Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1756 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 27/01/2020), n.1756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29956/2018 proposto da:

T.Y., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour presso

la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avv.to Flavio Grande con studio a Torino, via Enrico

Cialdini 41, giusta procura speciale allegata al ricorso in data

12.9.2018;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n 4719/2018 depositato il

27/08/2018 e comunicato nella stessa data;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. T.Y. ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Verona/Vicenza di diniego della domanda di protezione internazionale, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente aveva dedotto di essere omosessuale e di essere fuggito dal (OMISSIS), suo paese di origine, per aver subito varie forme di persecuzione: in particolare ha riferito di essere stato arrestato dai servizi segreti per essere stato colto in intimità in una camera di albergo con un altro uomo e di essere stato vittima anche di gravi pregiudizi sul luogo di lavoro (era stato licenziato per la sua omosessualità) ed in ambito religioso, essendogli stato impedito di pregare in moschea.

2. Il Tribunale Venezia ha rigettato l’impugnazione, ritenendo non credibile la sua condizione di omosessualità, in quanto il racconto era infarcito da sfasature temporali ed era anche contraddetto dalla circostanza che il T. aveva avuto un figlio nel (OMISSIS).

Il Ministero dell’Interno intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Tutti i motivi di ricorso sono riferiti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, la violazione dell’art. 1 punto A2 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) ed f) e art. 14: contesta la decisione del Tribunale che aveva escluso il fumus persecuzionis e, conseguentemente, aveva negato il riconoscimento dello stato di rifugiato, svalutando sia l’avvenuta detenzione in carcere sia il licenziamento subito, rispettivamente ricondotti dal datore di lavoro e dalle autorità statali alla sua condizione di omosessualità.

1.2. Con il secondo motivo, ancora, lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 13, comma 2: assume che il Tribunale non aveva assolto il dovere di cooperazione in quanto non erano state acquisite informazioni aggiornate sulla condizione del paese di origine.

1.3. Con il terzo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 per non aver ritenuto il rifugiato “credibile”, riferendo tale valutazione ad una presunta contraddizione del racconto fondata sulla mera asserzione di incredulità dell’intervento dei servizi segreti mentre egli si trovava in una camera di albergo con un partner di sesso maschile, nonostante che egli avesse descritto la sua condizione personale, omosessualità anche in sede di audizione in udienza.

1.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione degli artt. 118 e 258 c.p.c. in quanto il Tribunale aveva apoditticamente affermato che la sua altezza era apparsa diversa, in sede di audizione, da quella risultante dal mandato di arresto (cm 155).

1.5. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c.; art. 2699 c.c. e ss. e art. 214 c.p.c. e segg. in quanto non era stata posta a fondamento della decisione l’esame della documentazione prodotta consistente, fra le altre cose, nella lettera di licenziamento preceduta da due “warning”;

provenienti dal datore di lavoro e riferite alla sua omosessualità e le relazioni delle associazioni degli omosessuali presenti nel paese: assume che il Tribunale si era limitato a dichiarare l’incoerenza delle informazioni raccolte senza affatto esaminarle.

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il quinto motivo costituisca l’antecedente logico degli altri e debba essere preliminarmente esaminato.

2.1. Al riguardo, si osserva che le critiche in esso prospettate sono intrinsecamente connesse e, pur ricondotte in rubrica all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riguardano, nel complesso, la sostanziale “apparenza” della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa attraverso un percorso logico che non ha dato realmente conto dei motivi di rigetto dell’impugnazione proposta avverso il diniego amministrativo: il richiedente infatti ha dedotto che non era stato affatto dato conto, in motivazione, della documentazione prodotta a sostegno della denuncia di persecuzione subita nello stato di origine ((OMISSIS)) in relazione alla sua condizione personale di omosessualità, e che mancavano del tutto, nel provvedimento impugnato, argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la reiezione della sua istanza di protezione, in quanto dalle informazioni ricavabili dalle C.O.I. (country origin informations) risultava che l’omosessualità era proibita ed oggetto di articolate forme di repressione e che era stato da lui compiutamente allegato e provato sia il preavviso di licenziamento che il provvedimento di recesso, riferito espressamente alla sua condizione, nonchè l’arresto che aveva subito e che era fondato proprio su tale accusa.

2.2. Sintetizzate come sopra le doglianze prospettate, una corretta qualificazione del motivo consente alla Corte di ricondurlo nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa, non aderente alle emergenze processuali e, soprattutto, alle evidenze documentali (cfr., al riguardo, Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017).

3. In tal modo riqualificato, il quinto motivo è pienamente fondato ed assorbe quelli precedenti che mostrano analogo tenore critico.

3.1. Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017).

3.2. Nel caso di specie, risulta effettivamente che, a fronte della statuizione riguardante la “poca attendibilità delle dichiarazioni rese” fondata sul fatto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere le minacce subite e che la documentazione in atti non avrebbe avuto alcun valore probatorio (cfr. pag. 3 cpv secondo e terzo del decreto impugnato), sono stati allegati al ricorso (e versati in atti nel precedente grado di merito) i documenti (doc 8,9 e 10 richiamati a pag. 7) dai quali emergono episodi attestanti, con stretto rigore cronologico, che sia il licenziamento subito che l’arresto erano riferiti alla sua condizione di omosessualità, conosciuta dalle autorità locali (cfr. il doc. della Polizia del Gambia del 14.7.2016, riferito all’arresto del 23.4.2016 ed al successivo rilascio il 9.5.2016 a fronte del pagamento di una somma di danaro).

3.3. L’esame di tali documenti risulta in parte omesso (non vi è alcun cenno, in motivazione, ai due “warning” provenienti dal datore di lavoro in data 7.1.2016 e 22.2.2016, seguiti dalla sospensione per una settimana in data 30.3.2016 e dal licenziamento in data 10.5.2016, tutti espressamente riferiti anche alla “differenza sessuale (omosessualità) che è contraria alle leggi del paese ed in relazione alla quale egli era stato sotto osservazione per gli ultimi tre mesi”), ed in parte seguito da una motivazione illogica, fondata su una presunta quanto incomprensibile incoerenza fra la data dell’arresto (23.4.2016) e l’anteriorità del licenziamento per omosessualità.

3.4. Risulta, altresì, apparente la motivazione nella parte in cui, a fronte di tale documentazione, il Tribunale ha affermato:

a. l’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente prive di descrizione delle minacce subite;

b. la contraddittorietà della condizione di omosessualità denunciata rispetto all’esistenza di un figlio, circostanze certamente non incompatibili;

c. l’omessa descrizione dei rischi di persecuzione connessi al suo rientro in (OMISSIS), affermazione questa che sembra prescindere dall’esame delle risultanze documentali sopra richiamate.

4. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:

“il giudice di merito deve indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento sulla base di un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento nel raffronto con le evidenze documentali.”.

“In tema di protezione internazionale, posto che l’autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero nel caso di rientro in patria (cfr. in termini Cass. 2875/2018) “.

5. Il Tribunale dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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