Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17558 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17558
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21052/2009 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio
dell’avvocato PAVONE Mario (Studio VITA), che lo rappresenta e difende, giusta
procura alle liti a margine del ricorso; – ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; – resistente –
e contro
PREFETTO DI FOGGIA; – intimato –
avverso il provvedimento R.G. 41/09 del GIUDICE DI PACE di POGGIA, depositato
il 20/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2010
dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che è stata depositata e comunicata alle parti relazioneex art. 380 bis c.p.c.(come modificato con laL. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. c)del seguente tenore: “Relazione. Il Consigliere relatore, Dr. Giuseppe SALME’, letti gli atti; Rileva: Il giudice di Pace di Foggia, con decreto del 20 luglio 2009 ha rigettato l’opposizione del cittadino ucraino S.V. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Foggia il 21 aprile 2009 affermando che: 1) nessuna invalidità nasceva dal fatto che il provvedimento fosse stato tradotto in inglese, per l’affermata indisponibilità immediata di un traduttore di lingua ucraina, non essendo stata provata dall’opponente la mancata conoscenza della lingua italiana, dovendo invece attribuirsi valore indiziario contrario alla circostanza che il cittadino straniero non aveva chiesto la nomina di un interprete e che, svolgendo mansioni di badante doveva presumersi che vivesse in (OMISSIS) da un lasso di tempo adeguato per acquisire la conoscenza della lingua; 2) il provvedimento di espulsione era adeguatamente motivato con il richiamo al fatto che il cittadino straniero era entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e che non era stato respinto. Osserva: 1. Il primo motivo (violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma7,) appare inammissibile perchè il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto relativo al rilievo dell’omessa traduzione nella lingua ucraina in modo conforme alla giurisprudenza della corte, secondo la quale (Cass., n. 25362/2006, 23210/2005,23216/2005,13032/2003,5732/2003,5465/2002) l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero è derogabile tutte le volte in cui siano attestate le ragioni per le quali tale traduzione sia impossibile atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della p.a. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dello straniero. Nè il ricorrente ha indicato elementi per mutare il predetto orientamento.
Del pari inammissibile appare la critica del giudizio di fatto compiuto dal giudice di pace sulla mancanza di prova della non conoscenza della lingua italiana, perchè tale giudizio è fondato su motivazione congrua e sufficiente.
2. Il secondo motivo, con il quale si sostiene che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto motivato il decreto di espulsione, perchè tale motivazione sarebbe ripetitiva della previsione di legge e quindi sarebbe del tutto apparente, appare inammissibile perchè del tutto astratto. Il riferimento all’ingresso nello Stato senza sottomettersi ai dovuti controlli è circostanza di fatto sufficientemente specifica da consentire l’esercizio del diritto di difesa dello straniero.
3. Il terzo motivo, con il quale si deduce la nullità del provvedimento di espulsione per mancata indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale indirizzare l’impugnazione, appare inammissibile perchè non censura alcun capo del provvedimento impugnato e perchè prospetta una circostanza nuova, della quale non c’è menzione nel decreto del giudice di pace.
Sulla base delle osservazioni che precedono il ricorso potrà essere deciso in Camera di consiglio. Roma 5 maggio 2010”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che le argomentazioni sulle quali si basa la relazione meritano di essere condivise e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010