Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17566 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.14/07/2017), n. 17566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12503/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL
VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2236/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI, depositata il 11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camEra di consiglio non
partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Puglia, con sentenza n. 2236/1/2014, depositata l’11 novembre 2014, non notificata, accolse l’appello proposto dal sig. C.R. avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente per l’annullamento di cartella di pagamento per tributi vari per l’anno 2006, riconoscendo fondata la doglianza del ricorrente circa l’omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., assumendo che erroneamente la decisione impugnata non avrebbe ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio riguardo all’atto prodromico per mancata ricezione della raccomandata informativa. Prescindendo anche dai plurimi profili in relazione ai quali il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso, quest’ultimo risulta manifestamente infondato riguardo all’unico motivo d’impugnazione formulato.
Incontroverse le circostanze di fatto relative al procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento prodromico, relativo a caso di irreperibilità relativa del destinatario, non avendo rinvenuto il messo notificatore il destinatario al domicilio del medesimo per sua temporanea assenza – una volta compiute le formalità dell’affissione alla porta dell’abitazione del contribuente dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata della copia dell’atto presso la casa comunale, compiuto detto deposito e spedita la conseguente raccomandata informativa con avviso di ricevimento, è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa amministrazione finanziaria, che detta raccomandata non sia pervenuta a conoscenza del destinatario, essendo stata restituita “per disguido” al mittente.
La sentenza della CTR, che ha ritenuto, pertanto nella fattispecie, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale 14 gennaio 2010, n. 3, non validamente perfezionata la notifica dell’avviso di accertamento, è conforme ai principi di diritto affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, a cominciare dalla stessa Cass. sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25079, impropriamente richiamata dall’Amministrazione finanziaria a sostegno del proprio motivo di ricorso (si vedano anche Cass. sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 25895; Cass. sez. 5, 24 aprile 2015, n. 8374), secondo cui, nei casi di cd. irreperibilità relativa del destinatario, è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica dell’atto tributario, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata infotinativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, art. 13, comma 1 -quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017