Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17560 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 03/03/2020, dep. 21/08/2020), n.17560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11310-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

POPOLO, 18, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRANTE MICHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19511/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2020 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 14-5-2009 M.M. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma la Telecom SpA per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 2.657,00, a titolo di risarcimento ed indennizzo per i danni subiti in conseguenza di un disservizio sull’utenza telefonica (OMISSIS).

A sostegno della domanda espose: che aveva svolto per circa quattro anni (dal (OMISSIS)) la professione di avvocato presso l’appartamento sito in (OMISSIS), cedutogli in uso dal padre D.; che detto appartamento era fornito di utenza telefonica Telecom, solo formalmente intestata al padre; che siffatta utenza nell’elenco telefonico era riferita ad esso attore, che l’aveva utilizzata in via esclusiva, sostenendone i costi ed ampliandone la funzionalità attraverso l’attivazione di servizi internet (OMISSIS) e trasferimento chiamate in entrata.

Soggiunse che, in occasione dello spostamento dello studio professionale in altra sede, aveva chiesto alla Telecom il trasferimento dell’utenza, ma la linea, nonostante l’intervento in data (OMISSIS) di tecnici della società, non aveva funzionato fino all'(OMISSIS), in quanto sussistevano disagi alle chiamate in uscita e mancava l’operatività dei servizi internet Alice adsl e trasferimento chiamate in entrata, con conseguenti gravi pregiudizi per lo svolgimento dell’attività professionale.

Si costituì Telecom ed eccepì l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 9 c.p.c., comma 2, ed il difetto di legittimazione attiva dell’attore, in quanto, al momento della richiesta di trasferimento, l’utenza era intestata non all’attore ma al padre M.D.; contestò comunque anche la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto.

Con sentenza non definitiva n. 2625 del 3-5-2010 l’adito Giudice di Pace rigettò le eccezioni di incompetenza per valore e di difetto di legittimazione attiva, e, con separata ordinanza, provvide all’ulteriore istruzione della causa; in particolare, con riferimento all’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il Giudice di Pace evidenziò che l’utenza in questione, pur formalmente intestata a M.D., era stata di fatto utilizzata e pagata dall’odierno attore, che ne aveva fatto un uso prettamente professionale e che si era comportato come effettivo utilizzatore della detta utenza; tanto era noto anche alla Telecom, che non aveva mai richiesto al padre alcuna autorizzazione nè per la fornitura di nuovi servizi nè per l’inserimento del nominativo sugli elenchi telefonici nè per il trasloco di utenza, sicchè doveva ritenersi che la Telecom avesse riconosciuto l’attore, per “facta concludentia”, come contraente cessionario dell’utenza.

Con sentenza definitiva 36709 del 24-10-2013 l’adito Giudice di Pace rigettò la domanda; in particolare evidenziò che l’attore, pur avendo provato l’inadempimento della Telecom (e quindi il ritardo nel trasferimento della linea telefonica), non aveva fornito alcuna prova in ordine al danno ricevuto, non avendo provato nè la perdita della clientela nè le spese sostenute in conseguenza del disservizio. Con sentenza 19511/2017 del 17-10-2017 il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.M. avverso la detta sentenza 36709/2012; in particolare il Tribunale ha rilevato: 1) che dalle non contestate risultanze del tabulato del traffico telefonico riferito all’utenza in questione poteva desumersi che l’attivazione della linea telefonica del nuovo studio era stata effettuata il (OMISSIS), mentre non era stata dimostrata la correlativa attivazione del servizio ADSL; 2) che la domanda dell’attore era incentrata sulla responsabilità contrattuale della Telecom nel periodo dal (OMISSIS), ma il rapporto contrattuale tra l’attore e la Telecom risultava instaurato solo in data 27-4-2009, a seguito della conclusione della vicenda in esame; 3) che la parte totalmente vittoriosa non aveva l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione in appello di siffatte eccezioni.

Avverso detta sentenza M.M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Telecom Italia SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. nonchè falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., si duole che il Tribunale, in violazione del giudicato interno, nonostante il Giudice di Pace nella sentenza non definitiva n. 2625 del 3-5-2010 (non oggetto di alcuna impugnazione nè immediata nè differita) avesse statuito che M.M. era “esclusivo titolare dell’utenza telefonica” e “contraente cessionario dell’utenza (OMISSIS)”, abbia poi nuovamente statuito sulla questione della titolarità dell’utenza telefonica nonchè sulla cessione del contratto di somministrazione, dichiarando che M.M. non era titolare del rapporto contrattuale (se non dal (OMISSIS)) nè cessionario del contratto di somministrazione.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., si duole che il Tribunale abbia ritenuto che M.M. non fosse titolare del contratto di somministrazione, e, in base a tale erronea statuizione, abbia poi provveduto a valutare il materiale probatorio in violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., si duole che il Tribunale non abbia ritenuto specificamente contestato le risultanze del tabulato prodotto da Telecom.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sostiene l’illogicità e la manifesta contraddittorietà della decisione impugnata, che, da un lato, aveva ritenuto non dimostrata l’attivazione dei servizi ADSL, e, dall’altro, aveva rigettato la domanda.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

La questione della legittimazione attiva, intesa in senso atecnico, o meglio, in senso più rigoroso, la questione della effettiva titolarità del diritto controverso (e cioè, nel caso di specie, della titolarità, in capo all’attore, quale contraente, del suo diritto al risarcimento del danno subito per l’inadempimento della convenuta al contratto di utenza telefonica), è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza non definitiva n. 2625 del 3-5-2010; con quest’ultima è stato statuito, in base alla documentazione allegata, che l’attore “per fatta concludentia” era stato riconosciuto dalla Telecom come contraente cessionario dell’utenza in questione, e che quindi doveva ritenersi certa la sua legittimazione attiva.

Come è noto, e come comunque ribadito da Cass. S.U. 2951/2016, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, e spetta – ex art. 81 c.p.c. – a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare; al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire occorre esaminare la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio; ciò che rileva, pertanto è la prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo, sicchè, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi (quanto meno implicitamente) l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione, l’azione sarà inammissibile; ben può accadere che poi, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò attiene al merito della causa, e non esclude la legittimazione a promuovere un processo; una cosa è, infatti, la legittimazione ad agire, altra cosa la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo; a volte, in tale ultima ipotesi, si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa, e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda e si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare.

Orbene, nella specie, nella detta sentenza non definitiva (il cui dispositivo va letto, per come più volte affermato da questa S.C., unitamente alla motivazione), il Giudice di Pace, nel dichiarare l’attore legittimato attivamente, ha inteso far riferimento (come detto) ad una nozione non tecnica di legittimazione attiva, atteso che lo stesso non si è limitato ad esaminare quanto prospettato dall’attore nella domanda introduttiva, ma, sulla base della “documentazione allegata”, ha accertato l’avvenuta cessione del contratto di utenza, e quindi anche l’effettiva titolarità in capo all’attore del diritto controverso.

Siffatta statuizione non definitiva, che già di per sè precludeva allo stesso Giudice di Pace una differente decisione sul punto, non è stata impugnata dalla Telecom nè con impugnazione immediata nè, previa tempestiva riserva, con impugnazione differita, sicchè è da ritenersi cosa giudicata.

Erroneamente, pertanto, il Tribunale, in violazione dell’intervenuto giudicato, ha nuovamente (e diversamente) statuito in ordine alla legittimazione attiva o, meglio, come detto, in ordine alla effettiva titolarità in capo all’attore del diritto controverso.

Nè può nella specie, come verosimilmente ritenuto dal Tribunale, trovare applicazione il principio in base al quale “la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle eccezioni disattese dalla sentenza impugnata dalla parte soccombente, risultando sufficiente, al fine di sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., che la stessa riproponga tali eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado”; ed invero, nel caso in esame, non è stata la sentenza impugnata (e cioè la sentenza definitiva 36709/2013 del Giudice di Pace) a disattendere l’eccezione di difetto di “legittimazione attiva”, ma altra sentenza, e cioè la sentenza non definitiva del Giudice di Pace n. 2625 del 35-2010, soggetta come tale al regime di cui all’art. 340 c.p.c., avverso la quale, come sopra rilevato, la parte soccombente (e cioè la Telecom) non ha proposto alcuna impugnazione nè immediata nè differita, e che è quindi passata in giudicato; avverso detta sentenza la Telecom non avrebbe potuto proporre nemmeno appello incidentale, ed il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia ritenendo ormai formata la cosa giudicata sull’avvenuta cessione del contratto.

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova decisione al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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