Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17559 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICASTRO 3,

presso lo studio dell’avvocato VOCCIA CARLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISCI LUCIO RODOLFO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA PREZZA N. 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., (già SA.RI. Sannitica Riscossioni S.P.A.);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7160/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2009 R.G.N. 3559/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 aprile 2005 il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da C.A. avverso la cartella esattoriale notificata dalla SARI s.p.a., quale gestore del servizio riscossioni tributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive, relativi al periodo 1983-1996. Il Tribunale, in particolare, rideterminava il debito contributivo in euro 27.520,47, dichiarando invece inammissibile l’opposizione nei confronti della concessionaria.

2. Tale decisione, impugnata dal C., veniva confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che, con sentenza depositata il 23 gennaio 2009, rilevava che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, essendo ininfluente – in mancanza di specifica eccezione, al riguardo, da parte dell’opponente -che la notificazione non comprendesse l’indicazione del termine per proporre l’opposizione.

3. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione. Vi è controricorso dell’Istituto, mentre la società di concessione non ha svolto difese.

4. Motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e della L. n. 335 del 1995, art. 3 nonchè vizio di motivazione. Si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata deducendosi che la Corte d’appello, nel rilevare la tardività dell’opposizione, abbia omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione dei contributi, finendo così per eludere il principio della inesigibilità dei contributi prescritti; si aggiunge, poi, che il rilievo officioso della intempestività della opposizione avrebbe richiesto l’acquisizione della cartella recante la data della notificazione.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendosi che, avendo il giudice di primo grado pronunciato nel merito, si era formato il giudicato implicito sulla tempestività dell’opposizione, in difetto di appello incidentale dell’INPS al riguardo.

3. Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 per avere la Corte di merito affermato la tardività dell’opposizione pur avendo l’opponente dedotto, alla prima udienza del giudizio di primo grado, la scusabilità dell’errore in relazione alla mancata indicazione, nella cartella esattoriale, del termine per proporre opposizione.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure proposte, non sono fondati.

4.1. Questa Corte ha enunciato il principio, applicabile nella specie, secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine previsto dall’art. 24 cit., comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertarè la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pure in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva opposizione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 2835 del 2009; n. 14692 del 2007). Tale interpretazione non suscita dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli art. 24, 76 e 77 Cost.

poichè rientra nella facoltà discrezionale del legislatore la previsione di termini di esercizio del diritto di impugnazione e perchè rientra nella delega legislativa per il riordino della materia delle riscossioni mediante ruoli la previsione di un sistema di impugnazione mediante fissazione di termini perentori.

4.2. Inoltre, l’accertamento della tempestività del ricorso proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservanza del termine, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista ex lege, avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l’acquisizione degli elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell’eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale (cfr. Cass. n. 11274 del 2007; n. 8931 del 2011, ord.).

4.3. Stante la configurazione della osservanza del termine di opposizione come presupposto processuale, non può dirsi formato alcun giudicato implicito in assenza dell’appello incidentale: in questa ipotesi, infatti, a differenza di quanto avviene in caso di difetto di giurisdizione, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti per il giudizio, sì che il rilievo può avvenire in ogni stato e grado, mentre il giudicato sulla esistenza di tali presupposti richiede una pronuncia esplicita (cfr. Cass., sez. un., n. 26019 del 2008).

4.4. Nella specie, il giudice d’appello ha proceduto ai necessari accertamenti probatori – incensurabili in sede di legittimità – in ordine alla data di notificazione della cartella, apparendo dunque irrilevanti le ulteriori acquisizioni invocate, inammissibilmente, in questa sede di legittimità.

4.5. La mancata indicazione del termine nella cartella esattoriale avrebbe dovuto costituire motivo di opposizione, ma – come accertato dalla Corte di merito – nell’atto introduttivo del giudizio difettava ogni doglianza riguardo a tale omissione.

4.6. La preclusione dell’azione in giudizio ha reso inammissibile l’esame del merito, ivi compresa la valutazione dell’eccezione di prescrizione dei contributi, che riguarda l’esistenza dell’obbligazione, e cioè una delle condizioni dell’azione; di ciò non può lamentarsi l’opponente, che – mancando di osservare il termine per l’opposizione ha dato luogo a tale preclusione, così vanificando la propria eccezione di estinzione del credito contributivo dell’INPS. 5. In conclusione il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Istituto resistente, secondo soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, non dovendosi invece provvedere, al riguardo, nei confronti della parte intimata non costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’INPS, liquidate in Euro 20,00 per esborsi e in Euro tremila/00 per onorari, oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti della parte intimata non costituita.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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