Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17558 del 18/07/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 17558 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 733-2008 proposto da:
MINISTERO dell’INTERNO , elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega
in atti;
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– ricorrente 2013
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contro
ATM S.P.A. 97230720159 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
dott. Bruno Rota, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 18/07/2013
SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RHO ALBERTO giusto mandato per
scrittura privata ex art.83 c.p.c. in atti;
– controri corrente non chè contro
– intimati –
avverso la sentenza n. 12063/2006 del TRIBUNALE di
MILANO, depositata il 06/11/2006 RG nr.37637/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/02/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;
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AURORA ASSICURAZIONI, RAIA GAETANO, TANADINI MIRANDA;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’ottobre del 2002, il Ministero dell’interno convenne in
giudizio, dinanzi al giudice di pace di Milano, l’ATM s.p.a.
(società di autolinee milanesi) e la compagnia di assicurazioni
Winterthur, chiedendone la condanna in via solidale al
euro) subiti – in termini di corresponsione di emolumenti in
assenza di prestazione lavorativa – per effetto delle lesioni
riportate da due agenti di polizia su di un tram di proprietà
della convenuta a causa della improvvisa ed inopinata frenata
compiuta dal conducente.
L’ATM,
nel
costituirsi,
sostenne
che
la
responsabilità
, dell’accaduto non potesse essere ascritta a quest’ultimo, ma ad
,.,
un pedone – il minore Giorgio Raia – che aveva attraversato
improvvisamente la strada senza curarsi della segnalazione rossa
(impeditiva dell’attraversamento) proveniente del semaforo.
Dopo che il ministero ebbe chiesto ed ottenuto di estendere
l’istanza risarcitoria ai genitori del minore, il giudice di
primo grado respinse in toto la domanda, ritenendo che l’autista
avesse agito in stato di necessità, senza esaminare le ulteriori
.,
domande proposte in
extensum
dinanzi a sé dall’Amministrazione
attrice.
Il tribunale di Milano, investito del gravame proposto da
quest’ultima, lo dichiarò inammissibile, in parte per difetto di
specificità dei motivi, in parte per violazione del divieto del
novum modificativo in appello.
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risarcimento dei danni (quantificati nella misura di circa 6000
Il ricorso per cassazione del soccombente Ministero è articolato
in due motivi.
Resiste con controricorso la ATM, che ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente fondato.
parte ricorrente riporta analiticamente lo svolgimento del
processo di primo e secondo grado, consentendo al giudice di
legittimità di constatare l’assoluta erroneità della pronuncia
gravata sia sotto il profilo della pretesa (quanto
impredicabile) mancanza di specificità dei motivi di appello,
sia sotto quello (altrettanto infondato) della pretesa modifica
delle conclusioni di primo grado.
Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio del procedimento ad
altro giudice del tribunale di Milano che è chiamato a statuire
sulle domande erroneamente disattese in rito con la sentenza di
appello oggi impugnata.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione, al tribunale di Milano in persona di
altro giudice.
Così deciso in Roma, li 21.2.2013
In ossequio al principio di autosufficienza dell’impugnazione,