Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17563 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/08/2020), n.17563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11437 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Paolo Iasiello, (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

G.F.R., (C.F.: (OMISSIS));

L.M. (C.F.: (OMISSIS));

P.A. (C.F.: (OMISSIS));

C.F. (C.F.: (OMISSIS));

C.C. (C.F.: (OMISSIS));

F.L. (C.F.: non indicato);

R.P. (C.F.: non indicato);

EQUITALIA POLIS, (ora EQUITALIA NORD) S.p.A. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCA CARIGE S.p.A., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE S.p.A., ora BANCO POPOLARE

SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.r.l. (C.F.: non indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

BANCA POPOLARE DI NOVARA S.c.r.l., ora BANCO POPOLARE SOCIETA’

COOPERATIVA (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

M.M.G., (C.F.: non indicato);

ITALFONDIARIO S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

FO.En. (C.F.: non indicato);

BANCA DI ROMA, (ora UNICREDIT) S.p.A. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCO DI SICILIA (ora UNICREDIT) S.p.A. (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n.

3142/2015, pubblicata in data 30 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3

marzo 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso dal Banco di Sicilia S.p.A., il cui credito è stato ceduto a G.F.R. e L.M., che lo hanno proseguito, e nel quale sono intervenuti altri creditori ( P.A., C. e C.F.; F.L. e R.P.; Equitalia Polis S.p.A., poi divenuta Equitalia Nord S.p.A.; Banca Ca.Ri.Ge. S.p.A.; Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, poi divenuto Banco Popolare Società Cooperativa; Banca Popolare di Milano S.c.r.l.; Banca Popolare di Novara S.c.r.l., poi divenuta Banco Popolare Società Cooperativa; M.M.G.; Italfondiario S.r.l.; Fo.En.; Banca di Roma e Banco di Sicilia, poi divenuti Unicredit S.p.A.), B.G., proprietario della quota del 50% dell’immobile pignorato, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nonchè due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione che hanno dapprima autorizzato l’istanza di assegnazione del bene pignorato e poi di fatto assegnato detto bene ai creditori G. e L..

I tre giudizi di opposizione sono stati riuniti.

Il Tribunale di Genova, previa dichiarazione, in via incidentale, della simulazione di un atto di compravendita avente ad oggetto l’immobile pignorato, ha parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione, respingendo ogni altra domanda Ricorre il B., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

E’ stata disposta ed effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso ai creditori procedenti e intervenuti nel processo esecutivo in origine non evocati regolarmente nel giudizio di legittimità.

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia. Error in procedendo. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.. Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I due motivi del ricorso, intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Il ricorrente deduce che la corte di appello, pur dando espressamente atto, nell’ambito della descrizione dello svolgimento del processo, che era stata proposta opposizione agli atti esecutivi, oltre che opposizione all’esecuzione, ha poi articolato la decisione esclusivamente in relazione ai motivi di opposizione all’esecuzione, senza affatto prendere in esame quelli di opposizione agli atti esecutivi ovvero – a voler ritenere il dispositivo di rigetto di ogni altra domanda come riferibile anche ai predetti motivi di opposizione agli atti esecutivi – senza esprimere alcuna motivazione in ordine al suddetto rigetto.

Il ricorso è fondato.

E’ opportuno illustrare in sintesi l’andamento della vicenda processuale, quale emerge dalla decisione impugnata e dagli atti.

Il Banco di Sicilia S.p.A. ha avviato un procedimento di espropriazione su un immobile di cui il debitore B. era comproprietario unitamente ad un terzo ( Fr.Ma.Gr.).

La banca procedente ha poi ceduto il suo credito ai precedenti proprietari dell’immobile pignorato, G. e L. (da cui il B. e la Fr. lo avevano acquistato), i quali erano frattanto tornati nella titolarità del quota del 50% del predetto immobile (e precisamente della quota che era stata alienata alla Fr.) e sono quindi intervenuti nel processo esecutivo, avanzando istanza di assegnazione del bene pignorato, sul presupposto che il credito ipotecario acquistato fosse di gran lunga superiore al valore della quota dell’immobile del B..

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato la quota del B. a G. e L. per il prezzo di Euro 748.000,00, in conto del loro maggior credito.

Il B. ha contestato, mediante opposizione all’esecuzione, il quantum del credito dei procedenti e, con due distinte opposizioni agli atti esecutivi, ha altresì contestato dapprima la regolarità dell’istanza di assegnazione e poi quella dell’assegnazione stessa operata dal giudice dell’esecuzione.

I tre giudizi sono stati riuniti in fase di merito.

Il Tribunale ha accolto in parte l’opposizione all’esecuzione (in sostanza riconoscendo sussistere un credito di G. e L., benchè con una sensibile decurtazione), ma effettivamente non ha preso in considerazione i motivi di opposizioni agli atti esecutivi e quindi nulla ha statuito in ordine alla sorte dell’assegnazione del bene pignorato che era stata contestata con dette opposizioni agli atti esecutivi.

Nel dispositivo della sentenza impugnata, peraltro, dopo aver disposto in ordine all’opposizione all’esecuzione, ha espressamente statuito che ogni altra domanda era rigettata, benchè nella parte dedicata all’esposizione dello svolgimento del processo fosse chiaramente dato atto che era stata proposta anche opposizione agli atti esecutivi (cfr. a pag. 7/8, dove sono puntualmente esposte una serie di contestazioni avanzate dai debitori con riguardo alla regolarità formale dell’assegnazione del bene pignorato richiesta dai creditori e disposta dal giudice dell’esecuzione).

La decisione in relazione alle opposizioni agli atti esecutivi riunite, in definitiva, se non del tutto omessa, è certamente del tutto priva di motivazione, come tale in ogni caso nulla.

Si impone dunque la sua cassazione con rinvio affinchè le predette opposizioni agli atti esecutivi siano decise con il supporto di adeguata motivazione.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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