Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17559 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12070-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2012 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 76 del 30.10.2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto prescritto – nell’ambito di giudizio di opposizione a diniego di condono L. n. 289 del 2002 ex art. 12 (c.d. “rottamazione dei ruoli”) – il credito vantato dall’amministrazione finanziaria nei confronti di M.S. per tasse automobilistiche inadempiute negli anni 1993-’94-’96.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:

– il credito in questione era stato iscritto a ruolo e dedotto in cartelle notificate dal concessionario al M., per la riscossione, negli anni 2000-2001 e, dunque, allorquando esso si era già estinto per prescrizione triennale;

– legittimamente il contribuente, pur non avendo impugnato le cartelle, aveva eccepito la prescrizione nella prima occasione diretta di confronto con l’agenzia delle entrate, costituita dal diniego da quest’ultima opposto al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002 al quale il contribuente stesso intendeva subordinatamente accedere;

– attesa l’avvenuta estinzione prima dell’iscrizione a ruolo, nessuna valida efficacia interruttiva poteva essere riconosciuta alla notificazione delle cartelle.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal M..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che il contribuente non poteva far valere per la prima volta nel giudizio di diniego di condono un evento estintivo, la asserita prescrizione del credito, che egli avrebbe dovuto invece far valere con l’impugnazione (mai avvenuta) delle cartelle; con la conseguenza che, divenuta definitiva la pretesa, l’oggetto del giudizio andava individuato unicamente nella legittimità del diniego di condono.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Va infatti considerato che la prescrizione del credito erariale, asseritamente maturata “prima” dell’iscrizione a ruolo, doveva essere fatta valere in sede di impugnazione delle cartelle, risultando dalla stessa sentenza qui impugnata che queste ultime vennero in effetti debitamente notificate al contribuente dal concessionario per la riscossione.

Si è in proposito affermato che “nel giudizio di opposizione avverso l’avviso di mora relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, non può’ essere eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle somme dovute qualora detto termine fosse già consumato all’epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l’opposizione alla cartella esattoriale” (Cass. n. 7968/99) e, più recentemente, che: “in tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l’impugnazione dell’estratto del ruolo, formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest’ultime, decorso il quale, divengono definitive” (Cass. n. 19010/19).

Trattandosi di prescrizione asseritamente antecedente al ruolo, e di un diritto pur sempre rientrante nella disponibilità del contribuente, la relativa eccezione andava pertanto fatta valere nella sede sua propria, e non mediante l’impugnazione di un successivo diverso atto impositivo o a quest’ultimo equiparabile (il diniego di condono).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2946 c.c.. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che il termine di prescrizione, nella specie decennale, non poteva decorrere se non dal momento di esigibilità del credito, ossia dal sessantesimo giorno successivo a quello di notificazione delle cartelle, così divenute definitive per mancata impugnazione.

p. 3.2 Si tratta di motivo assorbito dall’accoglimento del precedente, vertendosi nella specie non già di decorrenza del termine di prescrizione, bensì – come detto – di tardività dell’eccezione volta a far valere un evento estintivo che si sarebbe verificato prima di cartelle regolarmente notificate e non opposte.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonchè violazione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, convertito nella L. n. 27 del 2003, e della L. n. 289 del 2002, artt. 12-13. Per non avere la commissione tributaria regionale pronunciato alcunchè sul motivo di appello concernente l’insussistenza, nella specie, dei presupposti del condono ex L. 289/02, così rilevando che la tassa automobilistica erariale non era assoggettabile alla definizione di cui alla L. cit., art. 12, potendo trovare diversa definizione ai sensi del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies cit..

p. 4.2 Il motivo è fondato nei termini che seguono.

All’omessa pronuncia da parte della commissione tributaria regionale – in realtà puramente consequenziale all’accoglimento della preliminare di merito concernente l’avvenuta prescrizione del credito – può e deve ovviarsi in questa sede di legittimità, trattandosi di questione di puro diritto non necessitante di rinvio.

Si è infatti stabilito che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (Cass. n. 21968/15; 16171/17 ed altre).

Sul fondo della questione va osservato che – come già affermato da questa corte di legittimità con ord. n. 12254/17, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente – le tasse automobilistiche dedotte in giudizio erano state attribuite alle Regioni in forza del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23 (concernente i tributi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1993), così da poter essere definite, non già in forza della disciplina generale concernente la definizione dei carichi di ruolo erariali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, bensì in forza della diversa e speciale procedura di favore – qualora fosse stata in effetti adottata dalla Regione di competenza – prevista dalla medesima L., art. 13, commi 1 e 3.

Disposizioni, queste ultime, secondo cui: “1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonchè l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. (…).

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.”

Va poi considerato che con la L. n. 449 del 1997, art. 17, comma 10, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario (a decorrere dal 1.1.1999) sia l’accertamento, sia la riscossione di tali tributi.

Posto dunque che il condono, già alla data del 1993, era rimesso alla volontà legislativa regionale, legittimamente l’Ufficio ha potuto manifestare il proprio diniego alla richiesta proposta dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, trattandosi di una disposizione esclusivamente riferita ai tributi statali.

Quanto poi alla componente della tassa che ha mantenuto natura erariale (c.d. “superbollo”), rilevava anche in tal caso la specialità della disciplina di definizione, come fissata dal D.L. n. 282 del 2002 cit., art. 5 quinquies, secondo cui: “1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni. 2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.”

In ordine, infine, alla circostanza, pure emersa nel corso del presente giudizio, che il comportamento posto in essere dall’agente della riscossione – nell’invitare il contribuente ad adire il condono mediante definizione dei carichi di ruolo L. n. 289 del 2002 ex art. 12 – possa aver ingenerato in quest’ultimo un legittimo affidamento, con conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, va anche in proposito richiamato quanto stabilito da Cass., n. 12254/17 cit., secondo cui l’adesione del contribuente a tale invito non costituisce elemento idoneo a rendere di per sè esperibile ed efficace la sanatoria in assenza dei requisiti legali (v. anche Cass. 24316/10), per loro natura inderogabili e rientranti, nella ravvisabilità in concreto, nella autonoma valutazione dell’amministrazione finanziaria che nessun affidamento ebbe in proposito ad ingenerare.

La sentenza va pertanto cassata con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., di rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di quest’ultimo, con compensazione delle spese dei gradi di merito in ragione del sopravvenire dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale di cui si è dato conto.

PQM

La Corte

– accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente;

– pone le spese del giudizio di legittimità a carico di quest’ultimo, che liquida in Euro 1400,00 oltre spese prenotate a debito;

compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile riunitasi da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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