Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17559 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 21/08/2020), n.17559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2010-2019 proposto da:

B.F., B.E., L.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUONARROTI 40, presso lo studio

dell’avvocato LOREDANA FIORE, rappresentati e difesi dall’avvocato

LORENZO NAPOLITANO;

– ricorrenti –

contro

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE, 10,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL,

rappresentato e difeso dagli avvocati FAUSTO POZZAN, CONCETTO ROMBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2992/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F., L.C. e B.E. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2292/2018 della Corte d’Appello di Venezia, depositata il 14 novembre 2018, articolando sei motivi, corredati di memoria.

Resiste con controricorso P.B., illustrato da memoria.

I ricorrenti espongono in fatto che nel novembre 2005 B.F. aveva affidato alla società Demeis l’esecuzione dei lavori di ampliamento di un immobile sito nel comune di (OMISSIS), convenendo il corrispettivo di Euro 70.000,00, e attribuito la direzione dei lavori a P.B.. Nel febbraio 2006, nel contratto di appalto subentravano B.E. e L.C., rispettivamente figlia e genero dell’originario committente, i quali confermavano il corrispettivo dell’appalto, concordavano l’esecuzione di ulteriori lavori per Euro 7.600,00, davano atto dell’avvenuto versamento di Euro 62.280,00, fissavano la data di ultimazione dei lavori al 31 marzo 2006, pattuivano una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Seguivano vari solleciti e lettere di diffida inviate – il 5 aprile, il 7 aprile 2006 e il 15 maggio – alla ditta Demeis e a P.B. volte ad ottenere l’esecuzione dei o a pagare le opere non realizzate ed a risarcire il danno, pena la risoluzione del contratto che, persistendo l’inadempimento, avveniva l’8 giugno 2006.

Con ricorso del 2 agosto 2006, gli odierni ricorrenti promuovevano, dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, un accertamento tecnico preventivo che, nell’aprile 2007, quantificava in Euro 53.421,78 le opere non realizzate e in Euro 9.754,18 i costi per le opere necessarie a rimediare ai vizi riscontrati.

B.F., L.C. e B.E. citavano, quindi, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa, l’odierno resistente, la società Demeis S.r.l. e D.N.S., suo rappresentante legale, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 120.205,46, – allo scopo di tenere conto anche delle spese sostenute per prendere in locazione altro immobile, della penale per il ritardo, del deprezzamento subito dall’immobile – oltre al rimborso delle spese di lite, della CTP e dell’ATP, previo accertamento dell’inadempimento della società Demeis e del suo rappresentante legale, per il mancato completamento e per la cattiva esecuzione delle opere commissionate, e dell’inadempimento di P.B., quale direttore dei lavori, per avere omesso di controllare che le opere commissionate fossero eseguite a regola d’arte.

P.B., costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, con riconvenzionale, pretendeva il risarcimento del danno per lite temeraria.

La società Demeis e il suo rappresentante legale restavano contumaci.

Il Tribunale di Bassano del Grappa, con la sentenza n. 24/2012, condannava l’impresa Demeis e D.N.S. al pagamento della somma di Euro 76.729,16, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria, a titolo risarcitorio e di Euro 10.686,83, oltre agli accessori, per le spese di lite e del procedimento di ATP.

Condannava inoltre il direttore dei lavori al pagamento di Euro 23.018,74 per aver concorso a cagionare il danno, ed al pagamento di Euro 5.386,83, oltre agli accessori, per le spese di lite e del procedimento di ATP, rigettava la domanda riconvenzionale.

P.B. impugnava la sentenza di prime cure nella parte in cui lo aveva condannato al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali, ed aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale.

F. ed B.E. e L.C. chiedevano fosse dichiarato inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio, contestavano in fatto ed in diritto l’appello, e, in via incidentale, chiedevano la condanna del direttore dei lavori al risarcimento del danno in solido con l’impresa, lamentavano la mancata liquidazione delle spese di locazione per diciotto mesi, delle spese di intonacatura dell’immobile e per il deprezzamento del bene.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva parzialmente l’appello principale e rideterminava la condanna risarcitoria a carico di P.B. riducendola ad Euro 4.898,21, rigettava l’appello incidentale, compensava tra le parti le spese di lite, confermava per il resto la sentenza impugnata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d’appello ex art. 331 c.p.c. o, in subordine, per mancata notificazione dell’appello alle altre parti ex art. 332 c.p.c.

Essendo la causa inscindibile, l’appellante avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche la società Demeis e il suo rappresentante legale, perciò l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato dal giudice a quo inammissibile ex art. 331 c.p.c. o almeno il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso fino al compimento della notificazione alle altre parti e fino al decorso del termine per impugnare.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 331 c.p.c.

– il giudizio di appello deve svolgersi nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, con l’obbligo dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.);

– ci si trova dinanzi a cause inscindibili o reciprocamente dipendenti se le distinte posizioni dei coobbligati presentano obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro (v. Cass. 21/08/2018, n. 20860; Cass. 13/11/2018, n. 29038; Cass. 08/02/2012, n. 1771; Cass. 06/07/2006, n. 15358; Cass. 06/07/2001, n. 9210);

– quando ricorra una ipotesi di litisconsorzio processuale tra cause scindibili e tra loro non dipendenti, non si presenta nessuna necessità di integrazione del contraddittorio in fase di appello nel caso di mancata notifica dell’impugnazione ad una delle parti del giudizio di primo grado.

– il caso dell’obbligazione solidale passiva è uno di quelli in cui tra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario, nè in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; in tal caso, infatti la sentenza emessa nei confronti di più obbligati in solido, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa (v. Cass., Sez. Un., 17/10/1984, n. 5230, in motivazione; Cass. 01/03/1983, n. 1522; Cass. 09/12/1972, n. 3555; Cass. 23/05/1972, n. 1605); che nel caso di specie ricorresse una ipotesi di responsabilità solidale deve ritenersi pacifico, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. 27/08/2012, n. 14650; Cass. 23/07/2013, n. 17874; Cass. 31/05/2006, n. 12995; Cass. 23/09/1996, n. 8395);

– pertanto, il giudice di appello non era tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti del condebitore al quale non era stato notificato l’atto di impugnazione (Cass. 16/11/2006, n. 24425; 21/11/2006, n. 24680; v. anche ex multis Cass. 27/11/2018, n. 30730; Cass. 08/10/2018, n. 24728; Cass. 21/08/2018, n. 20860; Cass. 12/02/2016, n. 2854; Cass. 30/08/2011, n. 17795);

– se la domanda di condanna all’adempimento di un’obbligazione viene accolta nei confronti di più soggetti in via solidale non significa che il processo, il quale in primo grado, come evidenzia la disciplina di cui all’art. 1306 c.c., ha avuto natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale (ove sotto qualche profilo sia stato soccombente, come, ad esempio, nel quantum), sia che impugni alcuno dei condannati in solido.

1.1.1. Non risulta, come eccepito nel controricorso, che gli appellati avessero sottoposto in sede di gravame la questione di cui all’art. 332 c.p.c., nondimeno, l’omissione della litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c. non comporta, nel caso di specie, alcun effetto processuale. E’ assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte, che viene qui a ribadirsi, che la sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili, è annullabile soltanto se, al tempo in cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l’appello, altrimenti l’inosservanza dell’art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto (Cass. 22/08/2007, n. 17868; Cass. del 04/06/2007, n. 12942; Cass. 23/12/1988, n. 7045). Pacifico quanto precede, non potendosi dubitare dell’avvenuto passaggio in giudicato, alla data della presente pronunzia nei confronti dei convenuti contumaci in primo grado, della sentenza resa nei loro confronti, è evidente la manifesta infondatezza, come anticipato, della domanda di cassazione della pronuncia gravata.

2.Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere disposto la riduzione dell’importo totale dei danni sul quale calcolare la percentuale posta a carico dell’odierno resistente senza che quest’ultimo avesse formulato la relativa domanda, atteso che l’appellante aveva chiesto che fosse accertata la sua mancanza di responsabilità in ordine al verificarsi dei danni lamentati dagli appellati, ma non aveva formulato domanda di riduzione delle somme poste a suo carico.

2.1. Il motivo è infondato.

Rappresenta ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che non integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. l’accoglimento di una domanda che rientri in quella, di maggiore ampiezza, ritualmente proposta dalla parte, vigendo tra le domande un rapporto di continenza.

Così il giudice, ritenendo carenti le condizioni per dichiarare non ricorrente alcuna responsabilità in capo al direttore dei lavori, non è incorso nell’errore imputatogli condannandolo a titolo risarcitorio per una somma minore rispetto a quella alla quale era stato condannato in primo grado.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti imputano al giudice a quo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per assenza di motivazione con riferimento alla rideterminazione del danno complessivo causato dall’impresa sul quale era stata accolta la percentuale del 30% da addebitare al direttore dei lavori.

La Corte d’Appello avrebbe escluso la responsabilità del direttore dei lavori per le opere non realizzate, errando nel non considerare che tali danni gli erano imputabili perchè egli avrebbe dovuto seguire il cantiere, coordinare i lavori e controllare la realizzazione dell’opera.

Va rilevato innanzitutto che i ricorrenti hanno erroneamente denunciato, avvalendosi della categoria logica del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrenza di una ipotetica mancanza di motivazione, che avrebbero dovuto censurare o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e con l’assolvimento degli specifici oneri di allegazione da esso implicati, o ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., n. 4, per radicale mancanza in essa della motivazione o per il suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelarne la ratio decidendi o tra di loro logicamente inconciliabili o perplesse od obiettivamente incomprensibili; in secondo luogo, che, quand’anche questa Corte correggesse l’errore di sussunzione, la censura risulterebbe immeritevole di accoglimento, avendo il giudice a quo analiticamente motivato, con riferimento ad ogni voce di danno (pp. 9-10), le ragioni giustificanti l’imputazione di alcune di esse al direttore dei lavori.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti rilevano la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sulle censure proposte con l’appello incidentale con riguardo alla responsabilità per danni di P.B. determinata in misura ridotta e per la mancata condanna dello stesso in solido, con la società Denis e con D.N.S., e, in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per omessa motivazione in merito alle stesse censure.

La tesi dei ricorrenti è che erroneamente i giudici di merito abbiano posto a loro carico un concorso di responsabilità per non avere mai chiesto l’intervento del direttore dei lavori e per non avere intimato allo stesso di recarsi sul cantiere; perciò, accertato il danno nella misura di Euro 76.729,16, non vi era ragione di ridurre la responsabilità del direttore dei lavori nella misura del 30% dello stesso, attribuendo loro il restante 70%.

In aggiunta, ritenuta di natura extracontrattuale la responsabilità del direttore dei lavori, doveva dedursene la responsabilità solidale con quella dell’appaltatore, dato che per la ricorrenza della solidarietà era sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno avessero concorso in modo efficiente a produrre l’evento dannoso a nulla rilevando che le stesse costituissero autonomi e distinti fatti illeciti.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello non ha omesso di pronunciarsi sulle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza di prime cure, ma ha provveduto, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, a determinare, senza negare la ricorrenza di una responsabilità solidale dell’appaltatore e del progettista e direttore dei lavori per il danno arrecato al committente, ad attribuire le rispettive quote di ripartizione della colpa; potendosi applicare il criterio sussidiario della parità delle cause, di cui allo stesso art. 2055 c.c., u.c. – invocabile anche in caso di responsabilità per inadempimento dell’obbligazione – solo ove non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali e residui perciò una situazione di dubbio oggettivo e reale.

E quanto agli apprezzamenti svolti dalla Corte d’Appello di Venezia sulla sussistenza del concorso di colpa dei danneggiati – peraltro, questione rilevabile d’ufficio ai fini della liquidazione del risarcimento – così come sul concorso di più fatti colposi nella determinazione dell’evento dannoso (inadempimenti imputabili alla ditta appaltatrice ed inadempimenti imputabili al direttore dei lavori) nonchè sulla valutazione dell’efficienza causale di ciascuna delle colpe concorrenti, essi si risolvono in un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato in sede di legittimità, perchè in contrasto con i suoi caratteri morfologici e funzionali.

5.Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno in via equitativa per le spese di locazione, tenendo conto che la somma di Euro 430,00 mensili per 18 mesi corrisponde al canone all’epoca dei fatti normalmente pagato per la locazione di un immobile standard adatto alle esigenze di una famiglia.

5.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto del tutto sfornita di prova la voce di danno richiesta non solo circa il quantum, come lasciano intendere le censure dei ricorrenti, ma anche circa l’an. Pertanto, correttamente ha escluso il risarcimento del danno richiesto, perchè la valutazione equitativa del danno – ai sensi dell’art. 1226 c.c. – espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo. La richiesta, pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’iter della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno (Cass. 13/11/2019, n. 29330).

6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per assenza di motivazione con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti da deprezzamento dell’immobile era erronea e/o mancante intonacatura dell’immobile, pur essendo l’immobile risultato affetto da numerosi vizi, alcuni dei quali non emendabili, incidenti sul valore del bene sul mercato, e pur essendo l’intonacatura esterna ed interna pattuita e pagata alla ditta Demeis.

6.1. La prospettazione di tale motivo incorre negli stessi vizi riscontrati scrutinando il motivo numero quattro – erronea individuazione della categoria logica del vizio cui ricondurre l’asserito vizio di motivazione – e va incontro alla stessa sorte, perchè quand’anche si correggesse l’errore di sussunzione, i ricorrenti omettono di confrontarsi con la puntuale indicazione delle ragioni per cui la sentenza impugnata non ha accolto la richiesta risarcitoria del danno da deprezzamento – i vizi riscontrati sono risultati emendabili in sede di ATP e i danni stimati dal CTP sono apparsi approssimativi, privi di riscontri e congetturali – e delle spese di intonacatura – non era emersa la prova che l’intonacatura non fosse stata eseguita dalla ditta Demeis, la nota proforma non provava che l’intonacatura fosse stata realmente eseguita – (p. 11).

7. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA