Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17559 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24213/2009 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA

18/20, presso lo studio dell’avvocato FAGGIANI GUIDO (presso il

Servizio Legale Centrale Patronato ACLI), rappresentato e difeso

dall’avvocato DE CASTRO Roberta, giusta delega a margine del ricorso

per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE, MINISTERO

DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2009 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c. (come modificato con la L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. c), del seguente tenore: “Relazione, il Consigliere relatore, Dr. Giuseppe SALME’, letti gli atti; rileva 1. O. D. ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza nei confronti del Ministero dell’Interno, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso la sentenza in data 24 settembre 2009, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisando la competenza del Tribunale di Bari ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, in ordine al ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di (OMISSIS), con il quale è stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale;

1.1. Non hanno svolto difese gli intimati. Osserva 2. Il ricorso per regolamento di competenza appare fondato, in quanto: a) è pacifico in atti, risultando le relative circostanze dalla sentenza impugnata, che il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, si trovava nel centro di accoglienza di (OMISSIS) (sito in provincia di Brindisi, nel distretto della Corte di appello di Lecce) per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, lett. a), non risultando in atti l’esistenza di provvedimento alcuno che abbia modificato tale situazione ed anzi avendo il Tribunale di Lecce dato atto che il ricorrente è rimasto nel suddetto centro anche dopo la decorrenza del termine massimo di accoglienza, non essendogli stato rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile; b) il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, nel prevedere, in ordine al ricorso proposto avverso la decisione della Commissione territoriale, la competenza del tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d’appello in cui ha sede il centro di accoglienza, fa esclusivo riferimento ai casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21, e quindi, per quel che rileva nella specie, al provvedimento che ha disposto l’accoglienza ed ai presupposti di fatto che hanno determinato tale provvedimento, senza alcun riferimento, nè letterale nè logico, alla vicenda esecutiva del provvedimento medesimo, in particolare per quanto riguarda il rispetto del relativo termine di durata; sembra pertanto doversi aver riguardo, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, al dato oggettivo della permanenza del ricorrente, alla data di presentazione del ricorso, presso il centro di accoglienza in ragione dell’esistenza di uno dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 20, in mancanza di provvedimenti successivi che abbiano modificato tale situazione e, in particolare, in mancanza del rilascio del previsto permesso di soggiorno, permanendo anche in tale situazione l’esigenza, posta a base della previsione derogatoria della competenza, di assicurare al richiedente la protezione internazionale una tutela giurisdizionale più agevole, che gli consenta di adire l’ufficio giudiziario più vicino al centro di accoglienza; 4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Roma, 5 maggio 2010”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le argomentazioni sulle quali si basa la relazione meritano di essere condivise e che, pertanto, la sentenza del tribunale di Lecce deve essere cassata e deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Lecce; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Lecce; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese con Euro 1.000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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