Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17564 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, via della FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati IOVINO GIUSEPPE,

GAVIOLI GIANNI, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1436/2008 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 23/07/2008 r.g.n. 1883/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 luglio 2009 il Tribunale di Reggio Calabria in accoglimento dell’opposizione proposta dall’I.N.P.S. in fase esecutiva e riassunta dalla creditrice procedente, ha dichiarato la nullità del precetto e l’inammissibilità della procedura esecutiva promossa da Z.M.G. relativa alla sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto il suo diritto agli interessi ex art. 1283 cod. civ. dovuti sugli interessi scaduti alla data della domanda principale di adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola, ed ha condannato la Z. al pagamento delle spese di lite in favore dell’I.N.P.S. liquidate in complessivi Euro 1.320,00. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di avvenuto pagamento considerando valida prova del pagamento stesso l’attestato sottoscritto dal rappresentante dell’ufficio postale di (OMISSIS) ove era appunto avvenuto il pagamento, e che dava conto dell’importo versato con l’indicazione dei relativi esatti estremi.

Inoltre il Tribunale territoriale ha rigettato anche l’eccezione di incompleto o inesatto adempimento considerando che l’I.N.P.S. ha prodotto un dettagliato e valido conteggio della somma dovuta alla Z. con chiara indicazione anche degli interessi anatocistici, mentre il corrispondente conteggio proposto dalla Z. risultava incomprensibile.

La Z. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta illegittimità per violazione dell’art. 1199 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 97 Cost., e omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’assenza di una quietanza liberatoria, non potendosi ritenere tale l’ordinativo di pagamento; si deduce inoltre che il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione avrebbe imposto all’ente pubblico INPS la conservazione della quietanza senza che la discrezionalità del giudice possa ritenerla superflua.

Con secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla prova del pagamento costituita dall’attestazione in atti in assenza di prova sulla riferibilità della stessa al credito oggetto dell’esecuzione.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e carenza assoluta di motivazione riguardo all’affermazione per cui sarebbe onere della creditrice fornire la prova negativa della non corrispondenza del pagamento effettuato dall’INPS con il credito posto in esecuzione, mentre sarebbe invece onere dell’opponente, in un giudizio di opposizione all’esecuzione, provare il fatto estintivo della pretesa creditoria.

Con quarto motivo si lamenta difetto di motivazione ed erroneità e contraddittorietà manifeste con riferimento alla ritenuta incomprensibilità del conteggio del credito per interessi proposto dalla creditrice, dando nel contempo, valore probatorio al conteggio prodotto dall’Ente.

Con il quinto motivo si assume violazione e falsa applicazione del R.D. 1578 del 1933, art. 60 in combinato disposto con il D.M. 127 del 2004, art. 5, comma 1 e carenza di motivazione con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio non commisurate alla fascia minima in relazione al valore della controversia.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti il valore probatorio della quietanza di pagamento costituita dall’attestazione del rappresentante dell’ufficio postale di (OMISSIS) ove è avvenuto il pagamento da parte dell’I.N.P.S. i favore della Z..

L’accertamento sul punto del giudice di merito costituisce un giudizio di fatto che, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e corretta motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. In particolare il giudice di merito ha adeguatamente e logicamente motivato la considerazione del valore probatorio del documento in questione, osservando anche che l’assunto della diversa imputazione di pagamento non può essere preso in considerazione non essendo stato indicato dalla ricorrente neppure a quale proprio diverso credito potrebbe imputarsi il pagamento in questione. Non avendo la creditrice neppure indicato tali diversi crediti non si pone neppure la questione dell’onere probatorio relativo all’imputazione del pagamento in quanto, anche ammettendo con la ricorrente che sia onere del debitore provare tale imputazione di pagamento, nel caso in esame non è neppure dedotta l’esistenza di un diverso credito a cui eventualmente imputare il pagamento in questione.

Anche il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto, evidentemente, il giudizio sui conteggi prodotti dalle parti, costituisce un tipico accertamento di fatto sottratto al giudizio di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione. In particolare il Tribunale territoriale ha considerato compiutamente tutti gli elementi del calcolo operato dall’I.N.P.S. verificandone la correttezza, mentre ha valutato in modo compiuto e logico, incomprensibile il calcolo degli interessi anatocistici prodotto dalla creditrice.

E’ fondato il quinto motivo relativo alla liquidazione delle spese di giudizio. La ricorrente ha correttamente indicato le singole voci della tabella professionale considerando il valore della causa pari ad Euro 474,92 che impone l’applicazione della tabella per onorari relativa alle cause di valore fino ad Euro 5.200,00, e della tabella per i diritti di procuratore relativa alle cause di valore fino ad Euro 600,00. Dal dettagliato esame delle singole voci sia relative agli onorari sia relative ai diritti, emerge che la liquidazione operata dal Tribunale territoriale viola i limiti massimi di cui alla tariffa professionale prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 e dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5. In relazione a tale ultimo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Palmi che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta i primi quattro motivi del ricorso; accoglie il quinto motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Palmi.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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