Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17561 del 01/08/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 17561 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
SENTENZA
— 99f uAect
sul ricorso 7899-2013 proposto da:
ATAC S.P.A. 06341981006 – quale incorporante di Trambus S.p.A. in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO
23/A, presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA e MAURO
PETRASSI, che la rappresentano e difendono unitamente all’avv.
GIAN FRANCESCO REGARD (quest’ultimo giusta procura generale
alle liti per atto notaio Livio Colizzi di Roma, in data 4/8/2011, n. rep.
38.901 che viene allegata in atri), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
béL
tA.9)<-01,
c • Data pubblicazione: 01/08/2014 o k-t- PALERMO FABIO, GIOVANNONI LEONARDO, FORTE
MARCO, NARDONE ANDREA, CRESCENZI MARCO,
BENIGNI ALBERTO, NATALI FABRIZIO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA UNIONE SOVIETICA 8, presso lo studio
dell'avvocato MAURIZIO CERCHIARA, che li rappresenta e difende calce al controricorso;
- controricorrenti nonché contro
MATTIELLI CESARE, SPURI ALESSIO, DURANTI CARLO,
COZZOLINO GIANCLAUDIO, SCARPONI RANIERO MARIA,
POSSANZINI MARCO, PARMIANI GIULIANO, ROMANELLI
SIMONA, CALTAGIRONE MARCO, CAPO GABRIELE,
CANNATA FABRIZIO;
- intimati - avverso la sentenza n. 9999/2011 della CORTE D'APPELLO di
ROMA del 19/12/2011, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per la ricorrente l'Avvocato MAURO PETRASSI che si riporta unitamente all'avvocato FRANCESCA SCHIAVO, giusta delega in agli scritti;
udito per i controricorrenti l'Avvocato MAURIZIO CERCHIARA che
si riporta alla memoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9999/2011, depositata in data 15/3/2012, la Corte
di appello, giudice del lavoro, di Roma decidendo sull'impugnazione
proposta dalla Trambus S.p.A., confermava la pronuncia di primo grado
che aveva accolto il ricorso proposto da Marco Caltagirone, Fabrizio
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-2- il Cannata, Gabriele Capo, Giuliano Parrniani, Marco Possanzini, Simona
Romanelli, Cesare Mattielli, Alessio Spuri, Carlo Duranti, Alberto
Benigni, Leonardo Giovannoni, Marco Forte, Gianclaudio Cozzolino,
Raniero Maria Scarponi, Fabio Palermo, Marco Crescenzi, Andrea
Nardone, Fabrizio Natali inteso ad ottenere la declaratoria di subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di
assunzione con tale forma contrattuale e la condanna della predetta
società al pagamento dell'indennità denominata E.R.S. (elemento di
riordino del sistema retributivo). I lavoratori avevano dedotto di avere
già svolto attività di conducente di linea presso l'ATAC durante un
periodo di lavoro temporaneo ex 1. n. 196/97; di non avere ricevuto
alcuna formazione teorica e/o tecnico-pratica durante il periodo del
contratto di formazione e lavoro; di essere stati inseriti sin
dall'assunzione nel normale ciclo produttivo aziendale. Avevano quindi
dedotto l'illegittimità e/o la nullità dei c.f.l. sia per difetto genetico che
per difetto funzionale della causa del contratto, atteso che tale tipo
negoziale era stato utilizzato per l'assunzione di lavoratori già in
possesso della professionalità che tramite esso avrebbero dovuto
conseguire, sia per l'assoluta mancanza di attività formativa. Avevano
quindi rivendicato il diritto all'inquadramento nel 6^ livello del c.c.n.l. e
al conseguente trattamento economico.
La Corte di appello, nel respingere il gravame proposto dalla
Trambus S.p.A., osservava: - che la società non aveva provato né offerto
di provare di avere adempiuto gli obblighi formativi previsti dal c.f.1.; che, quanto all'E.R.S., per espressa previsione pattizia tale emolumento
si applicava a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al
momento dell'accordo aziendale dell'11/7/2000 e, dunque, anche agli
appellati i quali, per effetto dell'accertamento giudiziale della nullità dei
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-3- conversione dei contratti di formazione e lavoro in rapporto di lavoro contratto di formazione e lavoro, dovevano considerarsi dipendenti a
tempo indeterminato da epoca precedente a detto accordo. Quanto alla
domanda riconvenzionale proposta da Trambus S.p.A. per la
restituzione delle somme erogate quale straordinario oltre le 37 ore
settimanali sulla base di una norma aziendale ritenuta nulla dalla Corte di adottata in deroga alla contrattazione nazionale che prevedeva un orario
settimanale di 39 ore, i giudici di appello richiamavano l'orientamento di
questa Corte secondo cui in materia di rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri, deve escludersi - con riferimento alle disposizioni
dettate dall'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 e dall'art. 3 R.D.L. n. 2328 del
1923 (che prevedono per la prestazione di lavoro straordinario una
maggiorazione pari al 10 per cento della retribuzione) - la illegittimità
degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui
prevedono la riduzione a 37 ore della durata della prestazione lavorativa
settimanale, rimanendo fermo il riferimento all'orario previgente,
determinato in 39 ore settimanali dal contratto nazionale, ai fini
retributivi e, in particolare, ai fini della determinazione della quota oraria
della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per
lavoro straordinario; ed infatti la difformità fra l'orario rilevante ai fini
normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente
richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma
alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad
una pattuizione di maggior favore per i lavoratori (rispetto alle generali
previsioni della contrattazione collettiva), consistente nella riduzione
della prestazione lavorativa attuata mediante la semplice riduzione
dell'orario di lavoro, in una situazione normativa che, peraltro, non
avrebbe consentito un incremento retributivo, pur limitato alle
prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative
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-4- Cassazione in precedente pronunzia (Cass. n. 12661/2004) poiché stabilito per gli accordi aziendali dall'art. 5 ter D.L. n. 702 del 1978,
introdotto dalla legge di conversione n. 3 del 1979 e vigente all'epoca
della stipula dei suddetti accordi (così Cass. 22 luglio 2002, n. 10710;
Cass. 15 aprile 2002, n. 5380).
Per la cassazione di tale decisione ricorre ATAC S.p.A., quale illustrati con successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Resistono con controricorso Alberto Benigni, Leonardo
Giovannoni, Marco Forte, Fabio Palermo, Marco Crescenzi, Andrea
Nardone, Fabrizio Natali parimenti illustrato da memoria.
Gli altri lavoratori sono rimasti solo intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio orientamento
interpretativo espresso nelle recenti sentenze nn. 18553 del 29 ottobre
2012, 20598 del 22 novembre 2012, 20761 del 23 novembre 2012
nonché 16445 dell'I. luglio 2013, 6082 del 17 marzo 2014, 6803 del 21
marzo 2014, 7301 del 27 marzo 2014 rese in fattispecie analoghe a
quella oggetto del ricorso in esame.
2. Con il primo motivo, l'ATAC S.p.A. denunzia violazione e falsa
applicazione dell'art. 12 disp. gen., in relazione al D.L. n. 726 del 1984,
art. 3, convertito in L. n. 863 del 1984, ai sensi dell'art. 360 cod. proc.
civ., n. 3. Assume che un eventuale vizio genetico della causa del
contratto di formazione non può essere idoneo a determinare la
conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non
afferendo il vizio all'adempimento degli obblighi formativi. Rileva che la
funzione precipua del c.f.l. è quella di favorire la costituzione di rapporti
di lavoro subordinato per i giovani e tale finalità è prevalente su quella
meramente formativa evidenziando che, nella specie, l'allora ricorrente
era stato assunto a tempo indeterminato allo scadere del contratto di
Ric. 2013 n. 07899
-5- sez. ML - ud. 27-05-2014 incorporante di Trambus S.p.A., affidando l'impugnazione a tre motivi, formazione e lavoro e ciò costituiva la dimostrazione che il contratto
aveva raggiunto lo scopo cui era preordinato. Inoltre, un qualsiasi
discostamento, anche lieve, dal programma di formazione non può
essere idoneo a determinarne la conversione in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, qualora si accerti che il contratto ha raggiunto la lavoro.
3. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione
degli artt. 112, 115, 132, n. 4, cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ.,
violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 118, comma 1, disp.
att. cod. proc. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.). Si duole del fatto che la
Corte territoriale abbia affermato che agli odierni resistenti spetta anche
l'E.R.S. - Elemento di Riordino Retributivo - , istituto disciplinato
dall'accordo collettivo aziendale dell'11/7/2000, laddove questo era
stato indicato dai ricorrenti come una componente della "paga base"
prevista dal c.c.n.l. del 27 novembre 2000 (senza alcun richiamo
all'accordo aziendale dell'11/7/2000 ovvero senza alcuna allegazione
agli atti di tale accordo e, dunque, senza alcuna prova dei presupposti
costituivi del credito preteso).
4. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione del c.c.n.l. del 23 luglio 1976, stipulato tra
Federtrasporti, ANAC FENIT e le 00.SS. FILT CGIL, FIT-CISL e UIL
Trasporti e dell'accordo collettivo nazionale del 12 luglio 1985 stipulato
tra FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti e Federtrasporti, l'ANAC, la
FENIT e l'INTERSIND, nonché la violazione e falsa applicazione
dell'art. 5 ter del D.L. n. 702/1978 introdotto dalla legge di conversione
n. 3/1979 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), assumendo il vizio della
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-6- finalità di consentire al giovane un ingresso guidato nel mondo del sentenza in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale della
società. Rileva che l'orario di 39 ore settimanali stabilito dalla
contrattazione collettiva nazionale era stato ridotto a 37 ore in virtù di
previsione di contrattazione aziendale (accordo del 16 giugno 1983),
pacificamente applicato anche agli attuali resistenti, ma tale accordo era dell'8 luglio 2004. I lavoratori avevano così indebitamente percepito,
successivamente all'assunzione a tempo indeterminato, i compensi per
lavoro straordinario per le ore prestate dalla 37' alla 39', le cui differenze
erano state oggetto della domanda restitutoria erroneamente respinta
dalla Corte di appello.
5. Il ricorso è infondato.
6. Quanto alle censure di cui al primo motivo, questa Corte ha
ripetutamente affermato che, in tema di contratto di formazione e
lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la
trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia
un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di
formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o
inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e
quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve
valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento,
giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (v. per tutte
Cass. 1 febbraio 2006, n. 2247, Cass. 7 agosto 2004, n. 15308; Cass. 4
ottobre 2004, n. 19846 e, più specificamente, Cass. 9 marzo 2009, n.
5644, relativa all'ipotesi in cui il lavoratore, già al momento della sua
assunzione con c.f.1., possegga la professionalità che, secondo gli accordi
intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo
avendo espletato in precedenza analoga attività lavorativa).
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-7- stato ritenuto nullo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12661 E', pertanto, corretta in diritto e congruamente motivata la sentenza
impugnata che ha dichiarato la trasformazione dei rapporti di lavoro sul
rilievo della totale mancanza di formazione, per non avere la società
provato, con riferimento al periodo di cui al c.f.1., di aver impartito
quell'addestramento teorico e pratico costituente l'obiettivo del progetto Non può dirsi, peraltro, che non sia stata tenuta in debito conto la
ratio legis e cioè il sistema in cui la norma di cui al citato art. 3 si colloca.
Invero, lo scopo del contratto di formazione e lavoro è quello di
favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro,
attraverso un rapporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere
una determinata professionalità ed è consentito al datore di lavoro l'uso
di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di
formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica
con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, ma tale
discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due
fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono
coessenziali, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è
rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in
quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle
previste dal programma, siano presenti entrambe le predette fasi
coessenziali al raggiungimento dello scopo di un inserimento qualificato
nel mondo del lavoro (Cass. 8 gennaio 2003, n. 82).
7. Il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità ed
è comunque infondato.
Non si evince, infatti, quando le doglianze relative alla mancata
allegazione dell'accordo aziendale dell'11/7/2000 siano state fatte valere
dalla società in sede di giudizio di primo grado ed in appello. In sede di
ricorso per cassazione la società si è limitata ad un mero cenno alla
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-8- formativo. posizione assunta dalla Trambus nei precedenti giudizi di merito ma
non ha trascritto il contenuto dei propri atti difensivi quantomeno nelle
parti necessarie a sostenere il sopra evidenziato rilievo. Solo in sede di
memoria, e dunque, inammissibilmente, la società ha fatto riferimento al
"ricorso in appello paragrafi nn. 24 e ss., anche riportati al n. 7 della cassazione (come è noto, infatti, la funzione della memoria ex art. 378
cod. proc. civ. è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici
dei motivi già debitamente e compiutamente enunciati nel ricorso e non
già di integrare quelli originariamente generici ovvero carenti - cfr. ex
multis Cass. 29 marzo 2006, n. 7237; Cass. 15 aprile 2011, n. 8749 -).
D'altronde, anche in tali note illustrative, nulla viene detto con riguardo
alla posizione della società in sede di comparsa di costituzione nel
giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata, peraltro, nella parte relativa allo
svolgimento del processo, riferisce che i ricorrenti avevano chiesto al
giudice adito di dichiarare la nullità e la illegittimità del contratto di
formazione e lavoro per l'insussistenza della causa formativa e
l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a
tempo indeterminato sin dal marzo 2000, con inquadramento al 6^
livello parametro 158 e relativo trattamento economico "con
applicazione degli emolumenti previsti dall'accordo aziendale stipulato
in data 11/7/2000".
L'interpretazione della domanda proposta dai lavoratori (sulla base
del contenuto del ricorso ma anche, evidentemente, delle "schede
contabili" richiamate a sostegno del computo dell'E.R.S. e degli altri
documenti versati in atti - si vedano le conclusioni di cui all'atto
introduttivo del giudizio di primo grado trascritte dagli odierni
controricorrenti -) era stata, dunque, chiaramente nel senso che la
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-9- presente memoria" per cercare di colmare le carenze del ricorso per specifica rivendicazione economica fosse stata basata sulle previsioni del
suddetto accordo aziendale (deponendo in favore di tale tesi proprio la
circostanza che l'elemento retributivo rivendicato - e contabilmente
determinato - fosse stato introdotto appunto dall'accordo aziendale
dell'11/7/2000).
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, conclusivamente, respinto.
9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo
in base a quanto previsto dal d.m. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 28),
seguono la soccombenza della società.
10. Infine, il ricorso è stato notificato il 15-25/3/2013, dunque in
data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di
stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando
l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art.
1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge
al momento del deposito dello stesso".
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in
conformità. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo
Ric. 2013 n. 07899 sez. ML - ud. 27-05-2014
-10- 8. 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso
forfettafio in misura del 15%. Dichiara dovuto dalla ricorrente l'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.