Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17559 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.14/07/2017), n. 17559
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5470-2016 proposto da:
V.V.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LABRIOLA, 60, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAVIGNA, che
la rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE IANNONE;
– ricorrente –
contro
P.I. S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),
presso l’avvocato ROSSANA CLAVELLI dell’Area Legale Territoriale
Centro p.I. in ROMA, V.LE EUROPA 190, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONINO AMATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6126/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 21/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che la Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21.7.2015, ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto la domanda di V.V.N. diretta all’accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto stipulato dalla predetta lavoratrice con P.I. s.p.a. ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in relazione al periodo 9.2.2010/31.3.2010 ed al conseguente accertamento della sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed alla condanna della datrice società P.I. alla indennità risarcitoria prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso V.N.V. sulla base di quattro motivi;
che P.I. s.p.a. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 17.2.2016, risulta proposto in violazione del termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio instaurato dopo il 4/7/2009 (dal ricorso per cassazione si evince che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato il 4.8.2011);
che il suddetto termine era decorso alla data di notifica del ricorso per cassazione, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado (21.7.2015), stante la inapplicabilità della sospensione feriale dei termini alla controversie di lavoro (ex plurimis Cass. 26/10/2004 n. 2004);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017