Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17566 del 01/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17566 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 18630-2013 proposto da:
PHARMAGIC SRL 01135081006, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, alla via GIUSEPPE MANGILI, 36/A, presso lo studio
dell’avvocato ANNALISA GIANNETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ASL N. 4 DE L’AQUILA;
– intimata avverso la sentenza n. 2510/2013 del TRIBUNALE di ROMA del 4/02/2013, depositata il
05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

Data pubblicazione: 01/08/2014

Va rilevato d’ufficio che la ricorrente ha notificato il ricorso alla ASL n. 4 de L’Aquila a
mezzo posta, con plico raccomandato spedito il 16.7.013, ma non ha allegato agli
atti la ricevuta di ritorno della raccomandata, la cui produzione, in assenza di attività
difensiva dell’ intimata, era necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento
del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.
L’aw. Giannetti, che non ha presenziato all’odierna udienza camerale, non ha
neppure formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per
prowedere al deposito dell’avviso di ricevimento.
Ne consegue che, non essendo prevista la concessione di un termine a tal fine e non
ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291
c.p.c.. il ricorso deva essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio in favore della parte intimata,
che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

FATTO E DIRITTO
PharmaGIC. s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la ASL n. 4
de L’Aquila per sentirla condannare al pagamento della somma di € 9.737,92,
pretesa, ai sensi dell’art. 1224 c.c., a titolo di risarcimento del danno subito per il
ritardato pagamento di forniture.
Con sentenza del 5.2.2013, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’eccezione
proposta dalla ASL all’atto della sua costituzione in giudizio, si è dichiarato
territorialmente incompetente a decidere sulla domanda, spettante alla cognizione
del Tribunale de l’Aquila in base a tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e
20 c.p.c.
La decisione è stata impugnata da PharmaGIC s.r.l. con ricorso per regolamento di
competenza affidato a tre motivi.
La ASL n. 4 dell’Aquila non ha svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

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