Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17564 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sulla istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 21088 del

Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2009 di:

M.F., rappresentato e difeso, per procura in calce alla

istanza di regolamento di competenza, dagli avv.ti BOMBAGLIO Fabio,

Luigi Paolo Comoglio, Sergio Lazzaroni e Cesare Persichelli,

elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma alla Via Panama

n. 12;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GESTIONE ASSOCIATA DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E

VARESE, in persona del presidente in carica, elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via del Vicinale n. 43, presso l’avv.

LORENZONI Fabio, che, anche disgiuntamente con gli avv.ti Alessandro

Albe e Aldo Travi di Busto Arsizio, lo rappresenta e difende, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Varese, Prima Sez. civ., n.

694/09, del 3 – 14 luglio 2009, che ha dichiarato la sua incompetenza

a decidere in favore del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche,

rigettando le altre domande.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria l’11 maggio 2000 la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

“Il Tribunale di Varese, con sentenza del 14 luglio 2009, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere la causa introdotta dall’opposizione di M.F. alla ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3 del Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, con la quale l’opponente aveva dedotto l’inopponibilità della determinazione, da parte dell’opposto, dei corrispettivi pretesi e la inagibilità di una parte delle aree demaniali per le quali sì chiedevano i canoni ai quali non vi era diritto del Consorzio convenuto, per cui era da negare vi fosse un credito certo liquido ed esigibile, unico idoneo ad essere oggetto di ingiunzione fiscale.

L’opposto Consorzio eccepiva l’incompetenza per materia del tribunale adito in favore del tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d’appello di Milano; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande di controparte e, in riconvenzionale, la condanna di controparte a pagare Euro 203.658,05 per canoni di concessione o indennità di occupazione fino al 31.12.2006 con interessi e sanzioni e, intervenuta in causa, la Regione Lombardia faceva proprie le istanze del Consorzio.

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale adito dichiarava la sua incompetenza sull’opposizione all’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, comma 1, lett. c, citando ampia giurisprudenza, anche di legittimità, che confermava tale orientamento.

Specificato che oggetto della causa era solo il pagamento di canoni e indennizzi di occupazione di beni appartenenti al demanio lacuale, la cui misura era contestata in sede di opposizione, il tribunale ordinario aggiungeva che, sulla domanda riconvenzionale del Consorzio, solo il Tribunale regionale delle acque era competente a decidere per cui, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., comunque era da dichiarare la incompetenza del giudice adito in favore di detto giudice specializzato, con compensazione delle spese di causa.

incoerentemente il Tribunale nel dispositivo, dichiarata la propria incompetenza sulla causa descritta in motivazione ha anche rigettato altre domande e ha compensato le spese di causa. Il Consorzio convenuto dinanzi al Tribunale resiste alla istanza di regolamento di competenza, chiedendone il rigetto per essere infondate le censure alla sentenza impugnata in questa sede.

2. Il relatore ritiene che la decisione impugnata attiene alla sola dichiarata incompetenza per materia dal Tribunale adito in favore di quello specializzato di primo grado di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. Acque), dovendosi ritenere il rigetto di tutte le altre domande che, come emerge dalle conclusioni delle parti, sono accessorie ai crediti oggetto dell’ingiunzione, un refuso non coerente con la motivazione, da considerare tamquam non esset.

Deve quindi negarsi sussista una qualsiasi decisione anche nel merito nella sentenza oggetto dell’istanza di regolamento. Del tutto irrilevante è nel caso la circostanza dedotta con il regolamento che il M. avrebbe in sostanza censurato solo la inutilizzabilità nella fattispecie della ingiunzione fiscale come strumento di riscossione, per il carattere non certo, liquido ed esigibile dei crediti oggetto di causa e non la loro natura; è palese l’intrinseca contraddittorietà di questa deduzione che comunque comporta un’indagine sulla natura dei canoni di derivazione o concessione di acque e beni del demanio lacuale, riservata in ogni caso al giudice specializzato.

Sia sull’opposizione che sulla riconvenzionale del Consorzio non può che applicarsi l’art. 140, lett. d del T.U. Acque, per il quale spettano alla cognizione dei tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e di beni a queste accessori, oltre che quelle di cui al punto a, relative alla demanialità delle acque e dei beni appartenenti ai vari demani idrici. In tale contesto devono applicarsi i principi enunciati da questa Corte e richiamati anche nella sentenza impugnata, per i quali si è affermata espressamente la competenza del tribunale specializzato sulle opposizioni alla ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (così Cass. 26 maggio 2005 n. 11200) e su tutte le controversie relative all’accertamento di canoni o indennità per uso di beni del demanio idrico in concessione o a derivazioni d’acque, S.U. 4 febbraio 2009 n. 2632). Opina il relatore la opportunità che il presidente fissi l’adunanza per la decisione della presente istanza di regolamento manifestamente infondata, potendo il ricorso essere deciso ai sensi dell’art. 375, nn. 4 e 5”.

2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte e il M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il 25 giugno 2010 e successiva memoria tardiva il 1 luglio 2010.

All’adunanza del 2 luglio 2010, gli avv.ti Persichelli e Lazzarini per l’istante, l’avv. Albe, per il resistente, sono comparsi, insistendo per l’accoglimento delle loro richieste e difese e il P.M. Dr. Libertino Alberto Russo ha concluso per la conferma della relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, le memorie e gli scritti difensivi delle parti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso è quindi manifestamente infondato 3. Le spese del regolamento sono a carico dell’istante e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale regionale delle Acque presso la Corte d’appello di Milano e condanna il ricorrente a rimborsare le spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), dei quali Euro 200,00 per esborsi, oltre alla spese generali e accessorie di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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