Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17562 del 18/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18672-2014 proposto da:
GROTTA DEI DELFINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
PERNARELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI
BALDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO SANCHIONI;
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 607/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ.
DIST. di LATINA, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La contribuente Grotta dei Delfini srl impugnava la cartella di pagamento n. 05720090038994112 emessa da Equitalia Gerit deducendo la omessa notifica della cartella ed anche del prodromico avviso di accertamento. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR accoglieva l’appello di Equitalia sul rilievo che la cartella risultava ritualmente notificata.
Proponeva impugnazione la contribuente con due motivi.
Nelle more del giudizio, la contribuente ha aderito al condono D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, versando la prima rata. L’Avvocatura dello Stato con nota 15.12.2020, ha comunicato che l’Agenzia delle Entrate, con nota n. 74767/19, aveva espresso il diniego del condono, in quanto, dopo il pagamento della prima rata, non risultavano versati gli importi dovuti per la definizione della controversia entro i termini di legge.
Rileva la Corte che, ai sensi dell’art. 6, comma 13, se entro il 31 dicembre 2020 non è presentata istanza di trattazione dalla parte interessata, il processo è estinto. La parte ha termine di 60 per ricorrere contro il diniego di condono. Il diniego è stato notificato il 10 gennaio 2020. In mancanza della istanza di trattazione e dell’impugnazione del diniego di definizione, il processo è estinto.
Considerato, altresì, che la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021