Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1756 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28288-2011 proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOUCHE’,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO, LUCIA POLICASTRO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 802/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/09/2011 R.G.N. 1603/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito l’Avvocato CARUSO SEBASTANO per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 802/2011 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata la domanda proposta da P.L. nei confronti dell’INPS, tendente all’ottenimento della inclusione, nelle voci retributive utili ai fini del calcolo della pensione integrativa, delle differenze retributive erogatele a seguito dell’espletamento di mansioni superiori di livello dirigenziale, nonchè alla condanna dello stesso Istituto al pagamento delle differenze tra il trattamento di pensione integrativa corrisposto e quello spettante (per un ammontare complessivo di Euro 21.830,14 oltre accessori).

2. La sentenza ha osservato che correttamente, in relazione al quadro normativo derivato dallo scioglimento del Fondo di previdenza del personale dell’Istituto disposto dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, l’Inps aveva provveduto alla liquidazione della pensione integrativa dell’ex dipendente considerando la “cristallizzazione” dell’anzianità al settembre 1999, sulla base della qualifica di direttore di divisione anzichè sulla retribuzione di dirigente già riconosciuta a quella data e pur in presenza del giudicato costituito dalla sentenza n. 26 del 30.1.2006 che aveva accertato lo svolgimento di funzioni dirigenziali da parte della P. ed aveva condannato l’INPS al pagamento in favore della dipendente delle differenze retributive per il periodo 1/7/1998- 25/5/2000.

3. Avverso tale sentenza P.L. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi illustrati da memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo P.L. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Cost., del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, commi 1, 2, 3 e 5 in relazione agli artt. 5 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dell’INPS approvato con Delib. Consiglio di Amministrazione 18 marzo 1971 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 25 e dell’art. 2909 c.c. in relazione al contenuto della sentenza inter partes del Tribunale di L’Aquila n. 26/2006 del 30.1.2006, passata in giudicato (art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare, la ricorrente si duole della violazione degli effetti del giudicato ottenuto con la sentenza citata in ordine all’effettivo svolgimento di mansioni relative a formale incarico di attività di rilievo dirigenziale dal primo luglio 1998 e sino al 25 maggio 2000 e del correlato diritto ad ottenere il trattamento retributivo corrispondente. Tale accertamento, ad avviso della ricorrente, non consentirebbe di porre in discussione il continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettate a contribuzione”.

6. Questo orientamento è stato confermato successivamente da moltissime altre decisioni conformi: (Cass. ord. nn. 712/2012, 719/2012, 3823/2012, 8301/2012, 20257/2012, 21103/2012, nonchè 16506/2013 e 25950/2014; 19296/2008; SS.UU. 10413/2014; 2592/2015; 10378/2015; 4/2016; 6768/2016; 8081/2016). I principi che si sono consolidati, possono riassumersi nel senso che:

a) non vi è dubbio che la pensione integrativa Inps sia comprensiva degli elementi fissi e continuativi, essendosi deciso – a composizione di un contrasto di giurisprudenza – dalle SU di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 7154 del 25/03/2010) che:”In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.

b) Le differenze sulla retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori, ancorchè riconosciute per effetto di altra sentenza del giudice di merito non possono integrare la nozione di “retribuzione spettante” prevista per la pensione integrativa, trattandosi di mero riconoscimento di differenze retributive, che erano fisiologicamente destinate a venir meno, perchè solo temporaneo può essere lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego. Con la locuzione “retribuzione spettante” può intendersi tanto quella propria della qualifica da ultimo legittimamente rivestita quanto quella corrispondente alle mansioni superiori da ultimo assegnate seppur temporaneamente, nel senso che anche questa spetta al lavoratore, sebbene solo se e nella misura in cui permanga l’assegnazione temporanea. La prospettiva muta se la “spettanza” viene vista in rapporto alla qualifica di appartenenza, poichè ad essa il lavoratore ha indubbiamente diritto, mentre non ha diritto al mantenimento di superiori mansioni che, quantunque autorizzate, al di fuori del meccanismo di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 non danno automaticamente titolo alla qualifica superiore, ma semplicemente diritto al relativo trattamento economico finchè permane l’assegnazione alle mansioni medesime”. (Cass. n. 16506/2013).

c) Inoltre, rapportare la liquidazione della pensione diretta integrativa e dell’indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea anzichè alla retribuzione dell’ultima qualifica rivestita, si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa. Per di più, darebbe luogo a risultati iniqui e incoerenti con il sistema: ad esempio, la mera attribuzione di mansioni superiori protrattasi per un certo tempo, ma poi non ulteriormente mantenuta nel corso del rapporto di impiego, resterebbe ininfluente ai fini del futuro calcolo della pensione diretta integrativa e dell’indennità di buonuscita; analoga attribuzione di mansioni superiori risulterebbe, invece, rilevante ai predetti fini se effettuata prima del collocamento in quiescenza e conservata sino a tale momento, anche se – in ipotesi protrattasi per un periodo più breve” (sent. n. 16506/2013 cit.).

d) Sulla questione dello svolgimento delle mansioni dirigenziali di reggenza e della incidenza di tale svolgimento sul criterio di calcolo dell’indennità di buonuscita, sono intervenute, da ultimo, anche le Sezioni Unite di questa Corte che, con la recente sentenza n. 10413 del 14 maggio 2014, hanno ribadito il principio secondo cui nel regime dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 nella base di calcolo dell’indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente (tra le successive conformi, Cass. ord. nn. 17512 e 25950 del 2014).

7. Si è, dunque, consolidato il principio secondo cui dal coordinato esame dell’art. 5 (che illustra la composizione della retribuzione con stipendio lordo ed eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo) e art. 27 (che, nell’indicare la misura della pensione diretta, fa riferimento all’ultima retribuzione spettante) del Regolamento Inps approvato con Delib. C.d.A. 18 marzo 1971, n. 25 si trae una composizione di voci retributive, come tali aventi natura di emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa. In tali voci non rientra, tuttavia, la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5 di nullità dell’assegnazione al lavoratore, al di fuori delle ipotesi del secondo comma (di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ovvero di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza), di mansioni superiori, con corresponsione allo stesso non già del “trattamento previsto per la qualifica superiore” come previsto dal comma quarto dello stesso art. (in riferimento alle citate ipotesi del secondo comma), ma della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”.

8. Non muta il quadro sin qui esposto la considerazione svolta nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente in ordine al principio dell’aspettativa tutelata derivante dal contenuto di pregressa giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 120 del 29.1.1980) e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

9. E’ evidente che una non recente giurisprudenza, formatasi in contesto normativo ed ordinamentale assai diverso e distante dall’attuale, non può rilevare ai fini indicati. Invero, come insegna la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (da ultimo CEDU, sez. 2, 23/09/2014, n. 46154):

9.1. è vero che la nozione di “beni” evocata nella prima parte dell’art. 1 del Protocollo n. 1 ha una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno, per cui anche alcuni altri diritti e interessi che costituiscono degli attivi possono essere considerati “diritti patrimoniali” e dunque “beni” ai fini di questa disposizione;

9.2. in ogni causa è importante esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, abbiano reso il ricorrente titolare di un interesse sostanziale protetto da questo art. (Iatridis c. Grecia (GC), n. 31107/96, p. 54, CEDU 1999-2^; Beyeler c. Italia (GC), n. 33202/96, p. 100, CEDU 2000-1^; e Depalle, sopra citata, p. 62);

9.3. l’art. 1 del Protocollo n. 1 non garantisce un diritto ad acquisire dei beni (Slivenko e altri c. Lettonia (GC) (dec.), n. 48321/99, p. 121, CEDU 2002-11); tuttavia, il fatto che un diritto di proprietà sia revocabile in alcune condizioni non impedisce che lo stesso sia considerato come un “bene” nel senso di tale disposizione, almeno fino alla sua revoca (Beyeler, sopra citata, p. 105, e Moskal c. Polonia, n. 10373/05, p.p. 38 e 40, 15 settembre 2009).

9.4. La Corte rammenta anche che la nozione di beni può ricomprendere sia beni attuali che valori patrimoniali, compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno un'”aspettativa legittima” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (si vedano, tra altre, Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgio, 20 novembre 1995, p. 31, serie A n. 332; Kopecio? c. Slovacchia (GC), n 44912/98, p. 35, CEDU 2004-9^; e Association nationale des pupilles de la Nation c. Francia (dec.), n. 22718/08, 6 ottobre 2009);

9.5. l’aspettativa legittima di poter continuare a godere del bene deve avere una “base sufficiente nel diritto interno”, ad esempio quando è confermata da una giurisprudenza consolidata dei tribunali o quando è fondata su una disposizione legislativa o su un atto legale riguardante l’interesse patrimoniale in questione (Kopecky, sopra citata, p. 52; Depalle, sopra citata, p. 63; e Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, p. 103, 27 maggio 2010). Una volta acquisito ciò, può entrare in gioco la nozione di “aspettativa legittima” (Maurice c. Francia (GC), n. 11810/03, p. 63, CEDU 2005-9^).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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