Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17560 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 837/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 742/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto ai lavoratori indicati in epigrafe – assunti con una successione di contratti a termine – il diritto agli scatti biennali di anzianità della L. n. 312 del 1980, ex art. 53, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad unico motivo;

gli intimati hanno resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto depositato in data 1 giugno 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alle controparti costituite (non è stata rinvenuta agli atti la cartolina di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale); la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 21/06/2016, n. 12743);

la novità e la complessità della questione di merito, risolta dalla Corte di legittimità (con sentenza n. 22558 del 2016) soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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