Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17557 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/01/2017, dep.14/07/2017),  n. 17557

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VICENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1865/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAA’ DI BRUNO

15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DEMETRIO BATTAGLIA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LAGOTETA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO MAMMOLITI, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 934/2015, emessa il 10/6/2015, della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVIERI;

Il Collegio ha raccomandato redazione di motivazione semplificata:

Fatto

PREMESSO

– Con sentenza 3.7.2015 n. 934 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da L.A. titolare di esercizio commerciale avente ad oggetto attività di bar-gelateria nei confronti di ENEL Distribuzione s.p.a. per inadempimento alle obbligazioni del contratto di somministrazione di energia elettrica, avendo la società provveduto ad interrompere il servizio per causa ad essa imputabile dovuta al verificarsi di una anomalia nel sistema informatico di registrazione dei consumi.

– La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata dal L. con tre motivi;

– Resiste con controricorso ENEL Distribuzione s.p.a..

Diritto

OSSERVA

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Giudice di appello ha rilevato che il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria in punto di mancanza di prova del danno risarcibile, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, e che i motivi di gravame non erano idonei ad inficiare tale pronuncia mancando qualsiasi rilievo critico sul punto; in ogni caso il L.: a) non aveva fornito prova della durata della interruzione della somministrazione di energia elettrica e quindi del nesso di causalità tra la predetta interruzione e la chiusura del locale; b) non aveva fornito prova del danno patrimoniale non avendo allegato scritture contabili, dichiarazioni dei redditi od altri elementi indiziari dai quali desumere la entità del danno patito; c) non aveva fornito prova della durata della chiusura dell’attività e del pregiudizio non patrimoniale subito, allegato come danno esistenziale, difettando peraltro la prova del danno biologico psichico in quanto i certificati medici prodotti attestavano patologie risalenti e prive di nesso causale con l’inadempimento dell’ENEL.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto inconferente rispetto alle rationes decidendi. Viene infatti dedotto il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tutto incentrato sull’inadempimento della società fornitrice la quale non aveva dimostrato che la interruzione di energia fosse giustificata dalla applicazione di una clausola contrattuale sottoscritta dall’utente. La questione dell’inadempimento e la prova liberatoria della non imputabilità, neppure è stata affrontata dalla Corte territoriale che ha rigettato il gravame in punto di prova del danno e del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c..

Il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.) ed il terzo motivo di ricorso (violazione dell’art. 1226 c.c., e vizio logico di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono le statuizioni della sentenza in ordine alla mancanza di prova dei danni patrimoniali e non, sono manifestamente infondati.

La allegata chiusura per oltre un mese dell’attività commerciale (peraltro indimostrata, non essendo stato neppure indicato l’atto processuale o il documento dal quale scaturiva la relativa prova) non investe, infatti la ratio decidendi che ha ritenuto insussistente la prova di una diretta incidenza tra interruzione della fornitura e durata della chiusura dell’attività, mentre l’affermazione che il danno patrimoniale e non patrimoniale doveva ritenersi “in re ipsa”, e pertanto il Giudice di merito era tenuto comunque a liquidarlo, costituisce affermazione manifestamente errata in diritto.

Consolidata è infatti la giurisprudenza di legittimità per cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10607 del 30/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).

Il ricorrente non indica alcun elemento probatorio acquisito al giudizio di merito e volto ad attestare la esistenza ed il quantum del danno patrimoniale, che costituisce un “danno conseguenza” ex art. 1223 c.c., e non coincide, pertanto, con l’inadempimento della obbligazione contrattuale: la statuizione della sentenza di appello va in conseguenza esente da censura.

Quanto al dedotto danno esistenziale occorre premettere che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. E tale risarcibilità è estesa sia quando il pregiudizio all’interesse di rango costituzionale derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).

Ma anche quando il danno non patrimoniale sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non può mai ritenersi “in re ipsa”, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013).

Nel caso di specie la assoluta assenza di indicazioni circa la lesione dell’interesse di rango costituzionale pregiudicato e la totale assenza di prove in ordine alle conseguenze dannose derivate dall’inadempimento non consentiva la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dall’utente in conseguenza dell’interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione (cfr. in termini, per un caso identico, Corte Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (delibera 16.1.2016 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro), non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA