Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17561 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28368-2018 proposto da:

B.D.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLLINA 36, presso lo studio dell’avvocato GAETANO IACONO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2;

– intimata –

e contro

AGENZIA RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3946/2018 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

B.d.C. impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo emessa dall’Equitalia Sud s.p.a. in relazione alla cartella di pagamento relativa ad imposta di registro per l’anno 2001 eccependo la intervenuta prescrizione del credito.

La CTP di Roma con sentenza dell’1.3.2017 rigettava il ricorso ritenendo che l’Agente della riscossione avesse dato prova della corretta notifica per entrambe le cartelle esattoriali sottese all’atto impugnato cosicchè ogni contestazione inerente la debenza dei tributi non poteva più essere sollevata.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 11.6.2018, rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo che qualsiasi eccezione circa la legittimità dell’imposizione andava proposta avverso le cartelle di pagamento e che il successivo preavviso di fermo risulta legittimamente emesso.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Parte intimata depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione di legge: art. 2934 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata nel considerare che la validità della pretesa impositiva sarebbe derivata dalla omessa impugnazione della cartella recante un credito prescritto. Assumeva, pertanto, che l’intimazione di pagamento è viziata di nullità a causa della tardiva notificazione della cartella esattoriale che ne costituisce l’atto presupposto.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione di norma di diritto – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che l’illegittimità dell’atto di intimazione comporta anche la illegittimità del preavviso di fermo.

Le censure da esaminarsi congiuntamente, in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondate.

Il preavviso di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione del preavviso di fermo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di tale atto. Pertanto la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella di pagamento, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata.

Ciò posto, nella specie non è controversa la validità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento sicchè la questione relativa alla prescrizione della pretesa tributaria non può più essere eccepita in ragione della omessa impugnazione della cartella, mentre il preavviso di fermo è impugnabile solo per vizi propri.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione di parte intimata.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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