Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17562 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/08/2020), n.17562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13973-2018 proposto da:

LIG CENTRO SUD SRL, in persona del legale rappresentante p.t. A.U.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 1/L, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO FORLENZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS) nella persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato CARLO SPORTELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO RICHTER MAPELLI MOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20481/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lig Centro Sud S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20481/2017, depositata il 30 ottobre 2017, di rigetto dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 36394/2016, con cui era stato rigettato il ricorso, proposto, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 nei confronti di Roma Capitale e avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) (per evidente lapsus calami indicata nella sentenza impugnata con il n. (OMISSIS), v. ricorso e controricorso).

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente, ha esposto: a) di aver proposto istanza per adesione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1 convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 2017, in relazione, tra le altre, anche alla cartella di cui si discute in causa; b) di essere stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate a tale adesione agevolata, con comunicazione dell’importo dovuto e delle scadenze delle relative rate, comunicazione contenente anche l’elenco delle cartelle dei ruoli per i quali è stata chiesta e ammessa la definizione agevolata, tra cui quella in questione; c) di aver effettuato puntualmente ed integralmente i pagamenti di cui alla ricordata comunicazione, dei quali ha allegato alla detta memoria copia delle ricevute di versamento.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che le circostanze rappresentate dimostrerebbero una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con implicita rinuncia al ricorso e. con conseguente effetto estintivo del processo, recando la dichiarazione di adesione l’impegno del contribuente a rinunciare al giudizio pendente sul relativo carico e manifestando il deposito nel giudizio di legittimità dell’attestazione di ammissione alla procedura agevolata una inequivoca rinuncia della parte al ricorso.

La ricorrente ha, quindi, concluso per l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

2. Rileva il Collegio che quanto dedotto dalla parte ricorrente è idoneo a determinare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente alla lite, ma non comporta la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità, atteso che la memoria in parola, ove la si voglia intendere come contenente una rinuncia al ricorso, non risulta, comunque, notificata alla controparte costituita o comunicata all’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., u.c..

Ed invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita o comunicata all’avvocato della stessa, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. 22/05/2019, n. 13923; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 31/01/2013, n. 2259).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

4 Per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione, le stesse ben possono essere compensate tra le parti, trattandosi di “rinuncia” determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, c.d. “rottamazione cartelle bis” (Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass., ord., 3/03/2017, n. 5497, con riferimento alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 norma, quest’ultima, espressamente richiamata dal D.L. 16 ottobre 2018, n. 148, art. 1).

5. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., 12/02/2018, n. 3288; Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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