Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17557 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 28/06/2019), n.17557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1811-2017 proposto da:

M.G., rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE LO

GIUDICE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 146/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 01/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’Appello di Caltanisetta, con decreto del 16.11.2016, ha rigettato l’opposizione proposta da M.G. avverso il decreto di rigetto della domanda di equa riparazione in relazione ad un giudizio civile iniziato nel 2005 e definito con sentenza del Tribunale di Agrigento del 7.1.2014:

– la corte territoriale ha ritenuto che fosse onere dell’opponente produrre la documentazione relativa al giudizio presupposto, mentre, nel fascicolo di parte, era presente solamente la sentenza relativa al giudizio presupposto e l’annotazione relativa alla correzione dei dati anagrafici del ricorrente;

– per la cassazione di detto decreto, ha proposto ricorso il M. sulla base di due motivi;

– ha resistito con controricorso il Ministero.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, si deduce l’erroneità della decisione della corte territoriale, in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; si contesta la decisione del giudice d’appello, che ha rigettato l’opposizione per omesso deposito della documentazione relativa al giudizio presupposto, in quanto, al momento della presentazione del ricorso, il fascicolo di parte sarebbe stato completo dei verbali di causa, sicchè il giudice d’appello avrebbe dovuto effettuare le ricerche o richiedere informazioni alle parti;

– il motivo, interpretato indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, censura l’erronea applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter ed è fondato;

– ha costantemente affermato questa corte che, a seguito della riforma avvenuta con la L. n. 134 del 2012, il giudizio di opposizione, disciplinato dall’art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento;

– tale fase ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dall’art. 3, comma 1 detta legge, sicchè non è precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Conseguentemente, la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2016, n. 19942);

– corollario di tale ultimo principio è che, proposta opposizione al decreto di rigetto, la Corte d’appello in composizione collegiale non può non tener conto ai fini della decisione della documentazione che la parte ricorrente abbia già prodotto;

– a ciò si aggiunga che, la fase di opposizione è regolata dalle norme del giudizio camerale (la L. n. 89 del 2001, art. 5 quater richiama gli artt. 737 c.p.c. e segg.), connotato da poteri ufficiosi da parte del giudice, soprattutto nelle ipotesi in cui il giudizio verta su diritti fondamentali, sia pur attenuato dall’onere del ricorrente di depositare, unitamente al ricorso per equa riparazione, la documentazione su cui esso si fonda;

– la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, in quanto, pur avendo il ricorrente allegato al ricorso monitorio i documenti previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 si è limitata a rilevare l’assenza di detta documentazione, mentre avrebbe dovuto attivare i suoi poteri officiosi, informando la parte dell’assenza della documentazione depositata unicamente al ricorso, effettuando le opportune ricerche, per verificarne lo smarrimento, e, in caso di mancato rinvenimento, onerando nuovamente la parte di produrre la documentazione;

– va assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

– il ricorso deve, pertanto, essere accolto e il decreto impugnato va cassato, con rinvio innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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