Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17564 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 18/06/2021), n.17564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8675/2018 R.G. proposto da:

Investire Società di Gestione del Risparmio spa, rappresentata e

difesa dall’Avv. Paolo Celli, elettivamente domiciliata in Roma, via

Luigi Rizzo 72;

– ricorrente –

contro

Comune di Siena, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta Masini,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Sallustio 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana,

n. 116/07/18, depositata il 25 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 2 marzo 2021

dal relatore Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Investire Società di Gestione del Risparmio spa (da ora SGR spa) ha impugnato, davanti alla CTP di Siena, un avviso di accertamento concernente l’IMU 2012 relativa ad alcuni immobili di sua proprietà siti in Siena.

La CTP di Siena, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 410/02/15, ha respinto il ricorso.

La SGR spa ha proposto appello che la CTR della Toscana, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 116/07/18, ha rigettato.

La SGR spa ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Comune di Siena ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un unico motivo la società ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), perchè la CTR non avrebbe applicato correttamente l’esenzione prevista da dette disposizioni in favore degli immobili destinati a finalità istituzionali o pubbliche.

La doglianza è fondata.

Infatti, come di recente affermato dalla S.C. (Cass., Sez. 5, n. 4138 del 17 febbraio 2021), ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, sono soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria i soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.

Ne deriva che le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi del tributo in esame, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio.

E’ con riferimento, quindi, a questi ultimi soggetti e non alla SGR spa che deve essere valutata la sussistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento dell’esenzione normativamente prevista in tema di ICI ed IMU.

2) Il ricorso è accolto.

La decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria opposizione della SGR spa.

Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., poichè l’orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato dopo la presentazione del ricorso.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria opposizione della SGR spa;

– compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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