Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17556 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 28/06/2019), n.17556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22414-2017 proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Alabiso

del foro di Viterbo;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI

VITERBO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avv. Alessandro Graziani ed elettivamente domiciliato in

ROMA, piazza Buenos Aires n. 14, presso lo studio del medesimo

difensore;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO e

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la decisione n. 15/2017 della Commissione Centrale per gli

Esercenti le Professioni Sanitarie depositata il 12 luglio 2017;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

novembre 2018 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avv.ti Roberto Alabiso, per parte ricorrente, e Alessandro

Graziani, per parte resistente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con deliberazione in data 29 luglio 2014, la Commissione dell’albo degli odontoiatri dell’Ordine di Viterbo ha irrogato al Dott. F.G. la sanzione della radiazione dall’esercizio della professione di odontoiatra, avendolo ritenuto colpevole di avere tenuto condotte contrarie al decoro e al corretto esercizio della professione per la contestazione del reato di cui all’art. 646 c.p. con le aggravanti n. 5) e n. 11) dell’art. 61 c.p. in relazione all’incasso (sotto forma di erogazione di finanziamento) di compensi per cure odontoiatriche non eseguite o non ultimate e all’impossessamento di somme di denaro in danno di colleghi e altri operatori economici.

Con decisione depositata in data 12 luglio 2017, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto il ricorso del F..

La Commissione centrale ha rilevato che, senza incorrere in alcun vizio, stante il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, legittimamente il Consiglio dell’Ordine aveva assunto la determinazione di portare avanti l’accertamento di propria competenza ritenendo che fosse ascrivibile al sanitario la responsabilità di una condotta disdicevole al decoro e alla deontologia professionale, per essere diversi i presupposti e l’interesse tutelato. In tal senso veniva, altresì, riconosciuto valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, da apprezzare sotto un profilo squisitamente deontologico-professionale.

Aggiungeva che la condotta illecita, concretizzatasi in abuso della relazione di cura e nelle appropriazioni indebite di denaro, era risultata caratterizzata da una stretta consecuzione esecutiva temporale e sviluppata su vasta scala, avuto riguardo alla numerosità degli atti in contestazione e all’ammontare complessivo delle somme riscosse.

Infine, la Commissione centrale respingeva anche le censure relative alla misura della sanzione inflitta.

Per la cassazione della decisione della Commissione centrale il Dott. F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 13/22 settembre 2017, sulla base di tre motivi, cui ha resistito l’Ordine con controricorso, rimaste intimate le restanti parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via pregiudiziale va esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata nel controricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto non conterrebbe l’esposizione sommaria dei fatti della causa.

L’eccezione è infondata.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa – prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3), può ritenersi nella specie osservato dalla riproduzione, seppure diffusa fra i motivi del ricorso, della vicenda, anche mediante il riferimento ai precedenti gradi di giudizio e a quello penale (v. le pagine da 6 a 10).

Del resto il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

Passando al merito del ricorso, con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare erronea applicazione della legge, lamenta la violazione delle regole che attengono alla interpretazione e all’utilizzo degli atti processuali, in particolare quelli acquisiti nel procedimento penale, tuttora pendente, anche successivamente alla instaurazione del procedimento disciplinare laddove sarebbe emerso che l’allontanamento del ricorrente dall’Italia era stato necessitato dalla circostanza di essere stato oggetto di un tentativo di estorsione da parte della società Dental Action, oltre a risultare un saldo attivo nel bilancio dello studio dentistico. Insiste, inoltre, nella critica sulla determinazione dell’Organo disciplinare di portare avanti e concludere il procedimento indipendentemente da quello penale.

Il motivo è privo di pregio e ciò a prescindere dal rilevare che il ricorrente neanche individua le norme che assume violate.

Deve innanzitutto affermarsi la legittimità della mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale a carico del F. per il delitto di cui all’art. 646 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 5 e n. 11. Infatti, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che “la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso a ad altro giudice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicchè disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso, salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perchè la definizione del procedimento penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, non solo perchè questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali, ma anche perchè, dal combinato disposto dell’art. 653 vigente c.p.p. e art. 211 disp.att. si evince il venir meno, con l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall’art. 3 dell’abrogato c.p.p.” (Cass. 29 settembre 2006 n. 21251).

Va, poi, precisato che non è impedito all’Organo disciplinare di utilizzare atti del procedimento penale, come pure di acquisire nuovi documenti o disporre l’escussione di testimoni.

Correttamente, pertanto, l’Organo disciplinare ha utilizzato sia elementi acquisiti dal processo penale in corso, autonomamente considerandoli e valutandoli alla luce dei principi deontologici a fondamento del potere disciplinare ordinistico, sia le risultanze emerse da autonomi accertamenti condotti dal Consiglio dell’Ordine.

Quanto poi al contenuto delle allegazioni documentali dinanzi alla Commissione centrale richiamate, si osserva che il ricorrente non ha assolto gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè non ha riportato nel ricorso il contenuto dell’atto da cui emergerebbero le ragioni del suo allontanamento dall’Italia, nè la consulenza contabile dalla quale, a suo dire, risulterebbe un saldo attivo del bilancio dello Studio dentistico.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione quanto al ritenuto abuso della posizione e della funzione di sanitario nei confronti dei soci, dei colleghi e dei fornitori, in quanto – a suo dire – non sarebbero provati.

La censura è inammissibile, perchè la critica attiene ad un assunto vizio motivazionale – come tale non più deducibile in Cassazione – e finisce con il risolversi nella richiesta di una rinnovata valutazione dei fatti già congruamente operata dalla Commissione Centrale.

Del tutto improprio risulta, inoltre, il riferimento alla sentenza n. 1171 del 2014 di questa Corte, venendo qui in esame una vicenda appropriativa in danno, in primo luogo, dei pazienti, oltre che dei soci, e il rilievo deontologico di tale comportamento.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 42 per non essere stati rispettati i presupposti procedurali della fattispecie in esame, con violazione – a suo dire – delle più elementari esigenze difensive dell’incolpato, avendo l’Ordine professionale limitato la propria attività istruttoria esclusivamente al recupero della documentazione raccolta dalla Procura della Repubblica di Viterbo. In altri termini, la Commissione disciplinare avrebbe equiparato la contestazione di cui al reato p. e p. dall’art. 646 c.p. ad una delle cinque ipotesi previste dall’art. 42 cit. applicando la più grave.

La censura è infondata perchè, nella disciplina dell’esercizio delle professioni sanitarie, di cui al D.P.R. n. 221 del 1950, la radiazione è prevista non solo quale conseguenza automatica, in relazione al verificarsi delle situazioni contemplate dall’art. 42, ma anche quale sanzione irrogabile in esito a procedimento disciplinare (Cass. Sez. Un. 17 gennaio 1991 n. 401). E nella specie il giudice disciplinare ha adeguatamente e congruamente motivato in ordine alle ragioni che lo hanno indotto ad applicare la sanzione massima, e ciò in considerazione della complessiva dimensione della condotta tenuta e delle relative conseguenze, della capacità offensiva del comportamento deontologicamente scorretto, dell’elemento soggettivo che ha caratterizzato l’azione (per la consapevole esposizione di terzi a conseguenze pregiudizievoli sul piano della salute oltre che finanziario), dell’asservimento della professione sanitaria al perseguimento sistematico di indebiti vantaggi personali di natura patrimoniale.

In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese di questo giudizio in favore dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Viterbo sono poste a carico del ricorrente in base alla regola della soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA