Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17561 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7005-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LABICANA 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA DI MATTIA

FELUCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 475/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 2.3.2013, ha respinto il gravame proposto da S.M. contro la sentenza del locale Tribunale (sez. dist. Paternò) che aveva a sua volta disatteso la sua domanda volta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza di servitù di passaggio a carico di una stradella di sua proprietà e a favore del contiguo fondo di D.G. in (OMISSIS).

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito, premesso il richiamo regime dell’onere probatorio nell’azione negatoria ha rilevato:

– che dagli atti ritualmente prodotti risultava che il D. era comproprietario della stradella perchè così era pervenuta al suo dante causa per effetto di una donazione 16.6.1977 fatta dall’originaria proprietaria di fondi, tale V.M.;

– che le opposte conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico nominato in sede di gravame non potevano essere prese in esame perchè fondate su un documento (un titolo del 1906) non ritualmente prodotto dalle parti, come eccepito dalla parte appellata nella prima difesa utile.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il S. sulla base di quattro censure.

L’altra parte non ha svolto difese in questa sede.

Con ordinanza interlocutoria del 21.3.2018 il Collegio ha invitato il ricorrente a documentare la notifica al difensore del D. oppure a provvedere alla rinnovazione della notifica, adempimento eseguito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alle risultanze della CTU. Erronea lettura degli atti di causa e violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet”.

1.2 Col secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,156 e 157 e art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alle risultanze della CTU – Mancato e/o difettoso esame degli atti di causa e dei rilievi alla CTU del Dott. N.N.. – Eccezione di nullità della CTU. Inutilizzabilità della CTU – Inesistenza.

Con tali censure il ricorrente contesta sostanzialmente il giudizio di inutilizzabilità della consulenza tecnica svolta dal Dott. N., sintetizzando dapprima le risultanze dell’elaborato e le conseguenze sull’esito della lite e poi evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l’appellato nella prima difesa utile non aveva mosso alcuna eccezione di nullità, sicchè eventuali nullità dovevano ritenersi sanate.

1.3 Col terzo motivo, dal titolo “validità della relazione del CTU -Limiti del mandato”, il ricorrente svolge una serie di considerazioni sulla natura della consulenza tecnica di ufficio e sulla ammissibilità di una consulenza di tipo esplorativa, al fine di dimostrare la piena correttezza dell’operato dell’ausiliare, che si è limitato a controllare se il titolo prodotto dal convento a sostegno della tesi della comproprietà era stato validamente formato, ma sempre entro i limiti del mandato.

1.4 Col quarto motivo, infine, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 112,115e 116 c.p.c. e ancora erronea lettura degli atti di causa nonchè violazione del principio “Iudex iuxta alligata et probata iudicare debet” dolendosi della mancata acquisizione degli atti del giudizio possessorio, ritenuti rilevanti ai fini dell’accertamento della verità dei fatti.

2 Le prime due censure – suscettibili di esame unitario perchè entrambe collegate al tema dei poteri del consulente tecnico – sono fondate.

Come costantemente affermato da questa Corte, la nullità della consulenza tecnica d’ufficio – ivi compresa quella dovuta all’eventuale allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente – ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013 Rv. 624974; Sez. 2, Sentenza n. 12231 del 19/08/2002 Rv. 556941; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002 Rv. 553738).

Nel caso di specie, dal verbale di udienza del 26.2.2007, ove l’appellato ha svolto la prima difesa utile sul contenuto dell’elaborato peritale depositato in appello (posto che alla precedente udienza del 11.12.2006 entrambi i difensori avevano chiesto un rinvio proprio per esaminarlo), non risulta formulata da parte del difensore del D. nessuna eccezione di nullità fondata sull’utilizzo, da parte dell’ausiliare, di documenti non ritualmente prodotti (v. verbali di causa allegati al ricorso).

Eppure, la Corte d’Appello ha affermato che ” a seguito del deposito della CTU, nella prima difesa utile, la parte appellata ha eccepito l’inutilizzabilità della relazione perchè fondata su documentazione (atti pubblici) che non poteva essere acquisita dal consulente (ma che era stata posta ugualmente a fondamento delle sue conclusioni), perchè avrebbe dovuto essere ritualmente prodotta dalle parti” (v. pag. 11 sentenza impugnata). La Corte di merito non ha però spiegato da dove abbia desunto la tempestiva formulazione di tale eccezione e ciononostante ha fatto discendere la conseguenza della inutilizzabilità dell’accertamento contenente “il riscontro probatorio ad un fatto costitutivo che ha ribaltato quanto già era stato accertato dal primo giudice sulla base degli atti originariamente e ritualmente prodotti in giudizio” (pagg. 13 e 14).

La violazione di legge è palese e, come si è visto, anche determinante ai fini dell’esito del giudizio, sicchè si rende necessaria la cassazione della sentenza per nuovo esame da parte del giudice di rinvio che riesaminerà gli atti attenendosi al citato principio e traendo poi le debite conseguenze in tema di nullità della consulenza tecnica e di appartenenza della stradella in contestazione.

Resta logicamente assorbito l’esame dei restanti motivi.

Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d’Appello di Catania, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA