Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1756 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1756 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 29740-2011 proposto da:
POSSENTI PAOLO PSSPLA35M25I608J, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 28, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI GIAMPAOLO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELTI DI RODEANO
GIANFILIPPO, STECCONI EDOARDO MARIA giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI SENIGALLIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato LUBRANO
FILIPPO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMARANTO LAURA
giusta deliberazione Giunta Municipale del 20/412/2011 n. 259 e giusto mandato in
calce al controricorso;
– controrícorrente nonchè contro
POSSENTI PIERLUIGI;

Data pubblicazione: 28/01/2014

:

– intimato –

avverso la sentenza n. 679/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
25/05/2010, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

ricorso;
sentito il P.G., in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS, che aderisce alla relazione.
Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione,
ritualmente comunicata alle parti:
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18.10.2010, ha respinto l’appello
proposto da Paolo Possenti contro la sentenza del Tribunale che aveva a sua volta
respinto la domanda con la quale l’appellante aveva chiesto al Comune di Senigallia
la corresponsione delle giuste indennità dovutegli per l’esproprio, intervenuto con
decreto del 18.177, di un terreno di cui era comproprietario, per effetto di
successione ereditaria, insieme al fratello Pierluigi.
La corte territoriale ha rilevato che il Possenti aveva già promosso opposizione alla
stima dell’indennità e che aveva transatto la lite nel 1982, come risultava dal fatto
che il suo legale aveva avanzato una proposta di definizione del contenzioso,
accettata con delibera del consiglio comunale del 31.3.82 e che il giudizio era stato
abbandonato; ciò che, del resto, era stato già accertato con una sentenza
pronunciata in identica causa promossa da Pierluigi Possenti, passata in giudicato.
La sentenza è stata impugnata da Paolo Possenti con ricorso per cassazione
affidato a due motivi, cui il Comune di Senigallia ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1967 e 1350 I
comma n. 12 c.c., deduce che la corte territoriale è incorsa in errore laddove ha
ritenuto che la transazione con l’ente pubblico richiedesse unicamente la forma
scritta ad probationem e che le circostanze dedotte dal Comune concretavano nel
loro complesso tale prova. Rileva che i contratti della P.A. devono essere stipulati
per iscritto, pena la loro nullità, e che il giudice del merito deve compiere anche
d’ufficio tale accertamento.
Col secondo motivo il Possenti lamenta vizio di motivazione della sentenza,
rilevando che la proposta formulata dal legale ed accettata dal comune riguardava
soltanto il fratello, il quale aveva in effetti rinunciato all’opposizione.
I motivi, che sono fra loro connessi, appaiono manifestamente fondati.
Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte,
tutti i contratti stipulati dalla P.A., ivi compresa la transazione, richiedono la forma
scritta “ad substantiam”, ed è a questo fine irrilevante l’esistenza di una
deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico, di natura meramente interna,
non seguita dalla redazione di un unico atto contrattuale, coevamente sottoscritto dal
rappresentante esterno dell’ente e dal privato (cfr. in particolare, in materia di
transazione, Cass.n. 26047/05)
Deve pure escludersi che vi sia prova della conclusione di una transazione fra il
Comune di Senigallia ed il ricorrente, avendo il consiglio comunale adottato una
delibera avente ad oggetto “transazione definitiva causa Comune di Senigallia contro
Possenti Pierluig?’ ed essendo quest’ultimo, pacificamente, anche l’unico soggetto in
cui favore sono state versate presso la Cassa DD.PP. le somme oggetto
dell’accordo.

udito l’Avvocato Elti di Rodeano Gianfilippo difensore del ricorrente che si riporta al

Il collegio, letta la redazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente
contraddette dal Comune il quale, per un verso, non contesta che la delibera del
consiglio comunale non sia mai stata trasfusa in un atto sottoscritto da un suo
rappresentante esterno e da Paolo Possenti e, per l’altro, ammette di aver versato le
indennità a nome del solo Pierluigi Possenti.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello
di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese dl giudizio di legittimità.
Roma, 5 novembre 2013.

E’ d’altro canto evidente che la sentenza che ha accertato l’avvenuta conclusione di
detta transazione non può far stato nei confronti dell’odierno ricorrente.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di
Ancona in diversa composizione.
Tanto, con decisione che può essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli
artt. 380 bis e 375 c.p.c.
*****

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA