Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17558 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIMINO GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1658/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/12/2006 R.G.N. 1616/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.M. con ricorso al tribunale di Biella del 9 dicembre 2003, premesso di essere socio della snc Filatura Bellin di Bellin Ivano & C. dal 12.4.2000 (quando aveva età inferiore ai 32 anni), e con la stessa decorrenza era iscritto all’Albo delle Imprese Artigiane di Biella, lamentava che l’inps avesse preteso 1 versamenti contributivi senza applicare nei suoi confronti i benefici di riduzione previsti dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9;

ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni per ottenere lo sgravio previsto dalla normativa citata, chiedeva in via conclusiva che fosse accertato il suo diritto all’agevolazione contributiva di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 9 per gli anni 2001, 2002 e 2003, primi tre anni successivi alla data di decorrenza dell’iscrizione.

L’inps costituendosi in giudizio, chiedeva la reiezione delle domande. Con sentenza 15.2 – 12.5.2005, non notificata, il Tribunale di Biella respingeva il ricorso compensando le spese di lite.

2. Con ricorso depositato in data 30.8.2005 B.M. ha proposto appello. L’Inps, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell’appello.

Con sentenza del 7.11.2006 – 5 febbraio 2007 la Corte d’appello di Torino ha dichiarato il diritto di B.M. al beneficio contributivo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 9 per i tre anni successivi al 12.4.2000; ha condannato l’appellato a rimborsare all’appellante le spese di entrambi i gradi.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’istituto ricorrente denuncia la violazione della L. n. 448 del 1999, art. 3, comma 9 che stabilisce che i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 beneficiano per i tre anni successivi all’iscrizione di uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. L’Inps ricorrente evidenzia che il B. aveva presentato domanda di iscrizione negli elenchi presso la Commissione provinciale per l’artigianato di Biella in data 7 maggio 2002, quindi oltre il termine previsto dalla disposizione suddetta. L’iscrizione è stata fatta retroagire con deliberazione del 29 maggio 2002 dalla Commissione suddetta a un periodo precedente rispetto alla proposizione della domanda e coincidente con l’inizio dell’attività lavorativa ad opera del B. (12 aprile 2000). Questa retrodatazione però secondo l’inps ricorrente non rileva. Sottopone quindi il seguente quesito di diritto: al fine di beneficiare dello sgravio previsto dalla L. n. 448 del 1999, art. 3, comma 9, è necessario che i soggetti interessati propongano la domanda di iscrizione presso le gestioni previdenziali di riferimento nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2001 così come espressamente contemplato dalla norma suddetta.

3. Il ricorso è fondato.

La questione è già stata esaminata da questa corte e risolta nel senso indicato dalla difesa dell’Inps. Infatti questa corte (Cass., sez. lav., 31 maggio 2011, n. 12062) ha affermato – e qui ribadisce – che l’iscrizione alla gestione speciale INPS per gli esercenti attività commerciali, ai fini del diritto allo sgravio contributivo del cinquanta percento previsto dalla L. n. 448 del 1999, art. 3, comma 9, (nel testo modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 120, comma 3) in favore di soggetti di età inferiore ad anni trentadue che tale iscrizione effettuino per la prima volta, deve considerarsi avvenuta – nella vigenza del sistema stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4, come modificato dal D.L. n. 6 del 1993, art. 1 convertito nella L. n. 63 del 1993 – alla data di denuncia presentata dal lavoratore autonomo presso gli sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi dell’ente previdenziale. Ne consegue che detto beneficio non è attribuibile ai soggetti che, pur avendo cominciato l’attività commerciale nel periodo preso in riferimento dalla L. n. 448 del 1999, art. 3, comma 9, (ossia tra l’1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001), abbiano presentato la denuncia di iscrizione dopo la relativa scadenza.

4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

La causa può poi essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originaria domanda.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda; nulla sulle spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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