Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17560 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.14/07/2017), n. 17560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 837/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., + ALTRI OMESSI
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 742/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 24/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto ai lavoratori indicati in epigrafe – assunti con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti biennali di anzianità della L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad unico motivo;
gli intimati hanno resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 1 giugno 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale); la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 21/06/2016, n. 12743);
la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di legittimità (con sentenza n. 22558 del 2016) soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017