di primo grado -come verificato dal collegio nell’esercizio del potere di accedere al fascicolo del giudizio di merito, in presenza di una censura avente ad oggetto un vizio di natura processuale- risulta erroneamente indicato che i convenuti non si erano costituiti) esso non rientra nelle ipotesi, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nelle quali è prevista la remissione degli atti al giudice di prima istanza. Ne consegue che la Corte di Appello avrebbe comunque dovuto – come in concreto ha fatto – esaminare la domanda nel merito, il che esclude che, nel caso specifico, si possa configurare un vizio di natura processuale che comporti la cassazione della decisione impugnata.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,769,1414,2727,2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente omesso di esaminare un fatto decisivo, affermando, in particolare, la natura simulata del contratto di compravendita impugnata, in assenza di indizi precisi, gravi e concordanti idonei a sostenere la presunzione in concreto ravvisata.

La censura è inammissibile.

La Corte territoriale ha affermato che “… gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale sono gravi, precisi e concordanti e la loro valutazione sinergica vale senz’altro a comprovare la simulazione assoluta del suindicato contratto di compravendita. Più precisamente – come ben argomentato dal Giudice a quo – la prova della simulazione emerge dai seguenti dati: 1) l’elemento temporale, vale a dire la circostanza che il contratto di compravendita in esame è stato stipulato in data 5.8.2010, ossia meno di un anno dopo l’emissione da parte del Tribunale di Salerno dei decreti ingiuntivi n. 40/09 e n. 41/09 in favore della Banca Popolare di Bari Soc. Coop. per azioni e a carico di R.R.; 2) il rapporto di parentela e di affinità tra il venditore, R.R., e i compratori E.A. e R.B., rispettivamente genero e figlia del venditore; 3) l’assenza di prova circa l’intervenuto pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, non potendosi di certo desumere la prova del pagamento dall’art. 4 del contratto di compravendita del 5.8.2010 in cui espressamente si legge “dichiarano… che il prezzo di Euro 50.000,00 è stato corrisposto anteriormente al 4.7.2006” (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).

Sul punto, correttamente la Corte distrettuale richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “La dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti del contratto che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell’alienazione poichè questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014, Rv. 632953; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019, Rv. 656242).

Nè è possibile, in sede di legittimità, interferire con la motivazione resa, in concreto, dalla Corte salernitana, posto il principio per cui “In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014, Rv. 633188). Nel caso specifico, il giudice di merito ha valorizzato ben tre elementi – il profilo temporale, il rapporto di parentela e l’assenza di prova circa il saldo del prezzo convenuto per la compravendita – sui quali ha correttamente fondato la sua valutazione presuntiva, fornendo una motivazione coerente e idonea ad esprimere un apprezzamento complessivo della fattispecie negoziale sottoposta al suo esame.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione di norme di diritto ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la Corte salernitana avrebbe dovuto indagare sull’esistenza di un accordo simulatorio, senza poterla desumere dalla mera assenza della prova del pagamento del prezzo, che al più avrebbe potuto costituire un elemento indiziario da tener presente nell’ambito dell’interpretazione del contenuto del negozio e della condotta delle parti contraenti.

La censura è inammissibile, innanzitutto perchè non considera che l’interpretazione del dato negoziale si risolve, sotto il profilo della ricostruzione dello volontà dei contraenti, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972): vizi che, nel caso specifico, il ricorrente non deduce.

In secondo luogo, i ricorrenti non si confrontano con il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677; in precedenza, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585).

Infine, va osservato che la decisione della Corte territoriale appare in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo cui in materia di simulazione si può inferire la conferma del carattere apparente del contratto anche dalla mancata dimostrazione, da parte del compratore, del relativo pagamento (Cass. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006, Rv. 585771; nonchè Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 380177). Nè si può attribuire alcuna efficacia probatoria all’indicazione, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo sia avvenuto contestualmente alla firma dell’atto, posto che tale dichiarazione, che proviene dalle parti, non è assistita dal valore fidefacente fino a querela di falso derivante dall’attestazione del pubblico ufficiale, di fronte al quale non si è verificato, in concreto, alcun pagamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25213 del 27/11,2014, Rv. 633606; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11017 del 09/05/2013, Rv. 626337).

Da quanto precede discende l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’mpugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammisssibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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