Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17565 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4297/2016 proposto da:

SPLENDID HOTELS S.R.L. UNIPERSONALE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO COTTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6716/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6716/23/2015, depositata il 6 luglio 2015, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Comune di Forio dalla società Splendid Hotels S.r.l unipersonale (di seguito società), avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per Tariffa gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati dovuta per l’anno 2011.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di Forio resiste con controricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso la necessità di allegazione all’atto impositivo delle delibere comunali in esso richiamate.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 158 del 1999 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, lett. e, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando la mancata e/o illegittima e/o erronea determinazione del tributo, essendo state le tariffe vigenti nel 2010 approvate con delibera di Giunta municipale, non potendo ritenersi legittima al 2011 l’estensione delle medesime tariffe deliberate da organo incompetente, in ragione di semplice ratifica da parte del Consiglio comunale.

Con il terzo motivo la società censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 9, 13 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla mancata applicazione e riscossione della tariffa da parte del soggetto gestore.

Il primo motivo è inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la sentenza della CTR pronunciato in conformità all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente.

Tale principio, nel contesto di quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di TARSU, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568).

D’altronde, che l’allegazione delle delibere a contenuto normativo non valga in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU si collega all’ulteriore principio secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044).

Nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto, nell’illustrazione del motivo, elementi idonei a sollecitare un mutamento del succitato indirizzo.

Inoltre deve rilevarsi come, costituendo la pubblicazione delle delibere comunali obbligo di legge (del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124), la circostanza della loro pubblicazione deve presumersi e non costituire oggetto di specifica prova da parte dell’ente.

In relazione al secondo motivo, in ordine al quale parte ricorrente lamenta anche l’inconferenza del riferimento da parte della CTR alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 5, 2 febbraio 2012, n. 539, che andrebbe piuttosto nel senso della conferma che il potere di deliberare le tariffe è di spettanza del Consiglio, spettando alla Giunta unicamente, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. f), la determinazione delle aliquote, la pronuncia impugnata non merita censura laddove ha rilevato che per l’anno in contestazione, il 2011, vi è stata espressa ratifica da parte del Consiglio comunale della Delib. di Giunta che aveva, invece, determinato le tariffe per l’anno precedente.

In ragione del generale principio di conservazione di efficacia degli atti giuridici, la delibera consiliare, che risponde alla ratio legis quanto all’individuazione dell’organo competente in tema di disciplina generale delle tariffe, deve ritenersi esprimere validamente, per l’anno oggetto di causa, la volontà del Consiglio in ordine alla specifica competenza ad esso attribuita.

Ugualmente è da ritenersi manifestamente infondato il terzo motivo.

Parte ricorrente assume che, avendo il Comune di Forio deliberato con decorrenza dal 1 gennaio 2005 il passaggio dalla TARSU alla TIA, nelle more dell’attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, l’emissione direttamente da parte del Comune dell’atto impositivo, impugnato dalla società, violerebbe le disposizioni del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 9, 13 e 15, che conserverebbero, per effetto del combinato disposto del citato Decreto n. 152 del 2006, art. 238, comma 11 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 10, efficacia ultrattiva, per cui, essendo stato affidato il servizio dal 2010 a soggetto terzo (Ego Eco S.r.l.), doveva ritenersi precluso al soggetto titolare della potestà impositiva il potere di emanare l’avviso di accertamento in contestazione.

La disposizione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9, laddove stabilisce che “la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare” deve intendersi in primo luogo riferita al potere dovere del gestore di emettere le relative bollette per la fatturazione del servizio, ma non certo preclusiva, in assenza di specifico divieto, del potere di accertamento del mancato versamento dell’imposta dovuta, spettante all’ente impositore (cfr. già, sia pur in fattispecie non esattamente sovrapponibile, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2013, n. 4893), non rilevando, in relazione all’oggetto del contendere nel presente giudizio, le ulteriori disposizioni di cui allo stesso del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 13 e 15, riferiti all’attività di riscossione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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