Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17561 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/08/2020), n.17561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19928-2018 proposto da:

A.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FERDINANDO IAZZETTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2982/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 12/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.E. propose opposizione ad estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale n. (OMISSIS) per Euro 788,09 emessa da (OMISSIS) ed avente ad oggetto sanzione amministrativa per violazione del C.d.S. irrogata dal Comune di Casoria.

Con sentenza 4082/2015 l’adito Giudice di Pace di Casoria, nella contumacia del Comune, qualificata l’azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., accolse la domanda, dichiarando nullo la detta cartella.

Con sentenza 2982/2017 del 12-12-2017 il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento dell’appello presentato da Equitalia Servizi di Riscossione SpA ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda; in particolare il Tribunale, richiamati i principi di Cass. 20618/2016 e Cass. S.U. 19704/2015, ha ritenuto ammissibile un’impugnazione dell’estratto di ruolo (mero documento formato dall’Agente della riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva) solo nell’ipotesi in cui il debitore, prendendo conoscenza del ruolo, abbia appreso per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico, e quindi solo quando la cartella non gli sia stata ritualmente notificata; al riguardo ha evidenziato che l’avvenuta notifica della cartella determina l’insorgenza dell’interesse ad agire, sicchè la relativa prova attiene, prima ancora che ad un aspetto di merito, alla verifica della sussistenza di una condizione dell’azione, la cui valutazione può essere oggetto di rilievo ufficioso anche in appello; nella specie, a giudizio del Tribunale, era emerso dagli atti di causa che la cartella era stata ritualmente notificata a mani del destinatario in data 27-6-2008, sicchè il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda diretta a contestare la sussistenza del credito in questione; detta domanda, infatti, essendo stata notificata la cartella, non poteva essere proposta “in via recuperatoria” impugnando l’estratto di ruolo (e cioè per “recuperare” il mezzo di tutela previsto avverso l’atto impositivo retrostante alla cartella) ma solo impugnando la cartella; in ogni modo, a parere del Tribunale, la domanda sarebbe stata inammissibile anche se proposta in via recuperatoria, atteso che l’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del C.d.S., qualora la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata (in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del C.d.S.), doveva essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., nel termine di 30 gg dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Avverso detta sentenza A.E. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Agenzia delle Entrate Riscossione (già (OMISSIS) SpA) e Comune di Casoria non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 345 c.p.c. nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio regolarmente discusso tra le parti, si duole che il Tribunale, nell’accertare la regolare notifica della cartella, abbia di fatto ammesso la produzione in appello di detta notifica, senza che sia stata dedotta e comprovata una impossibilità di produzione del detto documento nel giudizio di primo grado, come invece richiesto dall’art. 345 c.p.c. nell’attuale versione (giudizio di primo grado introdotto nel 2015); al riguardo evidenzia che il Tribunale, pur avendo la parte ritualmente e tempestivamente contestato l’inammissibilità della detta produzione, ha poi completamente omesso ogni decisione sul punto.

Il ricorso è inammissibile.

Parte ricorrente, invero, nell’esposizione del fatto, si limita a ripercorrere l’iter processuale del giudizio nei gradi di merito, senza precisamente indicare le ragioni specifiche poste a base della domanda, le ragioni di difesa della controparte, ciò che accadde durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e, in particolare, le ragioni della sentenza di primo grado.

In tal modo non viene rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, ed è quindi inammissibile, non consentendo a questa S.C. una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, tale da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e da rendere comprensibile anche quanto si espone circa il tenore dell’appello; in particolare questa Corte non è stata messa nella condizione di comprendere se la proposta opposizione fosse fondata o meno sulla mancata notificazione della cartella (solo in caso negativo si potrebbe, invero, comprendere il rilievo d’ufficio del Tribunale).

In ogni modo, anche a volere superare la questione della carente esposizione sommaria dei fatti, va rilevato che la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. non trova rispondenza nella motivazione della sentenza impugnata, ove è stato genericamente affermato che “dagli atti di causa è emerso che la cartella sopra citata fu ritualmente notificata a mani del destinatario in data 27-6-2008”; motivazione che imponeva al ricorrente di censurare la sentenza per mancata specificazione di quali fossero gli atti di causa cui il Tribunale aveva fatto riferimento.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

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