Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17565 del 01/08/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17565 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 22629-2012 proposto da:
FARULLI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via FEDERICO CESI 44, presso lo
studio dell’avvocato MOLINARO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
BERGAMASCHI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE LAVORO SPA, in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in
ROMA, alla via di VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale per atto Notaio Luigi La Gioia di Roma del 20/11/2012,
rep. n. 87472 allegata in atti;

– contraticorrente nonché contro
FALLIMENTO di FARULLI ANDREA, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA,
alla via OSLAVIA 40, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIERI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MAURIZIO SCARFI’, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/08/2014

avverso la sentenza n. 1108/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE dell’8/08/2012, depositata
il 06/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Affilio Caroselli (delega avvocato Giuseppe Bergamaschi) difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Terzino Affilio (delega avvocato Lucio De Angelis) difensore della BNL che si riporta

udito l’Avvocato Scarfi Maurizio difensore della curatela, che si riporta agli scritti.

E’ stata depositata la seguente relazione:
“Si rileva in fatto:
che Andrea Farulli ha impugnato con ricorso per cassazione, sorretto da quattro
motivi, la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 6.9.2012, che ha respinto il
reclamo da lui proposto avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del suo
fallimento;
che hanno resistito all’impugnazione, con separati controricorsi, il curatore del
Fallimento di Andrea Farulli e la creditrice istante, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a;
che il ricorrente ha premesso che la sentenza impugnata gli è stata notificata il
14.9.012;
che, tuttavia, la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente è munita
del timbro di conformità appostovi il 14 settembre 2012 dalla cancelleria, ma non è
corredata dalla relata di notifica né dal biglietto di cancelleria comprovante che la
notificazione è stata eseguita a mezzo PEC;
che non si fa menzione della notificazione neppure nell’elenco dei documenti redatto
in calce al ricorso.
Ciò premesso, si osserva in diritto che il ricorso appare improcedibile: costituisce
infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente che
dichiara di impugnare una sentenza che gli è stata notificata ha l’onere di depositare,
ai fini del riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, copia
notificata di tale sentenza entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. (cfr. da ultimo, fra
moltissime, Cass. nn. 8910/013, 7266/013, 6712/013)..
Si propone pertanto di dichiarare il ricorso improcedibile, con decisione che potrebbe
essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Va solo precisato che, non può tenersi conto, ai fini della decisione, della copia della
sentenza corredata della notifica eseguita a mezzo posta (ma non di quella eseguita
in via telematica), depositata dal Farulli con elenco ex art. 372 c.p.c. notificato alle
controparti cinque giorni prima dell’udienza camerale. La sanzione di improcedibilità
colpisce infatti l’inosservanza del termine perentorio di venti giorni previsto dall’art.
369 c.p.c. per il deposito della documentazione integrativa, con la conseguenza che
la copia notificata della sentenza può essere prodotta anche con le modalità previste
dall’art. 372 II comma c.p.c. — applicabile estensivamente anche ai documenti
attinenti alla procedibilità del ricorso — purché entro il predetto termine perentorio (fra
molte, Cass. nn. 17686/011, 888/06, 4248/05).
Resta assorbita ogni altra questione dibattuta fra le parti.

agli scritti;

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, liquidate in € 3.100, di cui € 100 per es %orsi, oltre rimborso
forfetario del 15% ed accessori di legge, in favore di i iascuna delle parti
controricorrenti.
Roma, 14 maggio 2014.
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