Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17560 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUXELLES 59,

presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2007 R.G.N. 10065/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza specificata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado di rigetto della domanda, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di R. A. a percepire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia per l’insolvenza del datore di lavoro, le mensilità di ottobre e novembre 1997 in relazione al rapporto di lavoro con la s.r.l.

Cartotecnica Fastopan, dichiarata fallita l'(OMISSIS). In particolare, la Corte di merito, ritenuto applicabile il termine annuale di cui al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, ha precisato che la prescrizione non poteva considerarsi interrotta dal solo deposito del ricorso giudiziale.

2. Di questa sentenza la A. domanda la cassazione con un unico motivo, cui l’Istituto resiste con controricorso, precisato con successiva memoria.

3. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che la Corte di merito ha confuso i due diversi termini, di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4 e al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, erroneamente riferendosi a quest’ultimo termine, che invece attiene solo al tempo entro cui deve essere sollecitata la prestazione previdenziale,” in realtà, secondo la ricorrente, la prescrizione era stata definitivamente interrotta con la domanda amministrativa, mentre, ai fini del termine di decadenza previsto dal D.L. n. 384 del 1992, il deposito del ricorso giudiziale aveva impedito il decorso del relativo termine, senza necessità della notificazione del medesimo atto all’Istituto previdenziale.

2. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito, come risulta dalla decisione qui impugnata, ha tenuto conto dell’effetto interruttivo della prescrizione annuale – prevista dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5, – a seguito della domanda amministrativa e del successivo ricorso al comitato provinciale dell’INPS, considerando altresì sospeso il termine nella pendenza del procedimento amministrativo; ha accertato, peraltro, che il medesimo termine, nuovamente decorrente dopo la sospensione, si era già compiuto – con il decorso di un anno – alla data di notificazione del ricorso giudiziale, non essendo stato interrotto da alcun atto idoneo e non valendo, a tali fini, il mero deposito di tale ricorso. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, quindi, non vi è stata alcuna confusione di termini – di decadenza e di prescrizione – poichè i giudici di merito hanno accertato l’estinzione del diritto alla prestazione per il decorso del termine annuale di prescrizione, non ritenendo invece verificata – per effetto del deposito tempestivo del ricorso giudiziale – alcuna decadenza dall’azione D.L. n. 384 del 1992, ex art. 4.

3. Il ricorso va quindi respinto risultando che, nella specie, il termine di prescrizione, con la decorrenza determinata alla stregua dei predetti accertamenti di fatto, si era compiuto, non essendo il solo deposito del ricorso giudiziale idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass., sez. un., n. 8830 del 2010).

4. La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza (non risultando formulata la dichiarazione autocertificativa prescritta dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L n. 326 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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