Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17565 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 22390 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2009 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. CARBONE Natale presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma alla Via Germanico n. 172;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in

carica ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– resistente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria, Sez.

civ., n. 131/09, del 29 luglio – 17 settembre 2009, che ha accolto

parzialmente la domanda dello S. di equa riparazione per la

durata irragionevole di un processo dinanzi al Tar Calabria Sezione

di Reggio Calabria.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria l’11 maggio 2000 la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Viene proposto da S.A. ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria del 29 luglio – 17 settembre 2009, che ha accolto parzialmente la sua domanda del 7 aprile 2008 nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, per i danni non patrimoniali conseguenti alla durata irragionevole di un processo, da lui instaurato con ricorso al Tar Calabria, sez. di Reggio Calabria, del 22 maggio 1992 avverso un provvedimento ministeriale che lo aveva escluso da un concorso e chiuso da sentenza di tale giudice del 6 febbraio 2008.

La Corte di merito ha accolto l’eccezione di prescrizione decennale dell’indennizzo per tutta la durata del processo presupposto anteriore al 30 dicembre 1998, cioè fino a dieci anni prima della domanda di equa riparazione e, in ragione di una durata ragionevole di tre anni della causa, ha affermato che sul tempo complessivo di 15 anni, 8 mesi e 13 giorni del giudizio dinanzi al Tar, era ingiustificato un periodo di 9 anni, un mese e 5 giorni per i quali ha liquidato un indennizzo di circa Euro 800,00 annui per i soli danni non patrimoniali presunti, nulla riconoscendo per quelli patrimoniali e condannando il Ministero dell’economia convenuto a pagare Euro 7.280,00, con interessi dalla domanda e le spese del grado.

Nel suo ricorso in cassazione di tre motivi, lo S. deduce: 1) la violazione di legge in ordine all’applicazione della prescrizione inapplicabile nella fattispecie; 2) la illogicità e contraddittorietà della motivazione nella esclusione del danno patrimoniale, non riconosciuto neppure nelle maggiori spese del giudizio per il perdurare dello stesso; 3) la disapplicazione dei parametri usati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (da ora C.E.D.U.), per avere ridotto ad Euro 800,00 annui lo somme liquidate in sede sopranazionale in una misura da Euro 1.000,00 a 1500,00 all’anno. Il Ministero dell’economia e delle finanze non si difende in cassazione.

Il relatore ritiene che il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, in base alla costante giurisprudenza della Cassazione (cfr.

Cass. n. 27719/2009, 1886 e 3325/2010), non potendo decorrere la prescrizione mentre matura la lesione del diritto a base dell’equa riparazione.

Manifestamente infondato è invece il secondo motivo, avendo questa Corte escluso la sussistenza di nesso eziologico tra le spese del giudizio presupposto e la durata della causa, in ragione del fatto che e stesse si liquidano all’esito del predetto giudizio (Cass. n. n.ri 1605/2007, 7140/2006 e 3118/2005).

In rapporto al terzo motivo di ricorso, lo stesso dovrà esaminarsi in base all’esito dei due motivi che precedono e tenendo conto delle più recenti decisioni della Corte di Strasburgo sulla liquidazione dell’indennizzo per danni non patrimoniali da durata irragionevole dei processi amministrativi (Corte europea dei diritti dell’uomo, 16/3/2010 rie. 43674/02 Volta e altri conto Italia).

In conclusione si chiede che, in rapporto alla manifesta fondatezza e infondatezza rispettivamente del primo e del secondo motivo di ricorso e al Lo stretto collegamento di essi con il terzo motivo, il Presidente voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti, compreso il Ministero delle Finanze che ha resistito irritualmente con un atto del 15 gennaio 2010, da esso qualificato di costituzione.

il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte;

all’adunanza del 2 luglio 2010, l’avv. Romanelli, per delega dell’avv. Carbone, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e il P.G. dr. Libertino Alberto Russo ha domandato la conferma della relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi del resistente, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta per i primi due motivi del ricorso dello S., dovendo il terzo motivo ritenersi manifestamente infondato, così rilevandosi la conformità ai diritto del dispositivo del decreto, con rilievo assorbente per il rigetto dell’intera impugnazione.

Infatti, non può ritenersi incongrua rispetto ai parametri della C.E.D.U. la complessiva determinazione della riparazione del danno non patrimoniale nella misura di cui al decreto di Euro 7.280,00, non essendo eccessivo il discostamento di questa somma da quelle usualmente liquidate nelle decisioni in sede sovranazionale nelle quali, se in astratto si afferma che l’equo indennizzo deve calcolarsi in una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 all’anno per l’intera durata dei processo (in tal senso, Cass. n. 5591/2009, n. 1048/2009, n. 2950/2008, n. 1605/2007, n. 24356/2006), in concreto, si dichiara equa, per l’Italia, in particolare per i processi dei giudici amministrativi e contabili, una riparazione del danno non patrimoniale liquidata in somme pari a circa la metà di quelle indicate in via astratta (Cass. n. 16086/09).

Per tali processi dinanzi ai giudici contabili, la C.E.D.U., in più recenti suoi arresti, ha ritenuto sufficiente una liquidazione nella misura di circa Euro 500,00 annui con riferimento all’intera durata della causa (cfr., con la sentenza citata nella relazione, C.E.D.U. 2 giugno 2009, Daddi c. Italia e 6 aprile 2010, Falco et autres c. Italia).

Deve quindi ritenersi che, anche aumentando la durata irragionevole del processo presupposto del tempo escluso per l’errato accoglimento dell’eccezione di prescrizione (1^ motivo) e persino tenendo conto dell’intera durata del processo presupposto come di regola accade dalla C.E.D.U., la liquidazione complessiva dell’equo indennizzo per i danni non patrimoniali operata nel merito, di Euro 7.280,00, oltre interessi legali dalla domanda, corrispondenti a poco meno di Euro 500,00 annui per l’intera durata del processo svoltosi dinanzi al Tar Calabria, sia conforme al diritto vivente, cioè ai parametri sovranazionali, non violando la legge, con conseguente manifesta infondatezza del terzo motivo di impugnazione che assorbe ogni altra questione e comporta il rigetto dell’intero ricorso, nulla disponendosi per le spese, per non essersi l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ritualmente difeso in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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