Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17562 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

e sul ricorso 4426-2008 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MAFFEI ROSA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6172/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/01/2007 R.G.N. 7992/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE per delega MAFFEI ROSA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.G. proponeva appello, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, in funzione di giudice del lavoro, del 15 ottobre 2001 che aveva ritenuto improponibile la sua domanda intesa a conseguire l’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1 così accogliendo la preliminare eccezione dell’INPS di decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1 convertito in L. n. 438 del 1992.

2. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 5 gennaio 2007, accoglieva il gravame rilevando che la decadenza non poteva operare poichè l’azione giudiziaria era stata esercitata nel termine di decadenza, decorrente dalla ricezione della decisione di rigetto del ricorso amministrativo; nel merito, ricorrevano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta.

3. Di questa sentenza l’INPS domanda la cassazione con ricorso affidato ad un unico motivo. L’intimato resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale con un motivo, depositando altresì memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, denunciando violazione delle norme in materia di decadenza dall’azione relativa a prestazioni previdenziali, lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che la decisione sul ricorso amministrativo era intervenuta tardivamente, in relazione al termine triennale applicabile nella specie, così come pacificamente accertato; pertanto, la tardiva decisione non poteva determinare una rimessione in termini ai fini della tempestiva proposizione dell’azione in giudizio.

3. Con il ricorso incidentale si lamenta che la decorrenza della prestazione sia stata erroneamente determinata, nel dispositivo della sentenza impugnata, al febbraio 2004, anzichè al febbraio 1994.

4. Il ricorso dell’INPS è fondato.

4.1. Come le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato con la sentenza n. 12718 del 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438), dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione – per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica – deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.

4.2. Tale principio torna applicabile nella specie, essendosi accertato nel giudizio di merito che la decisione sul ricorso è intervenuta allorchè il relativo termine era già compiuto e che la domanda giudiziale è stata proposta ben oltre tre anni dopo la scadenza del medesimo termine.

5. Va perciò accolto il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale, e va cassata la sentenza impugnata, che ha erroneamente escluso l’applicabilità della decadenza all’azione proposta.

6. La causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda.

6.1. Va precisato, al riguardo, che -come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n. 22110 del 2009) – la decadenza dall’azione determina l’estinzione di tutti i ratei della prestazione nel frattempo maturati, alla stregua della natura sostanziale, e non meramente procedimentale, dei termini di decadenza, restando salva la tutela del diritto alla prestazione, che, a differenza di quella dei singoli ratei, è imprescrittibile, nè sottoponibile a decadenza, secondo una giurisprudenza non controversa: cfr. Corte Cost. n. 246 del 1992).

7. Nulla per le spese dell’intero processo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, non applicabile nella specie ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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