Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17561 del 01/08/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 17561 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
— 99f uAect

sul ricorso 7899-2013 proposto da:
ATAC S.P.A. 06341981006 – quale incorporante di Trambus S.p.A. in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA e MAURO
PETRASSI, che la rappresentano e difendono unitamente all’avv.
GIAN FRANCESCO REGARD (quest’ultimo giusta procura generale
alle liti per atto notaio Livio Colizzi di Roma, in data 4/8/2011, n. rep.
38.901 che viene allegata in atri), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

béL
tA.9)<-01, c • Data pubblicazione: 01/08/2014 o k-t- PALERMO FABIO, GIOVANNONI LEONARDO, FORTE MARCO, NARDONE ANDREA, CRESCENZI MARCO, BENIGNI ALBERTO, NATALI FABRIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CERCHIARA, che li rappresenta e difende calce al controricorso; - controricorrenti nonché contro MATTIELLI CESARE, SPURI ALESSIO, DURANTI CARLO, COZZOLINO GIANCLAUDIO, SCARPONI RANIERO MARIA, POSSANZINI MARCO, PARMIANI GIULIANO, ROMANELLI SIMONA, CALTAGIRONE MARCO, CAPO GABRIELE, CANNATA FABRIZIO; - intimati - avverso la sentenza n. 9999/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 19/12/2011, depositata il 15/03/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA; udito per la ricorrente l'Avvocato MAURO PETRASSI che si riporta unitamente all'avvocato FRANCESCA SCHIAVO, giusta delega in agli scritti; udito per i controricorrenti l'Avvocato MAURIZIO CERCHIARA che si riporta alla memoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 9999/2011, depositata in data 15/3/2012, la Corte di appello, giudice del lavoro, di Roma decidendo sull'impugnazione proposta dalla Trambus S.p.A., confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Marco Caltagirone, Fabrizio Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -2- il Cannata, Gabriele Capo, Giuliano Parrniani, Marco Possanzini, Simona Romanelli, Cesare Mattielli, Alessio Spuri, Carlo Duranti, Alberto Benigni, Leonardo Giovannoni, Marco Forte, Gianclaudio Cozzolino, Raniero Maria Scarponi, Fabio Palermo, Marco Crescenzi, Andrea Nardone, Fabrizio Natali inteso ad ottenere la declaratoria di subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di assunzione con tale forma contrattuale e la condanna della predetta società al pagamento dell'indennità denominata E.R.S. (elemento di riordino del sistema retributivo). I lavoratori avevano dedotto di avere già svolto attività di conducente di linea presso l'ATAC durante un periodo di lavoro temporaneo ex 1. n. 196/97; di non avere ricevuto alcuna formazione teorica e/o tecnico-pratica durante il periodo del contratto di formazione e lavoro; di essere stati inseriti sin dall'assunzione nel normale ciclo produttivo aziendale. Avevano quindi dedotto l'illegittimità e/o la nullità dei c.f.l. sia per difetto genetico che per difetto funzionale della causa del contratto, atteso che tale tipo negoziale era stato utilizzato per l'assunzione di lavoratori già in possesso della professionalità che tramite esso avrebbero dovuto conseguire, sia per l'assoluta mancanza di attività formativa. Avevano quindi rivendicato il diritto all'inquadramento nel 6^ livello del c.c.n.l. e al conseguente trattamento economico. La Corte di appello, nel respingere il gravame proposto dalla Trambus S.p.A., osservava: - che la società non aveva provato né offerto di provare di avere adempiuto gli obblighi formativi previsti dal c.f.1.; che, quanto all'E.R.S., per espressa previsione pattizia tale emolumento si applicava a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al momento dell'accordo aziendale dell'11/7/2000 e, dunque, anche agli appellati i quali, per effetto dell'accertamento giudiziale della nullità dei Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -3- conversione dei contratti di formazione e lavoro in rapporto di lavoro contratto di formazione e lavoro, dovevano considerarsi dipendenti a tempo indeterminato da epoca precedente a detto accordo. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da Trambus S.p.A. per la restituzione delle somme erogate quale straordinario oltre le 37 ore settimanali sulla base di una norma aziendale ritenuta nulla dalla Corte di adottata in deroga alla contrattazione nazionale che prevedeva un orario settimanale di 39 ore, i giudici di appello richiamavano l'orientamento di questa Corte secondo cui in materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, deve escludersi - con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 e dall'art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 (che prevedono per la prestazione di lavoro straordinario una maggiorazione pari al 10 per cento della retribuzione) - la illegittimità degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui prevedono la riduzione a 37 ore della durata della prestazione lavorativa settimanale, rimanendo fermo il riferimento all'orario previgente, determinato in 39 ore settimanali dal contratto nazionale, ai fini retributivi e, in particolare, ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per lavoro straordinario; ed infatti la difformità fra l'orario rilevante ai fini normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad una pattuizione di maggior favore per i lavoratori (rispetto alle generali previsioni della contrattazione collettiva), consistente nella riduzione della prestazione lavorativa attuata mediante la semplice riduzione dell'orario di lavoro, in una situazione normativa che, peraltro, non avrebbe consentito un incremento retributivo, pur limitato alle prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -4- Cassazione in precedente pronunzia (Cass. n. 12661/2004) poiché stabilito per gli accordi aziendali dall'art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978, introdotto dalla legge di conversione n. 3 del 1979 e vigente all'epoca della stipula dei suddetti accordi (così Cass. 22 luglio 2002, n. 10710; Cass. 15 aprile 2002, n. 5380). Per la cassazione di tale decisione ricorre ATAC S.p.A., quale illustrati con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resistono con controricorso Alberto Benigni, Leonardo Giovannoni, Marco Forte, Fabio Palermo, Marco Crescenzi, Andrea Nardone, Fabrizio Natali parimenti illustrato da memoria. Gli altri lavoratori sono rimasti solo intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio orientamento interpretativo espresso nelle recenti sentenze nn. 18553 del 29 ottobre 2012, 20598 del 22 novembre 2012, 20761 del 23 novembre 2012 nonché 16445 dell'I. luglio 2013, 6082 del 17 marzo 2014, 6803 del 21 marzo 2014, 7301 del 27 marzo 2014 rese in fattispecie analoghe a quella oggetto del ricorso in esame. 2. Con il primo motivo, l'ATAC S.p.A. denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. gen., in relazione al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, convertito in L. n. 863 del 1984, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Assume che un eventuale vizio genetico della causa del contratto di formazione non può essere idoneo a determinare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non afferendo il vizio all'adempimento degli obblighi formativi. Rileva che la funzione precipua del c.f.l. è quella di favorire la costituzione di rapporti di lavoro subordinato per i giovani e tale finalità è prevalente su quella meramente formativa evidenziando che, nella specie, l'allora ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato allo scadere del contratto di Ric. 2013 n. 07899 -5- sez. ML - ud. 27-05-2014 incorporante di Trambus S.p.A., affidando l'impugnazione a tre motivi, formazione e lavoro e ciò costituiva la dimostrazione che il contratto aveva raggiunto lo scopo cui era preordinato. Inoltre, un qualsiasi discostamento, anche lieve, dal programma di formazione non può essere idoneo a determinarne la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora si accerti che il contratto ha raggiunto la lavoro. 3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 115, 132, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ., violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Si duole del fatto che la Corte territoriale abbia affermato che agli odierni resistenti spetta anche l'E.R.S. - Elemento di Riordino Retributivo - , istituto disciplinato dall'accordo collettivo aziendale dell'11/7/2000, laddove questo era stato indicato dai ricorrenti come una componente della "paga base" prevista dal c.c.n.l. del 27 novembre 2000 (senza alcun richiamo all'accordo aziendale dell'11/7/2000 ovvero senza alcuna allegazione agli atti di tale accordo e, dunque, senza alcuna prova dei presupposti costituivi del credito preteso). 4. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, stipulato tra Federtrasporti, ANAC FENIT e le 00.SS. FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti e dell'accordo collettivo nazionale del 12 luglio 1985 stipulato tra FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti e Federtrasporti, l'ANAC, la FENIT e l'INTERSIND, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter del D.L. n. 702/1978 introdotto dalla legge di conversione n. 3/1979 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), assumendo il vizio della Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -6- finalità di consentire al giovane un ingresso guidato nel mondo del sentenza in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale della società. Rileva che l'orario di 39 ore settimanali stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale era stato ridotto a 37 ore in virtù di previsione di contrattazione aziendale (accordo del 16 giugno 1983), pacificamente applicato anche agli attuali resistenti, ma tale accordo era dell'8 luglio 2004. I lavoratori avevano così indebitamente percepito, successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, i compensi per lavoro straordinario per le ore prestate dalla 37' alla 39', le cui differenze erano state oggetto della domanda restitutoria erroneamente respinta dalla Corte di appello. 5. Il ricorso è infondato. 6. Quanto alle censure di cui al primo motivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (v. per tutte Cass. 1 febbraio 2006, n. 2247, Cass. 7 agosto 2004, n. 15308; Cass. 4 ottobre 2004, n. 19846 e, più specificamente, Cass. 9 marzo 2009, n. 5644, relativa all'ipotesi in cui il lavoratore, già al momento della sua assunzione con c.f.1., possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo avendo espletato in precedenza analoga attività lavorativa). Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -7- stato ritenuto nullo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12661 E', pertanto, corretta in diritto e congruamente motivata la sentenza impugnata che ha dichiarato la trasformazione dei rapporti di lavoro sul rilievo della totale mancanza di formazione, per non avere la società provato, con riferimento al periodo di cui al c.f.1., di aver impartito quell'addestramento teorico e pratico costituente l'obiettivo del progetto Non può dirsi, peraltro, che non sia stata tenuta in debito conto la ratio legis e cioè il sistema in cui la norma di cui al citato art. 3 si colloca. Invero, lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità ed è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, ma tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al raggiungimento dello scopo di un inserimento qualificato nel mondo del lavoro (Cass. 8 gennaio 2003, n. 82). 7. Il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato. Non si evince, infatti, quando le doglianze relative alla mancata allegazione dell'accordo aziendale dell'11/7/2000 siano state fatte valere dalla società in sede di giudizio di primo grado ed in appello. In sede di ricorso per cassazione la società si è limitata ad un mero cenno alla Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -8- formativo. posizione assunta dalla Trambus nei precedenti giudizi di merito ma non ha trascritto il contenuto dei propri atti difensivi quantomeno nelle parti necessarie a sostenere il sopra evidenziato rilievo. Solo in sede di memoria, e dunque, inammissibilmente, la società ha fatto riferimento al "ricorso in appello paragrafi nn. 24 e ss., anche riportati al n. 7 della cassazione (come è noto, infatti, la funzione della memoria ex art. 378 cod. proc. civ. è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente e compiutamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici ovvero carenti - cfr. ex multis Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass. 15 aprile 2011, n. 8749 -). D'altronde, anche in tali note illustrative, nulla viene detto con riguardo alla posizione della società in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata, peraltro, nella parte relativa allo svolgimento del processo, riferisce che i ricorrenti avevano chiesto al giudice adito di dichiarare la nullità e la illegittimità del contratto di formazione e lavoro per l'insussistenza della causa formativa e l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato sin dal marzo 2000, con inquadramento al 6^ livello parametro 158 e relativo trattamento economico "con applicazione degli emolumenti previsti dall'accordo aziendale stipulato in data 11/7/2000". L'interpretazione della domanda proposta dai lavoratori (sulla base del contenuto del ricorso ma anche, evidentemente, delle "schede contabili" richiamate a sostegno del computo dell'E.R.S. e degli altri documenti versati in atti - si vedano le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado trascritte dagli odierni controricorrenti -) era stata, dunque, chiaramente nel senso che la Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -9- presente memoria" per cercare di colmare le carenze del ricorso per specifica rivendicazione economica fosse stata basata sulle previsioni del suddetto accordo aziendale (deponendo in favore di tale tesi proprio la circostanza che l'elemento retributivo rivendicato - e contabilmente determinato - fosse stato introdotto appunto dall'accordo aziendale dell'11/7/2000). Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, conclusivamente, respinto. 9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in base a quanto previsto dal d.m. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 28), seguono la soccombenza della società. 10. Infine, il ricorso è stato notificato il 15-25/3/2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014 -10- 8. 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettafio in misura del 15%. Dichiara dovuto dalla ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.

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